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Delibera 26 juuni 2003

Delibera/Provvedimento 70/03

Disposizioni in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01

Pubblicata su questo sito il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 155 del 7-7-2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
  • con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorità ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);
  • ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2003-2004, entro il 31 marzo 2003, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:
    1. i ricavi RLC, aggiornati in base all'articolo 11 della medesima deliberazione;
    2. i ricavi RLP e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVLP;
    3. le proposte tariffarie relative al terzo anno termico del periodo di regolazione;
  • ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal loro ricevimento;
  • ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo n. 164/00;

Viste:

  • la deliberazione n. 120/01 e la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2002, n.127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001 n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 176 del 29 luglio 2002;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2001, n. 193/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 217 del 18 settembre 2001;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2002, n. 128/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 176 del 29 luglio 2002;

Considerato che la società GNL Italia Spa ha presentato, in data 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 012056 del 31 marzo 2003) le proposte di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01; e che dette proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n.120/01,

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorità in applicazione della deliberazione n.120/01;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Articolo 2
Verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004

2.1 E' approvata la proposta di cui all'articolo 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 presentata dalla società GNL Italia Spa per l'anno termico 2003-2004, avente ad oggetto le tariffe riportate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3
Pubblicazione ed entrata in vigore

3.1  La società GNL Italia Spa pubblica, anche nel proprio sito internet, la tariffa di rigassificazione, e contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

3.2  Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.

Di notificare alle società Gnl Italia Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del provvedimento.

 

Tabella 1 - Tariffa di rigassificazione per l'utilizzo del terminale di Panigaglia di GNL Italia Spa
(anno termico 2003/2004)

Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato CQS (euro/a/mc liquido) 3,307492
Corrispettivo unitario associato agli approdi contrattuali CNA (euro/ numero di approdi in un anno) 18.916,430343
Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati CVL (euro/GJ)
CVL(euro/GJ)
0,04996
0,003133
Perdite per mc rigassificato 2%

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