Data pubblicazione: 29 November 2005
Delibera 28 November 2005
Delibera/Provvedimento 248/05
Misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28-11-2005
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
- la deliberazione dell'Autorita 16 ottobre 2003, n. 118/03 e sue successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03).
Considerato che:
- numerosi soggetti hanno manifestato la necessita di prolungare successivamente al 30 novembre 2005 le azioni commerciali relative alla conclusione di contratti di fornitura di servizi elettrici con decorrenza 1 gennaio 2006;
- tali soggetti hanno quindi rappresentato all'Autorita la necessita di interventi in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9.2, della deliberazione n. 118/03, nel caso in cui le variazioni di cui al comma 9.1 della medesima deliberazione, nonche le variazioni di cui al comma 5.5 della deliberazione 168/03, intervengano successivamente al 30 novembre 2005;
- in presenza di necessita analoghe espresse dagli operatori nell'ultima parte dell'anno 2004, l'Autorita ha adottato, con la deliberazione 30 novembre 2004, n. 210/04, misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica con finali ta e obiettivi analoghi a quelli previsti dalla presente deliberazione.
Ritenuto che, al fine di promuovere la concorrenza, sia opportuno definire misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica, che contemperino le esigenze di maggiore flessibilita in merito alle predette variazioni con le esigenze delle imprese distributrici relativamente alla gestione delle medesime variazioni
DELIBERA
di approvare il seguente provvedimento:
- e data facolta alle imprese distributrici di accettare richieste di variazione relative agli eventi di cui al comma 9.1, lettere da a) ad e) della deliberazione n. 118/03, e comunque presentate entro il giorno 15 dicembre 2005, secondo le modalita di cui al comma 9.3 della medesima deliberazione, con efficacia a partire dall'1 gennaio 2006. Il mancato accoglimento della richiesta di variazione viene comunque motivato al richiedente;
- nel caso di richieste accettate ai sensi del punto precedente:
- le imprese distributrici sono tenute ad accettare in maniera non discriminatoria tutte le richieste loro pervenute in pari data garantendo, nella loro responsabilita, il corretto svolgimento degli adempimenti alle medesime attribuiti ai sensi della deliberazione n. 118/03 e ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- il termine di cui al comma 2.1, della deliberazione n. 158/99 e conseguentemente ridotto fino ad un minimo di 16 (sedici) giorni;
- variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o piu punti di prelievo trattati su base oraria corrispondenti a clienti del mercato libero dell'energia elettrica sono efficaci a partire dall'1 gennaio 2006, purche comunicate non oltre il 15 dicembre 2005;
- ai fini dell'identificazione dei prerequisiti per l'assegnazione, relativa all'anno 2006, di cope rture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, le imprese distributrici sono tenute a calcolare, entro il 31 gennaio 2006, per ciascun punto di dispacciamento in prelievo, la potenza media annuale di prelievo determinata come rapporto tra:
- la somma dell'energia elettrica prelevata nell'anno 2004 dai punti di prelievo appartenenti a tale punto di dispacciamento alla data dell'1 gennaio 2006;
- il numero di ore dell'anno 2004.
- entro il 15 dicembre 2005, la societa Terna - Rete elettrica nazionale Spa comunica alle imprese distributrici e pubblica sul proprio sito internet le modalita di quantificazione, per ciascun punto di prelievo, dell'energia elettrica di cui al comma 4, lettera a), da applicare nel caso di disponibilita parziale dei dati di prelievo.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.