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Data pubblicazione: 28 March 2006

Delibera 27 March 2006

Delibera/Provvedimento 61/06

Aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27-03-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la legge legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: decreto-legge n. 35/05);
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, 17 aprile 2001;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle Attivita Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 18 marzo 2002;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricita e del gas;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa Acquirente unico e direttive alla medesima societa;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elet trica;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005, recante modalita di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE (di seguito: decreto 22 giugno 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio 28 luglio 2005, recante Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle Attivita Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per la determinazione delle modalita per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, com ma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 13 dicembre 2005 recante modalita e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 8 marzo 2006, recante Nuove modalita di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attivita Produttive 28 febbraio 2003;
  • il decreto del Ministro delle Attivita Produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attivita di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006.

Viste:

  • le deliberazioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 24 settembre 2003, n. 109/03, 25 giugno 2004, n. 103/04, 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modifica to e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorita 19 febbraio 2004, n. 20/04 (di seguito: deliberazione n. 20/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione 231/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 24 dicembre 2004, n. 237/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 23 febbraio 2005, n. 34/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 luglio 2005, n. 144/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 settembre 2005, n. 186/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 13 ottobre 2005, n. 217/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 13 dicembre 2005, n. 269/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 23 dicembre 2005, n. 286/05 (di seguito: deliberazione n. 286/05);
  • le deliberazione dell'Autorita 28 dicembre 2005, n. 292/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 dicembre 2005, n. 300/05;
  • la Nota metodologica in materia di Aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nel sito dell'Autorita in data 20 ottobre 2004.

Visti:

  • i dispositivi di decisione n. 13/2006; n. 14/2006; 15/2006; 16/2006; 17/2006; 18/2006; 19/2006; 20/2006; 21/2006; 22/2006; 23/2006; 24/2006, di riforma delle sentenze con le quali il TAR della Lombardia, Sezione IV, aveva annullato la deliberazione dell'Autorita n. 20/04;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) del 15 marzo 2006, prot. Autorita n. 006320, del 16 marzo 2006 e del 21 marzo 2006, prot. Autorita n. 006765, del 22 marzo 2006;
  • la comunicazione del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito: Gestore del sistema elettrico) dell'8 marzo 2006, prot. Autorita n. 006384 del 16 marzo 2006;
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 15 marzo 2006, prot. Autorita n. 006588, del 20 marzo 2006;
  • la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore del sistema elettrico del 20 marzo 2006, prot. Autorita n. 006754, del 22 marzo 2006;
  • la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 17 marzo 2006, prot. Autorita n. 006662, del 21 marzo 2006;
  • la comunicazione dell'Autorita al Gestore del sistema elettrico del 16 febbraio 2006, prot. GB/M06/890/fl-cp;
  • la comunicazioni dell'Autorita all'Acquirente unico, a Terna ed a Enel Produzione in data 23 marzo 2006, prot. GB/M06/1522/fl;
  • la comunicazioni dell'Autorita all'Acquirente unico in data 24 marzo 2006, prot. GB/M06/1543/cp.

Considerato che:

  • gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
  • l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
  • ai sensi l'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico e tenuto ad inviare all'Autorita, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
  • relativamente al mese di gennaio 2006, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo trimestre 2006, pari a circa 53 milioni di euro;
  • relativamente al mese di gennaio 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente uni co e da Terna, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo trimestre 2006, pari a circa 31 milioni di euro;
  • il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del secondo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel primo trimestre;
  • relativamente all'anno 2005 (gennaio-dicembre), sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenzia uno scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico e i costi stimati dall'Autorita nella determinazione della componente CCA, pari a circa 332 milioni di euro, superiore a quello precedentemente stimato ai fini dell'aggiornamento della componente UC1 di cui all'articolo 1 del Testo integrato.
  • il maggiore scostamento rispetto a quanto precedentemente stimato relativo all'anno 2005 e tendenzialmente compensato dalle rinvenienze di gettito derivanti dalla perequazione generale per l'anno 2004;
  • la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non e ancora disponibile;
  • sulla base delle informazioni rese disponibili da Terna, si evidenzia che nel mese di gennaio 2006 il costo medio di dispacciamento effettivamente sostenuto dall'Acquirente unico e stato sensibilmente piu alto delle previsioni e si evidenzia altresi un incremento, particol armente rilevante per i mesi di febbraio e marzo, della stima del costo medio mensile a carico dell'Acquirente unico per il servizio di dispacciamento rispetto alle previsione formulate alla fine del 2005;
  • sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa e dal Gestore del sistema elettrico, il gettito garantito dall'aliquota attualmente vigente della componente A3, e in linea con gli oneri previsti di competenza 2006 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;
  • fermo restando quanto sopra, nel corso dell'anno 2006 i flussi generati dalla componente A3 non saranno sufficienti a garantire la copertura finanziaria delle esigenze di pagamento connesse ai conguagli di competenza dell'anno 2005;
  • il decreto 22 giugno 2005, prevede un piano di pagamento contingentato delle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, il cui effetto si esaurisce il 30 giugno 2006;
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005, sulle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, a decorrere dall'1 gennaio 2006, e prevista l'applicazione di un tasso di interesse;
  • l'aliquota della componente A6 di cui al comma 59.1 del Testo integrato, destinata alla copertura dei costi non recuperabili, e attualmente fissata pari a zero;
  • ai sensi del Testo integrato, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa il gettito derivante dall'applicazione delle componenti A nel medesimo bimestre; e che pertanto il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie A nel secondo trimestre dell'anno sara versato dalle imprese distributrici alla Cassa a partire dal 30 giugno 2006;
  • con deliberazione n. 231/04 l'Autorita ha aggiornato per l'anno 2005 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1 bis della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0153 centesimi di euro/kWh ed ha fissato la componente MCT per l'anno 2005 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
  • con deliberazione n. 299/05 l'Autorita ha aggiornato per l'anno 2006 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1 bis della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0156 centesimi di euro/kWh ed ha confermato la componente MCT per l'anno 2006 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
  • il gettito derivante dall'applicazione della componente MCT nell'anno 2005 e il gettito atteso dalla medesima componente per l'anno 2006 risultano, nel loro complesso, superiori alla esigenza di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 all'energia consumata nei due anni in questione dai medesimi clienti finali;
  • con deliberazione n. 286/05 l'Autorita ha condizionato l'immediato riconoscimento degli effetti dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35/05, in materia di regimi tariffari speciali al consumo, al rilascio di idonea garanzia di pagamento.

Ritenuto opportuno:

  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;
  • date le previsioni formulate per il primo trimestre 2006 da Terna relativamente agli oneri di dispacciamento, adeguare prudenzialmente il livello medio annuo dell'elemento OD, aumentando il valore previsto per i mesi di febbraio e marzo dell'anno 2006 e mantenendo invariata la previsione fatta nel precedente aggiornamento per i mesi da aprile a dicembre del medesimo anno;
  • limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel primo trimestre;
  • prevedere che il disallineamento finanziario evidenziato dalla gestione della componente A3 possa comunque essere transitoriamente sopportato dal Gestore del sistema elettrico;
  • riattivare la componente A6;
  • ridurre l'aliquota della componente MCT;
  • rinviare ad un successivo aggiornamento l'eventuale adeguamento della componente UC1;
  • prevedere che le disposizioni di cui al comma 72.2 del Testo integrato, in materia di deroghe alla disciplina delle componenti A e UC per i regimi speciali al consumo, siano subordinate alla contestuale applicazione del regime tariffario speciale corrispondente

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).
Articolo 2
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
  1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.
  2. Per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.
  3. I valori della componente CCA per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento.
  4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre (aprile - giugno) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
  5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.
Articolo 3
Disposizioni in materia di applicazione delle componenti A e UC in misura ridotta
  1. La deroga alla disciplina delle componenti A e UC prevista dal comma 72.2 del Testo integrato, e subordinata alla contestuale applicazione del regime tariffario speciale corrispondente.
  2. La Cassa accerta l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 1 e segnala all'Autorita eventuali applicazioni difformi delle componenti A e UC.
Articolo 4
Disposizioni finali
  1. Il presente provvedimento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dall'1 aprile 2006.

Allegati:

Altri documenti: