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Delibera 26 February 2004

Delibera/Provvedimento 22/04

Disposizioni in materia di mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 27 febbraio

2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

 

 

GU n. 66 del 19-3-2004

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 26 febbraio 2004,

 

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002 n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • il capitolo 7, paragrafo 1, ed il capitolo 9 del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), approvato con delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03;
  • il punto 1, lettera a), e il punto 5 della delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: delibera n. 91/03);

 

Considerato che:

 

  • l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 prevede che l'Autorità definisca, con proprio provvedimento, la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas, inteso come l'insieme delle procedure per la gestione centralizzata delle cessioni e degli scambi della capacità di entrata e di uscita assegnate agli utenti nonché delle cessioni e degli scambi del gas naturale immesso nella rete nazionale di gasdotti;
  • durante il procedimento di verifica di conformità del codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas, gli uffici dell'Autorità hanno riscontrato, nella versione di tale codice trasmesso alla stessa Autorità da detta società in data 14 novembre 2002 (prot. Autorità n. 23904 del 14 novembre 2002), la presenza di una proposta di disciplina dell'organizzazione di un mercato secondario per lo scambio del gas, disciplina stralciata da parte degli uffici dell'Autorità, in quanto non costituiva oggetto del codice di rete, bensì del provvedimento dell'Autorità di cui al sopra citato articolo 13 della deliberazione n. 137/02;
  • l'Autorità, con delibera n. 91/03, ha avviato un procedimento per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02, invitando a tal fine la Snam Rete Gas e gli altri soggetti interessati a presentare proposte ed osservazioni;
  • dalle proposte e dalle osservazioni, pervenute da parte della Snam Rete Gas e di altri quattro soggetti, emerge l'esigenza che la definizione da parte dell'Autorità della disciplina di un mercato regolamentato delle capacità e del gas avvenga in modo graduale, all'esito di un percorso di interventi programmati;
  • l'esperienza dell'istituzione di mercati regolamentati delle capacità e del gas maturata nel contesto comunitario si è sostanzialmente sviluppata secondo un percorso che, adeguato alle attuali esigenze del mercato nazionale, può essere articolato nei seguenti interventi:
    1. organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alla gestione delle esigenze di bilanciamento definite dalla deliberazione n. 137/02;
    2. definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
    3. riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;
    4. introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni;
  • la Snam Rete Gas, dall'1 ottobre 2003, oltre a svolgere l'attività di trasporto del gas e ad offrire i relativi servizi previsti nel proprio codice di rete, gestisce, sulla base di apposite procedure dalla medesima predisposte, un mercato secondario per lo scambio del gas che presenta gli stessi elementi qualificanti l'intervento indicato alla lettera a) del precedente considerato; e che, a tal fine, in particolare, la Snam Rete Gas ha predisposto:
    1. una piattaforma informatica, denominata "Sistema per scambi/cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale" (di seguito: il Sistema), che consente agli utenti di effettuare cessioni e scambi di capacità e di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti;
    2. uno schema di contratto per l'accesso al Sistema e per l'erogazione del servizio, denominato "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" (di seguito: il Contratto);
    3. regole tecniche per l'erogazione del servizio contenute in un manuale, denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV" (di seguito: il Manuale), il quale, unitamente al Contratto, reca la disciplina del mercato secondario del gas gestito dalla Snam Rete Gas mediante il Sistema;
  • la predetta disciplina, che riproduce sostanzialmente la disciplina dell'organizzazione del mercato secondario per lo scambio del gas originariamente contenuta nella versione del codice di rete presentata dalla Snam Rete Gas in data 14 novembre 2002, costituisce oggetto della proposta presentata, con lettera del 30 settembre 2003 (prot. Autorità n. 26247 del 2 ottobre 2003), dalla medesima società all'Autorità, ai sensi della delibera n. 91/03;
  • l'introduzione di procedure che consentano la cessione e lo scambio di capacità e di gas richiede che i codici di rete contengano una disciplina coerente con dette procedure;

 

Ritenuto che:

 

  • sia opportuno che la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 sia definita in modo graduale, secondo un percorso predefinito di interventi, mediante i quali l'Autorità rispettivamente preveda:
    1. l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alle esigenze di bilanciamento definite dalla deliberazione n. 137/02;
    2. la definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
    3. la riforma dell'attuale regime di bilanciamento mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;
    4. l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni;
  • sia opportuno che l'intervento prospettato alla precedente lettera a) sia realizzato dall'Autorità per mezzo delle procedure predisposte dalla Snam Rete Gas; e che pertanto sia necessario:
    1. approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della deliberazione n. 137/02, la disciplina del mercato secondario contenuta nel Contratto e nel Manuale;
    2. pubblicare detta disciplina nel sito internet dell'Autorità, affinché, limitatamente al predetto intervento, acquisti, dal giorno della sua pubblicazione, la qualifica di disciplina del mercato regolamentato della capacità e del gas;
  • la disciplina contenuta nel Contratto e nel Manuale non sia, peraltro, pienamente funzionale all'esigenza di realizzare la massima flessibilità delle transazioni tra gli utenti di capacità e di gas immesso nella rete nazionale di gasdotti; e che sia a tal fine necessario che tale disciplina sia modificata in modo tale da consentire:
    1. ai fini dell'erogazione del servizio di bilanciamento di cui al capitolo 9 del codice di rete, la comunicazione alla Snam Rete Gas del termine di esecuzione dei contratti di cessione e di scambio di gas naturale, e delle relative quantità, con anticipo di almeno 30 giorni;
    2. la cessione e lo scambio di capacità, per periodi minimi di un giorno, presso i punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e presso i punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
    3. la comunicazione alla Snam Rete Gas delle cessioni e degli scambi di gas naturale nel giorno stesso in cui tali cessioni e scambi devono essere considerati ai fini del bilanciamento di cui sopra;
  • sia necessario, in conseguenza di quanto sopra, prevedere che la Snam Rete Gas aggiorni il proprio codice di rete, al fine di renderlo coerente con le modifiche di cui alle precedenti lettere;
  • sia opportuno proseguire il procedimento avviato con la delibera n. 91/03, invitando la stessa Snam Rete Gas e altri soggetti interessati a trasmettere osservazioni e proposte in merito ai successivi due interventi normativi sopra prospettati

 

DELIBERA

 

  1. Di prevedere che la disciplina del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02), sia definita secondo il seguente percorso di interventi da parte dell'Autorità, i quali rispettivamente prevedano:
    1. l'organizzazione di procedure per la cessione e lo scambio di capacità e di gas naturale attraverso una piattaforma informatica, funzionali alla gestione delle esigenze di bilanciamento definite dalla deliberazione n. 137/02;
    2. la definizione di uno o più contratti standard aventi ad oggetto le cessioni e gli scambi di cui alla precedente lettera a);
    3. la riforma dell'attuale regime di bilanciamento, mediante la previsione di un mercato giornaliero di bilanciamento, e la determinazione di corrispettivi di bilanciamento calcolati sulla base del prezzo con il quale il gas naturale viene scambiato sul mercato giornaliero di bilanciamento;
    4. l'introduzione di un mercato centralizzato del gas naturale, gestito in modo indipendente, basato su un sistema automatico di incrocio fra domanda ed offerta, il quale consenta la determinazione di un prezzo ufficiale come prezzo di riferimento per la conclusione delle transazioni;
  2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02, la disciplina del mercato secondario "Sistema per scambi/cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale", predisposta dalla società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) e contenuta nello schema di contratto per l'erogazione del servizio denominato "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale", e nelle relative regole tecniche di cui al documento denominato "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV";
  3. Di attribuire al predetto mercato secondario la qualifica di mercato regolamentato della capacità e del gas, limitatamente all'intervento prospettato alla lettera a), del precedente punto 1;
  4. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il "Contratto per l'utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale" ed il "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV", prevedendo che quanto disposto al precedente punto 3 abbia effetto dalla data della pubblicazione;
  5. Di prevedere che la Snam Rete Gas, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, presenti all'Autorità per la loro approvazione, proposte di modifica della disciplina del mercato di cui sopra, finalizzate a consentire, entro l'inizio dell'anno termico 2004-2005:
    1. ai fini dell'erogazione del servizio di bilanciamento di cui al capitolo 9 del codice di rete approvato dall'Autorità con delibera 1 luglio 2003, n. 75/03, la comunicazione alla Snam Rete Gas del termine di esecuzione dei contratti di cessione e di scambio di gas naturale, e delle relative quantità, con anticipo di almeno 30 giorni;
    2. la cessione e lo scambio di capacità, per periodi minimi di un giorno, presso i punti di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e presso i punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;
    3. la comunicazione alla Snam Rete Gas delle cessioni e degli scambi di gas naturale nel giorno stesso in cui tali cessioni e scambi devono essere considerati ai fini del bilanciamento di cui alla precedente lettera a);
  6. Di prevedere che la Snam Rete Gas aggiorni, ai sensi dell'articolo 19 della deliberazione n. 137/02, il proprio codice di rete in modo tale da renderlo coerente con le modifiche prescritte al precedente punto 5.
  7. Di proseguire il procedimento avviato con la delibera dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 91/03, invitando, ai fini della definizione degli interventi prospettati alle lettere b) e c) del punto 1, la Snam Rete Gas e gli altri soggetti interessati, a presentare all'Autorità, entro il termine del 30 aprile 2004, osservazioni e proposte in merito;
  8. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione;
  9. Di notificare alla Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.