Data pubblicazione: 21 April 2006
Delibera 19 April 2006
Delibera/Provvedimento 84/06
Disposizioni relative alla disciplina del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 2005, n. 297/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 19-04-2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;
- il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorita 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05)
- la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05)
- la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell'Autorita 21 gennaio 2006, n. 10/06 (di seguito: deliberazione n. 10/06).
Considerato che:
- con la deliberazione n. 166/05 sono stati definiti i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione compreso tra l'1 ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
- con le deliberazioni n. 179/05 e n. 204/05 sono stati approvati, e in un caso determinati, i valori dei corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 166/05 per l'anno termico 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006;
- la deliberazione n. 297/05 ha previsto:
- che, con decorrenza 1 gennaio 2006, i corrispettivi unitari di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento;
- che le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino il Fondo per la promozione dell'interrompibilita del sistema gas (di seguito: Fondo) appositamente istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- di definire con successivo provvedimento dell'Autorita le modalita di gestione del fondo;
- la deliberazione n. 10/06 ha definito il meccanismo di incentivi per la promozione dell'interrompibilita delle forniture di gas in attuazione del decreto 20 gennaio 2006, prevedendo le modalita di assegnazione delle somme accantonate nel Fondo.
Ritenuto che:
- sia opportuno definire le disposizioni per il versamento da parte delle imprese di trasporto delle maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto di cui alla deliberazione n. 297/05 al fondo per la promozione dell'interrompibilita del sistema gas, istituito presso la Cassa ai sensi della medesima deliberazione
DELIBERA
- che le imprese di trasporto versino le maggiorazioni dei corrispettivi CPe, CPu, CRr, CM, CV e CVp (di seguito: maggiorazioni) previste, con decorrenza 1 gennaio 2006, dalla deliberazione dell'Autorita n. 297/05, al Fondo , istituito presso la Cassa ai sensi della medesima deliberazione, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun mese di applicazione delle maggiorazioni;
- che le imprese di trasporto trasmettano alla Cassa, entro il termine di cui all'alinea precedente, i dati relativi agli importi fatturati oggetto di maggiorazione, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati, delle relative capacita conferite e quantita di energia immessa in rete;
- che la Cassa trasmetta all'Autorita un rapporto sulla gestione del Fondo relativa all'anno precedente, entro 60 (sessanta) giorni dal versamento del saldo di spettanza degli assegnatari delle somme accantonate secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione dell'Autorita 21 gennaio 2006, n. 10/06;
- di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita, affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.