Data pubblicazione: 15 December 2005
Delibera 12 December 2005
Delibera/Provvedimento 259/05
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Enel Produzione Spa con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 settembre 2004, n. 152/04, limitatamente ai profili sanzionatori
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12-12-2005
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 52/00 (di seguito: deliberazione n. 52/00);
- la deliberazione dell'Autorita 28 febbraio 2001, n. 39/01;
- la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2003, n. 112/03;
- il documento "Report on the events of September 28th 2003 culminating in the separation of the Italian power system from the other UCTE networks", approvato con deliberazione dell'Autorita 23 aprile 2004, n. 61/04;
- il documento "Resoconto dell'attivita conoscitiva in ordine alla interruzione del servizio elettrico verificatasi il giorno 28 settembre 2003", approvato con deliberazione dell'Autorita 9 giugno 2004, n. 83/04;
- il Rapporto, intitolato "Black out del sistema elettrico italiano del 28 s ettembre 2003", della Commissione di indagine istituita dal Ministro delle Attivita Produttive con decreto 29 settembre 2003 trasmesso all'Autorita con nota del Ministero delle Attivita Produttive in data 9 giugno 2004 (prot. Autorita n. 014341);
- la deliberazione dell'Autorita 9 settembre 2004, n. 152/04 (di seguito: deliberazione n. 152/04);
- la deliberazione dell'Autorita 25 gennaio 2005, n. 9/05;
- la deliberazione dell'Autorita 25 maggio 2005, n. 96/05;
- la deliberazione dell'Autorita 2 agosto 2005, n. 172/05 (di seguito: deliberazione n. 172/05);
- la deliberazione dell'Autorita 23 novembre 2005, n. 245/05 (di seguito: deliberazione n. 245/05);
- le Regole tecniche di connessione adottate dalla societa Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, costituenti attuazione delle direttive di cui alla medesima deliberazione, approvate dall'Autorita con la deliberazione n. 39/01;
- il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
- il parere del Consiglio di Stato del 15 novembre 2005.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 152/04, l'Autorita, tra l'altro, ha avviato nei confronti della societa Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione) un'istruttoria formale volta all'eventuale adozione di:
- una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la possibile violazione dei criteri e delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione n. 52/00, realizzata mediante il mancato rispetto delle disposizioni, attuative di tali criteri e prescrizioni, contenute ai paragrafi 4 e 5 delle Regole tecniche di connessione adottate dal Gestore della rete;
- un provvedimento prescrittivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, qualora fossero accertate esigenze cautelari relative all'omissione dei necessari interventi volti a rimuovere carenze strutturali del sistema eventualmente provocate dalla violazione delle disposizioni sopra richiamate;
- piu in dettaglio, per quanto riguarda il profilo richiamato alla precedente lettera (a), nell'ambito del procedimento, l'Autorita ha prospettato che Enel Produzione:
- avrebbe omesso di fornire le prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza di rete e di tensione, relativamente ai seguenti gruppi di produzione nella propria disponibilita: Montalto, unita G2, Livorno, unita G1, Torrevaldaliga Nord, unita G2, unita G4, La Spezia, unita G1-TV, unita GA-TG, Porto Tolle, unita G1, unita G2, Porto Marghera, unita G, Trino Vercellese, unita G2, unita C, unita D e Termini Imerese GT42;
- avrebbe violato la disciplina concernente le procedure di rifiuto di carico, relativamente ai seguenti gruppo gruppi di produzione: Genova, unita G3, unita G4, La Spezia, unita G1, unita G3, unita GA, Trino Vercellese, unita G2, unita GC, unita GD, La Casella, unita G3, unita GE, Fusina, unita G2, unita G3, unita G4, Porto Marghera, unita F, unita G, Porto Tolle, unita G1, unita G2, unita G3, Porto Corsini, unita GE, unita GG, unita G3, unita G4, Bastardo, unita G1, unita G2, Piombino, unita G4, Montalto, unita G2, Pietrafitta Nuova, unita GA, unita G2, Torrevaldaliga Nord, unita G2, unita G4, Brindisi Cerano, unita G2, unita G3, Rossano, unita G1, Augusta, unita G1, un ita G2 e Termini Imerese, unita G3, unita G4, unita GA;
- avrebbe omesso di partecipare alle procedure di ripristino del servizio elettrico, relative ai seguenti gruppi di produzione Entracque, S.Fiorano, Soverzene, Fadalto, Bargi, S.Giacomo, Mucone, Castrocucco, Anapo, Cimego, Bozzo, S.Massenza, Torbole, Torrite, Pietrafitta, Agri, Capriati e Maddaloni;
- con nota in data 7 giugno 2005 (prot. AM/M05/2419), gli Uffici dell'Autorita hanno comunicato a Enel Produzione le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, che hanno confermato gli addebiti contestati;
- in data 8 agosto 2005, detta societa ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/81 (c.d. oblazione), dandone comunicazione con nota in data 21 novembre 2005 (prot. Autorita n. 27771);
- con parere del 15 novembre 2005, il Consiglio di Stato ha riconosciuto l'applicabilita dell'oblazione in tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 80/05; e che pertanto il predetto pagamento comporta l'estinzione di tale procedimento avviato nei confronti di Enel Produzione, limitatamente ai profili sanzionatori di cui alla precedente lettera (a);
- quanto alla eventuale sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla precedente lettera (b), con deliberazione n. 245/05 l'Autorita, al fine di completare il quadro degli accertamenti a tal fine rilevante, ha prorogato il termine per la chiusura del procedimento al 30 aprile 2006.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Enel Produzione
DELIBERA
- di non irrogare a Enel Produzione, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 152/04, una sanzione amministrativa pecuniaria;
- di prorogare il suddetto procedimento limitatamente ai profili cautelari nei termini prospettati in motivazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Enel Produzione, con sede legale in Viale Regina Margherita, n. 125, 00198 Roma, a Federconsumatori, Via Palestro, n. 11, 00185 Roma, a Adiconsum, via G.M. Lancisi, n. 25, 00161 Roma, a Ficem-Cgil, Via Piemonte, n. 32, 00187 Roma.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.