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Data pubblicazione: 27 May 2005

Delibera 26 May 2005

Delibera/Provvedimento 97/05

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26-05-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato;
  • la deliberazione dell'Autorita 24 dicembre 2004, n. 237/04 (di seguito: deliberazione n. 237/04).

Considerato che:

  • l'Autorita ha diffuso il documento per la consultazione 30 novembre 2004 recante previsioni integrative del documento per la consultazione 19 novembre 2004 (di seguito: documento per la consultazione 30 novembre 2004) con riferimento alla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento per:
    1. le unita di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
    2. le unita di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza;
    3. gli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di manutenzione;
    4. le unita di produzione nella disponibilita dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili;
  • in sede di adozione della deliberazione n. 237/04, l'Autorita ha ritenuto opportuno:
    1. non dare attuazione agli orientamenti indicati nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 relativamente alla disciplina degli sbilanciamenti delle unita di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili in quanto gli esiti della consultazione hanno evidenziato opinioni diverse dei soggetti interessati relativamente ai predetti orientamenti;
    2. posporre l'adozione dei provvedimenti relativi agli altri profili indicati nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 ravvisando l'esigenza di condurre ulteriori attivita istruttorie;
  • le ulteriori attivita istruttorie di cui al precedente alinea, lettera b), condotte dall'Autorita nei primi mesi dell'anno 2005, hanno consentito l'acquisizione di elementi utili all'attuazione degli orientamenti indicati dall'Autorita nel documento per la consultazione 30 novembre 2004 per quanto riguarda la disciplina degli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di manutenzione.

Ritenuto che sia opportuno:

  • dare attuazione agli orientamenti di cui al documento per la consultazione 30 novembre 2004 per quanto riguarda la disciplina degli sbilanciamenti durante i periodi di reingresso in servizio in seguito a fermate degli impianti di produzione per interventi di manutenzione sulla base degli elementi emersi dalle attivita istruttorie condotte dall'Autorita in seguito all'adozione della deliberazione n. 237/04;
  • proseguire nella conduzione delle predette ulteriori attivita istruttorie per quanto riguarda la regolazione economica degli sbilanciamenti per le unita di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza e per le unita di produzione nella dispon ibilita dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili

 

DELIBERA

 

  1. di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03 nei termini di seguito indicati:
    1. all'articolo 1, comma 1.1, dopo l'alinea "mercato per il servizio di dispacciamento e la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 22", e inserito il seguente alinea:
      "? periodo di rientro in servizio e il periodo, pari a tre giorni, di ripresa del funzionamento di un'unita di produzione in seguito ad un periodo di indisponibilita pari almeno a ventuno giorni;"
    2. all'articolo 32, dopo il comma 32.4 e inserito il seguente comma:
      "32.5 Durante il periodo di rientro in servizio, per i punti di dispacciamento per unita di produzione rilevanti interessate dal rientro in servizio, il prezzo di sbilanciamento e pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nella zona in cui e localizzato il punto di dispacciamento. Nel periodo di rientro in servizio le unita di produzione abilitate sono interdette dalla partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento.";
  2. di pubblicare nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), il testo dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1;
  3. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita affinche entri in vigore l'1 giugno 2005.