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Data pubblicazione: 26 jaanuar 2006

Delibera 24 jaanuar 2006

Delibera/Provvedimento 18/06

Disposizioni urgenti in materia di servizio di misura dell'energia elettrica (modifiche ed integrazioni all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24-01-2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • l'Allegato A alla deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03 dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 118/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003 dell'Autorita, n. 168/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il documento per la ricognizione delle problematiche sul servizio di misura dell'energia elettrica e di aggregazione delle misure ai fini del dispacciamento ( di seguito: documento di ricognizione) pubblicato in data 13 aprile 2005 dalla Direzione Energia Elettrica sul sito dell'Autorita;
  • la lettera di FederUtility in data 21 settembre 2005 (prot. Autorita n. 21742 del 23 settembre 2005).

Considerato che:

  • il combinato disposto del comma 9.2 e del comma 9.4 della deliberazione n. 118/03 stabilisce che la variazione relativa all'installazione di un misuratore orario in un punto di prelievo precedentemente non dotato di misuratore orario e efficace a partire dal primo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui l'impresa distributrice competente per ambito te rritoriale comunica la variazione intercorsa all'utente del dispacciamento;
  • il suddetto comma 9.4 della deliberazione n. 118/03 non specifica il termine entro cui va comunicata la variazione intercorsa, potendo cosi comportare un ritardo nell'applicazione del trattamento orario del punto di prelievo che risulterebbe ancora sottoposto al regime convenzionale del load profiling ai fini del dispacciamento anche in presenza di misuratore orario;
  • l'articolo 41, della deliberazione n. 5/04, reca disposizioni inerenti all'installazione di misuratori orari di energia elettrica in corrispondenza di tutti i punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, definendo termini temporali, vincolanti per le imprese distributrici unicamente per l'installazione dei misuratori articolati per livelli di tensione e per livelli di potenza.

Considerato inoltre che:

  • in relazione agli obblighi del precedente alinea Federutility, con lettera all'Autorita del 21 settembre 2005, ha rappresentato la necessita di chiarimenti circa gli obblighi di installazione di misuratori orari ai punti di prelievo dell'illuminazione pubblica.

Ritenuto che sia necessario:

  • modificare e integrare la deliberazione n. 5/04 per:
    1. introdurre l'obbligo di comunicazione all'utente del dispacciamento della variazione relativa all'installazione del misuratore orario presso un punto di prelievo nella titolarita di tale utente entro un termine vincolante per l'impresa distributrice a partire dall'avvenuta installazione al fine di raccordare le predette disposizioni di cui ai commi 9.2 e 9.4 della deliberazione 118/03 e di cui all'articolo 41 della deliberazione 05/04;
    2. meglio precisare gli obblighi di installazione di cui all'articolo 41 della deliberazione 05/04 circa l'illuminazione pubblica

DELIBERA

  1. di modificare ed integrare l'allegato A alla deliberazione n. 5/04, nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea " usi propri della distribuzione sono i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del medesimo servizio, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attivita commerciali legate al servizio di distribuzione. Non rientrano in tale ambito i consumi di energia elettrica connessi con l'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato" e inserito l'alinea:
      utente del dispacciamento e l'utente del servizio di dispacciamento definito ai sensi del comma 1.1 della deliberazione n.168/03";
    2. all'articolo 41, comma 41.1, dopo le parole "Per i punti di prelievo" sono inserite le parole ", ad esclusione dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica,";
    3. all'articolo 41, dopo il comma 41.2, e inserito il seguente comma:
      "41.3 Il responsabile dell'attivita di installazione e manutenzione da comunicazione all'utente del dispacciamento corrispondente al punto di prelievo interessato, ovvero al cliente finale nel caso in cui il punto di prelievo corrisponda ad un cliente del mercato vincolato, dell'avvenuta installazione ai sensi del comma 41.1 entro il sest'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'installazione e avvenuta.";
  2. di pubblicare, a seguire, sul sito internet dell'Autorita l'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Au torita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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