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Delibera 18 september 2001

Delibera/Provvedimento 202/01

Proroga dei termini per la trasmissione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dello schema di regole per il dispacciamento di cui all'articolo 20, comma 7, della deliberazione della medesima Autorità 30 aprile 2001, n.95/01

Pubblicata su questo sito il 19 settembre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 228 del 1 ottobre 2001

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;
  • l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che con proprie delibere, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) stabilisca le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
  • l'Autorità ha adottato con deliberazione 30 aprile 2001, n.95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2001, Serie generale n. 148 (di seguito: deliberazione n.95/01), condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n.79/99;
  • l'articolo 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01 stabilisce che le regole per il dispacciamento siano elaborate ed aggiornate dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono la consultazione dei soggetti interessati mediante la pubblicazione, a cura del Gestore della rete, di versioni preliminari delle regole per ilo dispacciamento e che il Gestore della rete trasmetta all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento e dei successivi aggiornamenti, al fine di consentire alla medesima Autorità la formulazione di osservazioni sul medesimo schema che devono essere tenute in conto da detto Gestore anteriormente alla loro formale adozione;
  • l'articolo 20, comma 20.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01 prevede che, in sede di prima emissione delle regole per il dispacciamento, lo schema delle regole medesime di cui al precedente alinea sia trasmesso da parte del Gestore della rete all'Autorità entro il 30 settembre 2001;
  • in data 10 agosto 2001, il Gestore della rete ha reso pubblica sul proprio sito internet una versione preliminare delle regole per il dispacciamento;
  • in data 11 settembre 2001, il Gestore della rete ha trasmesso una nota, ricevuta dall'Autorità il successivo 12 settembre 2001 (prot. Autorità n. 17787), concernente una richiesta di proroga dei termini indicati all'articolo 20, comma 20.7, dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01 (di seguito: nota 11 settembre 2001), al fine di consentire una consultazione più approfondita in merito allo schema delle regole per il dispacciamento con gli operatori del settore;

Visto il decreto legislativo n.79/99;

Vista la deliberazione n.95/01;

Considerato che, nella nota 11 settembre 2001, il Gestore della rete adduce motivazioni a supporto della richiesta di proroga dei termini di cui all'articolo 20, comma 20.7, dell'Allegato A alla deliberazione n.95/01 sulla base di:

  • alcune istanze inoltrate da parte dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni e proposte allo schema delle regole per il dispacciamento pubblicato per la consultazione dal medesimo Gestore ed allegate a detta nota;
  • la complessità della materia trattata e della correlata necessità di tempi congrui per uno studio approfondito di detto schema;
  • la contemporaneità della consultazione del Gestore della rete sullo schema delle regole per il dispacciamento con altri documenti per la consultazione approvati e diffusi dall'Autorità in data 7 agosto 2001;

Ritenuta l'opportunità di concedere una proroga al termine per la trasmissione all'Autorità dello schema delle regole per il dispacciamento di cui all'articolo 20, comma 20.7, dell'Allegato A alla deliberazione n.95/01, al fine di consentire ampiezza e profondità alla consultazione avviata dal Gestore della rete;

Ritenuto, altresì, che un eventuale proroga dei termini di cui al precedente alinea, qualora limitata ad un periodo massimo di trenta (30) giorni, non incida significativamente sui programmi di attività previsti per l'avvio del dispacciamento di merito economico e, conseguentemente, con l'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99;

DELIBERA

Di prorogare al 31 ottobre 2001 il termine di trasmissione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, dello schema delle regole per il dispacciamento, di cui all'articolo 20, comma 20.7, dell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 30 aprile 2001, n.95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2001, Serie generale n. 148;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 


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