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FAQ - Riconoscimento del valore residuo degli smart meter gas di classe minore o uguale a G6 ai sensi dell’articolo 57, comma 4, della RTDG

No, nella formula riportata al punto 2.2 dell’Allegato A alla determinazione, la variabile CostoStds,t è il valore del costo standard, attribuito ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, previsto per l’anno di messa in servizio t del gruppo di misura dismesso, che, come specificato al medesimo punto 2.2, corrisponde a quello riportato nella Tabella 10 della RTDG 2014-2019 (Allegato A alla deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas, come successivamente modificato e integrato), espresso a prezzi 2011.

Come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, l’Autorità ha ritenuto opportuno riconoscere il valore residuo, in caso di dismissione anticipata degli smart meter, nei limiti del costo standard previsto per l’anno di installazione del misuratore dismesso, opportunamente rivalutato all’anno di dismissione.

Il 150% del valore del costo standard relativo all’anno 2012 rappresenta un tetto al riconoscimento degli investimenti effettuati fino all’anno 2016 e rileva unicamente ai fini della valutazione in ottica tariffaria degli investimenti per il medesimo anno. Tale tetto non rappresenta il valore limite di cui alla deliberazione 737/2022/R/gas, che si riferisce esplicitamente al costo standard e non alle modalità di valutazione ai fini tariffari degli investimenti effettuati fino all’anno 2016.

No, nella formula riportata al punto 2.2 dell’Allegato A alla determinazione, la variabile CostoStds,t è il valore del costo standard, attribuito ai gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, previsto per l’anno di messa in servizio t del gruppo di misura dismesso, che, come specificato al medesimo punto 2.2, corrisponde a quello riportato nella Tabella 10 della RTDG 2014-2019, espresso a prezzi 2011.

La media ponderata tra il costo effettivamente sostenuto e il costo standard rileva unicamente ai fini della valutazione in ottica tariffaria degli investimenti per gli anni 2017-2018. Tale media non rappresenta il valore limite di cui alla deliberazione 737/2022/R/gas, che si riferisce esplicitamente al costo standard e non alle modalità di valutazione ai fini tariffari degli investimenti effettuati nei medesimi anni.