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Data pubblicazione: 29 June 2005

Delibera 28 June 2005

Delibera/Provvedimento 133/05

Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2005 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro Ct

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28-06-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge n. 311/04);
  • la legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarita delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa Acquirente unico e direttive alla medesima societa;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 6 agosto 2004;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 17 dicembre 2004, recante modalita e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;
  • il decreto del Ministro delle attivita produttive 24 dicembre 2004, recante determinazione delle modalita di vendita dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005;
  • decreto del Ministro delle attivita produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005).

Viste:

  • la deliberazione dell'Autorita 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorita 25 febbraio 1999, n. 24/99, 28 dicembre 2000, 244/00, 27 febbraio 2002, n. 24/02, 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04, 25 giugno 2004, n. 103/04, 29 settembre 2004, n. 171/04, 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04), 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seguito: deliberazione n. 54/05);
  • la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato);
  • la deliberazione 27 marzo 2004, n. 48/04, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 20 dicembre 2004, n. 224/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 24 dicembre 2004, n. 237/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 6 giugno 2005, n. 101/05 (di seguito: deliberazione n. 101/05);
  • la Nota metodologica in materia di Aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato v incolato, pubblicata nel sito dell'Autorita in data 20 ottobre 2004.

Viste:

  • la comunicazione del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico del 17 marzo 2005, prot. Autorita del 21 marzo 2005, n. 005841;
  • la comunicazione dell'Autorita al CERSE del 21 aprile 2005, prot. AO/R05/1638;
  • la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) del 18 aprile 2005, prot. Autorita n. 008990 del 19 aprile 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 22 aprile 2005, prot. Autorita n. 009767;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 18 maggio 2005, prot. Autorita n. 011913 del 23 maggio 2005;
  • la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e del Gestore della rete in data 10 giugno 2005, prot. Autorita n. 013474 del 16 giugno 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 15 giugno 2005, prot. Autorita n. 013536, del 16 giugno 2005;
  • la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) 16 giugno 2005 (prot. 001061), prot. Autorita n. 013550, del 17 giugno 2005;
  • la comunicazione della Cassa del 16 giugno 2005 (prot. 001072), prot. Autorita n. 013662, del 20 giugno 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot. GRTN/P2005011918), prot. Autorita n. 013665 del 20 giugno 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005 (prot. GRTN/P2005011917), prot. Autorita n. 013815 del 21 giugno 2005;
  • la comunicazione del Gestore della rete del 16 giugno 2005, prot. Autorita n. 013816 del 21 giugno 2005;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 20 giugno 2005, prot. Autorita n. 014331 del 28 giugno 2005.

C

onsiderato che:

 

  • gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
  • l'articolo 33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorita entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
  • ai sensi l'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico e tenuto ad inviare all'Autorita, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
  • sulla base della comunicazione dell'Acquirente unico del 15 giugno 2005, risultano sopravvenienze, pari a 10,88 milioni di euro per l'anno 2004, dovute al pagamento da parte delle controparti aggiudicatrici di "Contratti differenziali secondo semestre 2004" del prodotto tra il corrispettivo di capacita, di cui ai all'articolo 36 della deliberazione n. 48/04 e la quota del corrispettivo di capacita (di seguito: sopravvenienza da contratti differenziali 2004), quest'ultima pari a il minor valore tra 1 ed il rapporto tra la quantita aggiudicata e l'energia complessivamente prodotta dalle unita di cui all'articolo 36, comma 36.1, della deliberazione n. 48/04, nella disponibilita dell'operatore aggiudicatario nel periodo che va dal 9 luglio al 31 dicembre 2004;
  • con la partecipazione de lla domanda nella borsa elettrica, a partire dall'1 gennaio 2005 si e reso necessario considerare tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri di sbilanciamento attribuiti al medesimo Acquirente Unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato;
  • il Gestore della rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina i corrispettivi di dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;
  • in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato sono ad oggi disponibili per i mesi da gennaio ad aprile 2005;
  • le modalita di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unita di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b) della deliberazione n. 168/03;
  • le modalita di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unita di consumo non rilevanti, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla quota dello sbilanciamento superiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b) di cui alla medesima deliberazione piu un fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03;
  • l'articolo 33, comma 33.5, della deliberazione n. 168/03 prevede ch e per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unita di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c) e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera b);
  • relativamente al periodo gennaio - aprile 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del periodo gennaio-aprile 2005 al netto del fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 66 milioni di euro;
  • relativamente al periodo gennaio - aprile 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore della rete, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento, incluso fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03, ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2005, pari a circa 19 milioni di euro;
  • il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo tr imestre;
  • il gettito attualmente garantito dall'applicazione dell'elemento CD e dalla destinazione all'anno 2005 del residuo disponibile relativo alla remunerazione della capacita produttiva nell'anno 2004, pari a oltre 33 milioni di euro, appare superiore alle esigenze di remunerazione della capacita produttiva per il medesimo anno 2005;
  • la deliberazione n. 101/05 quantifica e riconosce gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
  • gli oneri di cui al precedente alinea sono a carico del Conto oneri per certificati verdi, alimentato dall'elemento VE;
  • sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa, il gettito derivante dall'applicazione dell'elemento VE fino a tutto il secondo trimestre 2005 e sufficiente a compensare gli oneri di cui alla citata deliberazione n. 101/05;
  • il gettito derivante dal livello attuale dell'aliquota della componente A2, in prospettiva, risulta superiore all'onere posto in capo al Conto per il finanziamento delle attivita nucleari residue dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 311/04;
  • l'articolo 11 della legge n. 80/05 prevede, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa, l'estensione a nuovi soggetti ubicati nella Regione Sardegna dell'applicazione di tariffe agevolate, il cui onere ricade sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, finanziato dalla componente A4 (di seguito: Conto A4);
  • il Conto A4, secondo quanto segnalato dalla Cassa, presenta disallineamenti strutturali tra i tempi di incasso e quelli di liquidazione delle partite economiche di competenza;
  • permangono ritardi nella definizione dei piani per la ricerca di sistema e per la conseguente destinazione delle risorse gia disponibili sul Conto per il finanziamento dell'attivita di ricerca, finanziato dalla componente A5;
  • il decreto 22 giugno 2005, dispone uno slittamento parziale dei tempi previsti per il rimborso dei costi non recuperabili; e che tale slittamento, per un periodo di dodici mesi, rende disponibili sul Conto di gestione di cui all'articolo 71 del Testo integrato, finanziato dalla componente A6 (di seguito: Conto A6), consistenti disponibilita finanziarie.

Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 252/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento superiore al 3%.

Ritenuto opportuno:

  • trattare gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico per le unita di consumo comprese nel mercato vincolato quali:
    1. costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c) della deliberazione n. 168/03 e lo sbilanciamento;
    2. costi di dispacciamento sostenuti dal medesimo Acquirente unico nella misura equivalente al prodotto al fattore di correzione di cui all'articolo 48, commi 48.13.3 e 48.13, della deliberazione n. 168/03 per la quota dello sbilanciamento superiore al 10%;
  • prevedere che l'Acquirente unico utilizzi la sopravvenienza da contratti differenziali 2004 per la riduzione dei costi di approvvigionamento che fatturera alle imprese distributrici per il periodo luglio-settembre 2005;
  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al secondo trimestre d ell'anno 2005, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;
  • modificare in aumento la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento, coerentemente con le previsioni rese disponibili dal Gestore della rete e dall'Acquirente unico, adeguando conseguentemente l'elemento OD;
  • limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualita di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
  • aggiornare il valore dell'elemento CD e del corrispettivo unitario di cui al comma 37.3.2 della deliberazione n. 168/03;
  • fissare pari a zero il valore dell'elemento VE a partire dall'1 luglio 2005;
  • aggiornare le aliquote delle componenti tariffarie A2 e A4 e prevedere la transitoria sospensione dell'applicazione delle componenti A5 e A6;
  • dimensionare l'aliquota della componente tariffaria A3 tenendo conto della transitoria disponibilita di risorse finanziare sul Conto A6;
  • aggiornare il parametro Ct

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Articolo 2

 

Aggiornamento del parametro Ct

2.1 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 il valore del parametro Ct e pari a 4,415 centesimi di euro

/kWh.

 

Articolo 3

 

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03

3.1 La tabella 2 di cui alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e sostituita dalla tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

 

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

4.1 I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD e dell'elemento CD per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

4.2 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono confermati i valori dell'elemento INT come fissato con deliberazione 30 marzo 2005, n. 54/05 (di seguito: deliberazione n. 54/05) e dell'elemento DP come fissato nella deliberazione 27 marzo 2004, n. 46/04.

4.3 A partire dall'1 luglio 2005 l'elemento VE e fissato pari a zero.

4.4 I valori della componente CCA per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 allegate al presente provvedimento.

4.5 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono fissati nelle tabelle 6 e 7 allegate al presente provvedimento.

4.6 I valori delle componenti tariffarie A, per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005, sono fissati come indicato nelle tabelle 8 e 9 allegate al presente provvedimento.

4.7 Per il terzo trimestre (luglio-settembre) 2005 sono confermati i valori delle componenti tariffarie UC1, UC3, UC4, UC5, UC6 e MCT, come fissati con deliberazione n. 54/05.

Articolo 5

 

Disposizioni all'Acquirente unico in materia di prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato

5.1 Per i mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 il prezzo di cessione di cui all'articolo 30 del Testo integrato e ridotto di una specifica componente determinata secondo quanto disposto dal comma 5.2 del presente provvedimento.

5.2 La componente di cui al precedente comma 5.1, espressa in centesimi di euro/kWh, e pari in media nel trimestre luglio-settembre 2005 al rapporto tra 10,88 milioni di euro e il totale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato in tale trimestre.

 

 

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita l'Allegato A alla deliberazione n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it) affinche entri in vigore dall'1 luglio 2005.


Allegati:

Altri documenti: