Delibera 04 December 2003
Delibera/Provvedimento 139/03
Differimento dell'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi
Pubblicata su questo sito l'11 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 296 del 22-12-2003
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 dicembre 2003;
Premesso che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifichi i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), con l'articolo 18, comma 5, stabilisce che per i clienti finali con consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi la misurazione del gas è effettuata su base oraria a decorrere dall'1 luglio 2002; l'Autorità, con proprie deliberazioni, può prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto termine temporale, e può estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre tipologie di clienti;
Visti:
- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo n. 164/00;
- la delibera 3 agosto 2000, n. 149/00, per l'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti tra i quali quello in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 da adottare solo in presenza di istanza di proroga dei termini da parte delle imprese di trasporto o di distribuzione;
- la deliberazione 11 luglio 2002, n. 130/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 180 del 2 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 130/02) per il differimento dei termini di avvio della misura oraria del gas naturale stabiliti dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- la deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002, recante direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas ed i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, con la quale l'Autorità ha individuato all'articolo 4, comma 1, lettera g), l'attività di misura del gas come una delle attività del settore gas;
Considerato che:
- con deliberazione n. 130/02, l'Autorità, a seguito di istanze di proroga presentate da parte di imprese di distribuzione e da loro associazioni, ha differito al 31 dicembre 2003 l'avvio della misura su base oraria del gas naturale fornito ai clienti finali, con consumo annuo superiore ai 200.000 standard metri cubi;
- l'avvio della misura su base oraria è rilevante ai fini della promozione della concorrenza e dell'apertura del mercato a partire dai clienti finali caratterizzati da consumi annui superiori ai 200.000 standard metri cubi per potere essere estesa successivamente ad altre tipologie di clienti finali;
- l'avvio della misura su base oraria richiede la definizione di specifiche tecniche di misura, di manutenzione e taratura degli impianti di misura su base oraria, nonché la definizione di modalità standardizzate di trasmissione dei dati con effetti sul bilanciamento delle reti di distribuzione e di trasporto;
- per la complessità della transizione del mercato del gas naturale verso una piena liberalizzazione non sono ancora stati definiti gli aspetti tecnici di cui al precedente alinea, relativi ai misuratori e al sistema di trasmissione dei dati di misura, che siano da una parte standardizzati e dall'altra tengano conto delle esigenze di tutti i soggetti interessati;
Considerato altresì che:
- è pervenuta all'Autorità da parte delle associazioni di imprese di distribuzione del gas Anigas, Assogas e Federgasacqua, con lettera a firma congiunta del 19 novembre 2003 (prot. Autorità n. 030079), l'istanza di un ulteriore differimento rispetto al termine fissato con la deliberazione n. 130/02;
- in tale istanza, le sopra richiamate associazioni, in rappresentanza delle imprese associate, hanno evidenziato sia aspetti tecnici sia aspetti economici che motivano la necessità di un ulteriore differimento dei termini di avvio della misura su base oraria del gas fornito ai clienti individuati dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 in modo da poterne graduare l'avvio in funzione del livello dei consumi, delle modalità di prelievo e delle caratteristiche del punto di misura dei clienti finali;
Ritenuto che:
- sia necessario stabilire un termine entro il quale vi sia l'obbligo, per i soggetti che esercitano l'attività di misura, di installare i misuratori orari di gas naturale a partire dai clienti finali con consumo annuo più elevato;
- al fine di consentire un processo graduale di installazione dei misuratori orari, si faccia riferimento ai clienti con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
- si debba pervenire alla definizione degli standard tecnici attraverso il concorso di tutti i soggetti interessati e che tale impegno richieda un periodo di tempo non superiore a 18 (diciotto) mesi;
- esistano i presupposti per la concessione di una proroga della scadenza prevista dalla deliberazione n. 130/02 per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi;
- sia opportuno che, entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas presentino all'Autorità proposte circa gli standard tecnici che possano essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le modalità di trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi costi, nonché un programma di installazione graduale di tali apparecchiature;
- sulla base delle proposte di cui al precedente alinea, l'Autorità definisca il programma di installazione dei misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi e le modalità di copertura dei relativi costi;
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002.
Articolo 2
Differimento del termine di avvio della misura oraria del gas e primi adempimenti
2.1 Il termine temporale definito dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 130/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n. 180 del 2 agosto 2002, è differito all'1 luglio 2005, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.
2.2 Entro il 31 dicembre 2004, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale installano i misuratori orari presso i clienti finali con consumo annuo superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.
Articolo 3
Norme transitorie e finali
3.1 Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che esercitano l'attività di misura del gas naturale presentano, singolarmente o in forma associata, all'Autorità proposte contenenti i possibili standard tecnici che possono essere adottati per i misuratori di gas su base oraria e per le modalità di trasmissione dei dati di misura, con indicazione dei relativi costi, nonché un programma di installazione graduale di misuratori per i clienti finali con consumi inferiori a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi.
3.2 Con successivo provvedimento, l'Autorità, valutati gli standard tecnici proposti, definisce il programma di installazione dei misuratori orari per i clienti finali con consumo annuo non superiore a 10 (dieci) milioni di standard metri cubi e le modalità di copertura dei relativi costi.
3.3 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.