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Data pubblicazione: 16 detsember 2005

Delibera 12 detsember 2005

Delibera/Provvedimento 268/05

Approvazione di proposte di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas Spa, ai sensi dell' articolo 19, comma 3, della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12-12-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare, l'articolo 24, comma 5, e l'articolo 8, comma 2 (di seguito: decreto legislativo n.164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la delibera dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: delibera n. 75/03), di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorita il potere di verificare la conformita dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che tale disciplina e contenuta nella deliberazione n. 137/02;
  • l'articolo 19 della deliberazione n. 137/02 prevede in particolare: al comma 2, che l'impresa di trasporto procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate; al comma 3, che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorita sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • l'art icolo 4, comma 10, della deliberazione n. 166/05 dispone che, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorita del provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, i contributi di allacciamento al sistema di trasporto siano definiti sulla base di criteri provvisori contenuti nel codice di rete dell'impresa di trasporto, approvato dall'Autorita;
  • il codice di rete predisposto dalla societa Snam Rete Gas (di seguito: codice di rete) e approvato dall'Autorita con la delibera n. 75/03:
    • nel capitolo 14 "Programmazione e gestione delle manutenzioni", paragrafo 3.4), disciplina i casi in cui l'utente del servizio di trasporto che si avvale di un "servizio alternativo per la fornitura di gas ai propri clienti finali interessati da interventi effettuati dal Trasportatore [...] ha titolo ad addebitare i costi del suddetto servizio, debitamente documentati, nonche gli eventuali oneri connessi [...] a Snam Rete Gas";
    • nel capitolo 6 "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna", disciplina,
      1. al paragrafo 3.2), la procedura di chiusura dei punti di riconsegna esistenti prevedendo che l'intervento di chiusura sia svolto "alla presenza di un rappresentante dell'Utente, che sottoscrivera l'apposito verbale unitamente al rappresentante del Trasportatore";
      2. al paragrafo 1.1.3), le procedure relative alla realizzazione delle cabina di regolazione e misura, prevedendo che sia consentito all'impresa di trasporto l'accesso indipendente a detta cabina.
    • nell'Allegato 6/A "Metodologia per il calcolo del contributo per la realizzazione dei Punti di Consegna/Riconsegna", paragrafo 1.1), contiene le modalita transitorie per la determinazione del contributo di allacciamento;
    • nel capitolo 23, disciplina l'aggiornamento del Codice di rete".
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    Considerato che:

    • Snam Rete Gas ha presentato proposte di aggiornamento del codice di rete, con comunicazioni: in data 1 aprile 2005 (prot. Autorita n. 12684) e successivamente in data 18 luglio 2005 con alcune correzioni (prot. Autorita n. 15745) (proposta n. 66); in data 4 aprile 2005 (prot. Autorita n. 12685), e successivamente in data 18 luglio 2005 con alcune correzioni (prot. Autorita n. 15745) (proposta n. 69); in data 4 aprile 2005 (prot. Autorita n. 12685) e successivamente in data 29 settembre 2005 con alcune correzioni (prot. Autorita n. 27025) (proposta n. 72); con comunicazione in data 10 ottobre 2005 (prot. Autorita n. 27024) (proposta n. 84);
    • le predette proposte, in particolare, comportano l'aggiornamento della disciplina del codice di rete relativamente ai seguenti profili:
      • individuazione dei costi, sostenuti dall'utente per il servizio alternativo di trasporto, rimborsabili dall'impresa di trasporto (proposta n. 66);
      • presenza del proprietario dell'impianto di misura interessato, all'intervento di chiusura di un punto di riconsegna esistente (proposta n. 69);
      • possibilita di accesso per l'impresa di trasporto alla cabina di regolazione e misura di nuova realizzazione "in qualsiasi momento", laddove sia impossibile l'accesso indipendente (proposta n. 72);
      • aggiornamento delle modalita per la determinazione del contributo di allacciamento (proposta n. 84).
    • in data 2 dicembre 2005, l'Autorita ha pubblicato sul proprio sito internet la comunicazione dell'avvio del procedimento per la verifica delle proposte di cui al precedente alinea.

    Ritenuto che:

    • gli aggiornamenti proposti da Snam Rete Gas risultano coerenti con i criteri e le disposizioni contenute nella deliberazione n. 137/02;
    • sia necessario approvare le sopra rich iamate proposte di aggiornamento

     

    DELIBERA

    1. di approvare le proposte di aggiornamento richiamate in motivazione;
    2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione del codice di rete, aggiornata in conseguenza di quanto disposto al precedente punto 1.;
    3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla societa Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano).

    Avverso il presente provvedimento puo essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.