Follow us on:






Delibera 22 December 2004

Delibera/Provvedimento 231/04

Istituzione di una componente a copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 368, e misure attuative

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 23 dicembre 2004

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000;
  • la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato) e successive modificazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2002, n. 71/02, recante rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti per il triennio 2002 - 2004 (di seguito: deliberazione n. 71/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04);
  • la segnalazione dell'Autorità in data 25 giugno 2004 al Governo in materia di oneri generali afferenti al sistema elettrico (di seguito: segnalazione 25 giugno 2004);
  • la segnalazione dell'Autorità in data 2 dicembre 2004 al Parlamento e al Governo riguardante l'attività di regolazione-controllo e le tariffe elettriche di attività di regolazione-controllo e di tariffe elettriche.

Considerato che:

  • l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
  • la medesima disposizione prevede che "alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale (...) le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi";
  • l'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge, prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di cui al precedente alinea sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
  • il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo dicembre 2003 - novembre 2004 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,0%;
  • il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera a), del Testo integrato, è alimentato dalla componente tariffaria A2, che non si applica a tutti i consumi finali di energia elettrica sul territorio nazionale, restandone esclusa l'energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • con deliberazione n. 46/04, l'ammontare complessivo annuo delle misure compensative di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, è stato posto transitoriamente a carico del Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, in quanto il gettito atteso dall'applicazione della componente tariffaria A2 era comunque tale da consentire l'imputazione al predetto Conto degli oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale sopra richiamate;
  • allo stato, le contribuzioni costituenti le predette misure di compensazione non sono state ancora assegnate agli aventi diritto.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere l'introduzione di una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03,nell'anno di competenza, alla quantità di energia elettrica consumata sul territorio nazionale, diversa dall'energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • prevedere l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 anche all'energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, alimentato dalla componente MCT e dagli ammontari rivenienti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, all'energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: Conto MCT);
  • disporre che la Cassa:
    1. quantifichi separatamente, a partire dall'anno 2004, l'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, all'energia elettrica prelevata, per uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette e all'energia autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
    2. ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, per l'anno 2004, accantoni cautelativamente il gettito di competenza del medesimo anno 2004 destinato al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, al netto di quanto di competenza della società Sogin Spa ai sensi della deliberazione n. 71/02;
    3. trasferisca entro il 31 dicembre 2005 dal Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue al Conto MCT quanto accantonato ai sensi della precedente lettera b), fino a concorrenza dell'onere connesso relativo all'anno 2004 come quantificato alla precedente lettera a), per l'energia elettrica prelevata, per uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette;
  • fissare, per l'anno 2005:
    1. il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 386/03, pari a 0,0153 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
    2. il valore della componente MCT per l'anno 2005 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh, in coerenza con i criteri di arrotondamento delle componenti tariffarie della tariffa elettrica;
  • prevedere che la Cassa provveda entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dall'anno 2005 con riferimento all'energia di competenza dell'anno 2004, alla riscossione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 386/03, come aggiornata dall'Autorità per l'anno precedente, all'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni
1.1

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modificazioni, integrate come segue:

  • Testo integrato è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente aggiornata e integrata;
Articolo 2
Modificazioni del Testo integrato
2.1

Al Testo integrato sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

  1. Al comma 1.1 è aggiunta la seguente definizione:
    "Componente MCT è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/kWh, per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03;"
  2. L'articolo 16 è sostituito con il seguente:
    "Articolo 16
    Componenti UC3, UC6 e MCT

    Ciascuna impresa distributrice applica ai clienti finali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a f) le componenti UC3, UC6 e MCT."

  3. Alla lettera f) del comma 24.1 le parole "componente UC3 e UC6 " sono sostituite con le parole "componenti UC3, UC6 e MCT";
  4. Alla lettera f) del comma 24.2 le parole "componente UC3" sono sostituite con le parole "componenti UC3 e MCT";
  5. Alla lettera f) del comma 24.3 le parole "componente UC3" sono sostituite con le parole "componenti UC3 e MCT";
  6. Al comma 53.1 le parole "UC3 UC5 e UC6" sono sostituite dalle parole "UC3 UC5 ,UC6 e MCT";
  7. Dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente articolo 58.1:
    "Articolo 58.1
    Esazione delle componenti MCT e dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03

    58.1.1 Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera c), versano a Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente MCT in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.

    58.1.2 Entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dall'anno 2005, la Cassa riscuote gli ammontari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 386/03, come aggiornata dall'Autorità, all'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nell'anno precedente.

    58.1.3 La quantità di energia elettrica di cui al comma 58.1.2 viene determinata dalla Cassa, con apposita istruttoria, previa approvazione dell'Autorità, avvalendosi eventualmente della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e delle dichiarazioni fornite dagli autoproduttori agli Uffici tecnici di Finanza."

  8. Al comma 59.1, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente lettera:
    "q) il conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, alimentato dalla componente MCT."
  9. Alla fine del comma 60.1, dopo le parole "della legge n. 368/03" sono aggiunte le parole: ", di competenza dell'anno 2004".
  10. Dopo l'articolo 71.1 è aggiunto il seguente articolo:
    "Articolo 71.2
    Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale

    71.2.1 Il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale viene utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale stabilite dall'articolo 4 della legge n. 368/03.

    71.2.2 Il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale è alimentato dal gettito riscosso ai sensi dell'articolo 58.1."

Articolo 3
Aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 e della componente MCT
3.1

Per l'anno 2005, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0.0153 centesimi di euro/kWh.

3.2 A partire dal 1 gennaio 2005, la componente tariffaria MCT è pari a 0,02 centesimi di euro/kWh.
Articolo 4
Disposizioni transitorie e finali
4.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa invia all'Autorità, per l'approvazione, le modalità di attuazione dello stesso, con riferimento alla quantificazione dell'energia e all'esazione dell'ammontare di cui al comma 58.1.2 del Testo integrato.
4.2 Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, per l'anno 2004, la Cassa accantona cautelativamente il gettito di competenza del medesimo anno 2004 destinato al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera a), del Testo integrato, al netto di quanto di competenza della Sogin Spa ai sensi della deliberazione n. 71/02.
4.3 Entro il 31 dicembre 2005 la Cassa trasferisce dal Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, anche utilizzando quanto accantonato ai sensi del precedente comma 4.2, un ammontare pari all'onere di competenza dell'anno 2004 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03,relativamente all'energia consumata sul territorio nazionale, esclusa l'energia elettrica autoprodotta e autoconsumata in sito dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99.
4.4 La presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Documenti collegati