Follow us on:






Delibera 29 november 2001

Delibera/Provvedimento 294/01

Rinvio del termine di conclusione del procedimento di determinazione dei recuperi di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2000 e di approvazione delle istanze, relative all'anno 2001, di riconoscimento dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento

Pubblicata su questo sito il 6 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 202/99), prevede che entro il 31 luglio di ogni anno l'Autorità verifichi per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuità del servizio conseguiti dagli esercenti nel corso dell'anno precedente;
  • detta verifica è effettuata in base ai dati di continuità del servizio, forniti ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99);

Vista la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a) della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);

Viste le deliberazioni n. 128/99 e n. 202/99, nonché la delibera dell'Autorità 7 agosto 2001, n. 183/01 (di seguito: delibera n. 183/01);

Vista la documentazione trasmessa dagli esercenti interessati nel procedimento ed in particolare le note di Enel distribuzione (in data 26 ottobre 2001, prot. DD/P2001014246); di Federelettrica - Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettric (iin data 16 ottobre 2001); di Asm Brescia (in data 6 novembre 2001, prot. 52940); di Aem Milano (in data 8 novembre 2001, prot. PST/342/01/RR/ar); di Enel distribuzione (in data 15 novembre 2000, prot. Autorità 021960); di Enel distribuzione (in data 13 novembre 2001, prot. DD/P2001015020);

Visto il documento "Proposta di delibera per il rinvio del termine di conclusione del procedimento di determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2000 e di approvazione delle istanze, relative all'anno 2001, di riconoscimento dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuità del servizio uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento" (PROT.AU/01/397);

Considerato che:

  • gli esercenti di seguito elencati, aventi più di 100.000 utenti alimentati in bassa tensione (di seguito: utenti BT), hanno fornito all'Autorità i dati di continuità del servizio per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 128/99:
    1. Acea Spa, con sede legale in piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea Roma);
    2. Acegas Spa, con sede legale in via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste (di seguito: Acegas Trieste);
    3. Aem elettricità Spa, con sede legale in corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano);
    4. Aem Spa, con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino);
    5. Asm Spa, con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asm Brescia);
    6. Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel Distribuzione);
    7. Valdis S.p.a., con sede legale in via B. Festaz 42, 11100 Aosta (di seguito: Valdis Aosta);
  • gli esercenti di seguito elencati hanno anche presentato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione n. 202/99, istanza ai fini dell'eventuale riconoscimento dei costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento nel corso dell'anno 2001:
    1. Aem Milano, relativamente a 1 (uno) ambito territoriale;
    2. Aem Torino, relativamente a 1 (uno) ambito territoriale;
    3. Asm Brescia, relativamente a 1 (uno) ambito territoriale;
    4. Enel distribuzione, relativamente a 18 (diciotto) ambiti territoriali;
    5. Valdis Aosta relativamente a 1 (un) ambito territoriale;
  • l'Autorità, con delibera n. 183/01, ha rinviato al 30 novembre 2001, a seguito dello svolgimento di ulteriori controlli tecnici, il termine per la determinazione dei recuperi di continuità per l'anno 2000, di cui all'articolo 8, comma 8.4, della deliberazione n. 202/99, nonché per l'approvazione delle istanze, relative all'anno 2001, presentate ai sensi dell'articolo 9 della medesima deliberazione;
  • il procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 202/99 e per l'approvazione delle istanze di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione è stato avviato il 30 marzo 2001 con l'invio, da parte degli esercenti citati in premessa, dei dati di continuità del servizio di cui all'articolo 15 della deliberazione n. 128/99, relativi all'anno 2000 e suddivisi per ambito territoriale;
  • ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 202/99, della validità dei dati forniti dagli esercenti, l'Autorità ha effettuato controlli tecnici a campione sugli ambiti territoriali degli esercenti di cui al precedente alinea; in particolare, a seguito della delibera n. 183/01 sono stati effettuati ulteriori controlli tecnici;
  • a seguito dei controlli tecnici effettuati alcuni esercenti, avendo avuto accesso alle relazioni di controllo tecnico, hanno inviato note, osservazioni e documentazione aggiuntiva rispetto alla documentazione acquisita nel corso del controllo tecnico;

Ritenuto che:

  • sia necessario valutare le osservazioni formulate da alcuni esercenti nelle note richiamate in premessa prima di procedere all'invio agli esercenti delle risultanze istruttorie, come previsto dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento;
  • sia conseguentemente necessario rinviare il termine del procedimento di determinazione dei recuperi di continuità del servizio per l'anno 2000 di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 202/99 e di approvazione delle istanze relative all'anno 2001 di cui all'articolo 9 della stessa deliberazione, fissando altresì un termine per l'invio, da parte dei soggetti interessati, di osservazioni e memorie scritte;

Su proposta del dott. Roberto Malaman, nella sua posizione di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio,

DELIBERA

  1. Di rinviare al 28 febbraio 2002 il termine del procedimento di determinazione dei recuperi di continuità del servizio per l'anno 2000 di cui all'articolo 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 1999, n. 202/99 e di approvazione delle istanze relative all'anno 2001 di cui all'articolo 9 della stessa deliberazione;
  2. Di fissare al 15 dicembre 2001 il termine entro il quale i soggetti interessati al procedimento di cui al punto 1 possono inviare all'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas osservazioni e memorie scritte;
  3. Di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ai seguenti esercenti: Acea Spa, piazzale Ostiense 2, 00154 Roma; Acegas Spa, via Maestri del Lavoro 8, 34143 Trieste; Aem elettricità Spa, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano; Aem Spa, via Bertola 48, 10122 Torino; Asm Spa, via Lamarmora 230, 25124 Brescia; Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma; Valdis Spa, via B. Festaz 42, 11100 Aosta;
  4. Di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
  5. Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.