Delibera 29 September 2003
Delibera/Provvedimento 113/03
Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di gnl
Pubblicata su questo sito il 1 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 239 del 14 ottobre 2003
L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 settembre 2003;
Premesso che:
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il potere di fissare "i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di Gnl";
- con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo di terminali di Gnl (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha previsto, agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, disposizioni urgenti in materia di accesso al servizio di rigassificazione di Gnl, efficaci fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2002;
- con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002, recante garanzie di libero accesso al servizio di trasporto e norme per la predisposizione di codice di rete (di seguito: deliberazione n. 137/02), l'Autorità ha prorogato, ai sensi dell'articolo 23, sino al 30 settembre 2003 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, della deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl.
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo n. 164/00.
Viste:
- la deliberazione n. 120/01;
- la deliberazione n. 137/02.
Considerato che a seguito del procedimento di verifica di conformità del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas Spa, è emersa l'esigenza di approfondire il profilo relativo all'interazione tra il servizio di trasporto e il servizio di rigassificazione;
Ritenuto necessario che, nelle more dell'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento in materia di rigassificazione di Gnl, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, sia prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01;
DELIBERA
Di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001, sino alla data del 30 settembre 2004;
Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.