Delibera 22 April 2004
Delibera/Provvedimento 60/04
Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 aprile 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 108 del 10.5.04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 aprile 2004
Visti:
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);
- il provvedimento Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione n. 27/99), recante procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento Cip n. 6/92;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04, recante aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e modificazioni del Testo integrato;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato con la delibera dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 e sottoscritto in data 9 ottobre 2001.
Considerato che:
- è intenzione dell'Autorità intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione;
- ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 27/99, le verifiche sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico sono effettuate dall'Autorità anche mediante ricorso a tecnici specializzati di altre pubbliche amministrazioni e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali effetti di variazioni intervenute nelle caratteristiche tecniche generali dell'impianto e nel suo programma di utilizzo;
- ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 42/02, le verifiche atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164/00, sono effettuate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore della rete) e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione;
- la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini delle determinazioni di sua competenza può procedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del Testo integrato, ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti;
- il numero dei sopralluoghi sinora effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 42/02 atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione è risultato insufficiente.
Considerato, inoltre, che:
- nella sua attività, l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri può avvalersi dell'attività di altri organi o enti;
- al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione è utile integrare la normativa esistente, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;
- l'Autorità ritiene opportuno avvalersi della Cassa conguaglio per la costituzione di un Comitato di esperti, composto da rappresentanti del Gestore della rete, della Guardia di Finanza e delle principali istituzioni indipendenti, (organismi tecnici e Università), con il compito di predisporre un Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità che definisca i criteri e le modalità, ad integrazione della normativa attualmente esistente, per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, e stabilisca un programma temporale delle verifiche e dei sopralluoghi;
- la responsabilità dell'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione implica l'attribuzione alla Cassa conguaglio di una funzione che ha esito nella formazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, di proposte in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Autorità.
Ritenuto opportuno:
- concentrare le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla Cassa conguaglio ed avvalersi della Cassa conguaglio medesima in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalità generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa conguaglio medesima l'organizzazione della struttura tecnica ispettiva attraverso la quale effettuare le verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione e la gestione di dette attività, quanto i profili rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell'organismo, più strettamente afferenti la gestione delle attività di esazione e di erogazione dei contributi;
- che la suddetta impostazione contribuisca ad evidenziare i versanti operativi sui quali è opportuno, funzionale e aderente alle caratteristiche dell'organismo l'avvalimento della Cassa conguaglio;
- intensificare e rafforzare l'attività di verifica svolta dal Gestore della rete sugli impianti di cogenerazione ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 42/02;
- porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività summenzionate a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.
DELIBERA
Articolo 1
Avvalimento della Cassa conguaglio perintensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione
1.1 | Al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, l'Autorità si avvale della Cassa conguaglio per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:
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Articolo 2
Comitato di esperti
2.1 | La Cassa conguaglio, entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorità la composizione e la struttura del Comitato di esperti, costituito da un numero massimo di cinque membri, indicando il nome e le esperienze professionali dei singoli componenti, le funzioni specifiche agli stessi assegnate nell'ambito del Comitato e i compensi, oltre ad una previsione degli oneri di funzionamento. Previa approvazione dell'Autorità, la Cassa conguaglio costituisce il Comitato di esperti. |
2.2 | I componenti del Comitato di esperti non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con società che percepiscono i benefici derivanti dai provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, o dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/99. |
2.3 | Entro sessanta (60) giorni dalla sua costituzione, il Comitato di esperti provvede alla elaborazione e alla stesura del Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, in cui vengono definiti:
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2.4 | Nei centottanta (180) giorni successivi alla definizione del Regolamento di cui al precedente comma 2.3, il Comitato di esperti formula pareri ed eventualmente integra il Regolamento, anche sulla base delle problematiche emerse nel corso delle verifiche effettuate ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 1, lettere b), c) e d). Decorso tale termine, il Comitato di esperti decade automaticamente, salvo esplicita proroga. |
Articolo 3
Verifiche e sopralluoghi
3.1 | Per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, la Cassa conguaglio si avvale dei nuclei ispettivi appositamente costituiti, di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera d), composti da personale alle proprie dipendenze e distaccato, da esperti esterni di comprovata esperienza tecnica e, eventualmente, da personale della Guardia di Finanza. |
3.2 | Le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione dovranno iniziare entro l'1 settembre 2004. |
Articolo 4
Acquisizione dati e segnalazioni della Cassa conguaglio
4.1 | Il Gestore della rete fornisce alla Cassa conguaglio ogni elemento, informazione e documentazione che dalla stessa sia ritenuto utile ai fini del corretto svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento. |
4.2 | La Cassa conguaglio provvede, altresì, ad inviare all'Autorità una relazione trimestrale sulle attività svolte ai sensi del presente provvedimento, segnalando le violazioni riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati. |
Articolo 5
Copertura degli oneri
5.1 | Gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività di cui alla presente delibera sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato. |
Articolo 6
Disposizioni finali
6.1 | Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione. |