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Data pubblicazione: 15 detsember 2005

Delibera 12 detsember 2005

Delibera/Provvedimento 264/05

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Tirreno Power Spa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04, limitatamente ai profili sanzionatori

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12-12-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito: deliberazione n. 52/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 28 febbraio 2001, n. 39/01;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2003, n. 112/03;
  • il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", approvato con deliberazione dell'Autorita 23 aprile 2004, n. 61/04;
  • il documento "Resoconto dell'attivita conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", approvato con deliberazione dell'Autorita 9 giugno 2004, n. 83/04;
  • il Rapporto, intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 settembre 2003", della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attivita Produttive con decreto 29 settembre 2003 trasmesso all'Autorita con nota del Ministero delle Attivita Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorita n. 014341);
  • la deliberazione dell'Autorita 9 settembre 2004, n. 152/04 (di seguito: deliberazione n. 152/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 25 gennaio 2005, n. 9/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 25 maggio 2005, n. 96/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 2 agosto 2005, n. 172/05 (di seguito: deliberazione n. 172/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 23 novembre 2005, n. 245/05 (di seguito: deliberazione n. 245/05);
  • le Regole tecniche di connessione adottate dalla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorita con la deliberazione n. 39/01;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 15 novembre 2005.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 152/04, l'Autorita ha, tra l'altro, avviato nei confronti della societa Tirreno Power Spa (di seguito: Tirreno Power) un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di:
    1. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la possibile violazione dei criteri e delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 dell'Al legato A alla deliberazione n. 52/00, realizzata mediante il mancato rispetto delle disposizioni, attuative di tali criteri e prescrizioni, contenute ai paragrafi 4 e 5 delle Regole tecniche di connessione adottate dal Gestore della rete;
    2. un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze cautelari relative all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
  • piu in dettaglio, per quanto riguarda il profilo richiamato alla precedente lettera (a), nell'ambito del procedimento, l'Autorita ha prospettato che Tirreno Power, con riferimento ai gruppi di produzione Vado Ligure, unita 3, unita 4 e Napoli Levante, unita 2, avrebbe violato la disciplina concernente le procedure di rifiuto di carico;
  • con nota in data 7 giugno 2005 (prot. AM/M05/2420), gli Uffici dell'Autorita hanno comunicato a Tirreno Power le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, che hanno confermato gli addebiti contestati;
  • in data 12 maggio 2005, detta societa ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81 (c.d. oblazione), dandone comunicazione con nota in pari data (prot. Autorita n. 011168);
  • con parere del 15 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'applicabilita dell'oblazione in tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 80/05; e che pertanto il predetto pagamento comporta l'estinzione del procedimento avviato nei confronti di Tirreno Power, limitatamente ai profili sanzionatori di cui alla precedente lettera (a);
  • quanto alla eventuale suss istenza delle esigenze cautelari di cui alla precedente lettera (b), con deliberazione n. 245/05 l'Autorita, al fine di completare il quadro degli accertamenti a tal fine rilevante, ha prorogato il termine per la chiusura del procedimento al 30 aprile 2006.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Tirreno Power

 

DELIBERA

  1. di non irrogare a Tirreno Power, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 152/04, una sanzione amministrativa pecuniaria;
  2. di prorogare il suddetto procedimento limitatamente ai profili cautelari nei termini prospettati in motivazione;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
  4. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Tirreno Power, con sede legale in Via Barberini, n. 47, 00187 Roma, a Federconsumatori, Via Palestro, n. 11, 00185 Roma, a Adiconsum, via G.M. Lancisi, n. 25, 00161 Roma, a Ficem-Cgil, Via Piemonte, n. 32, 00187 Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.