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FAQ - Criteri per l'effettuazione del test parametrico e per la valorizzazione degli asset

di cui all'articolo 14 e 20 delle deliberazione 310/2014/R/gas

La valutazione parametrica delle reti secondo la formula riportata nell’articolo 14 della deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 310/2014/R/gas) conduce alla determinazione del valore lordo parametrico delle reti oggetto di trasferimento al gestore entrante. Il test parametrico di cui all’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/gas deve essere effettuato considerando valori tra loro omogenei. Il confronto deve essere effettuato tra valori lordi. Come riportato nel paragrafo 12.13 del documento per la consultazione 17 aprile 2014, 178/2014/R/gas “La congruità rispetto alla soglia viene effettuata calcolando il valore di ricostruzione a nuovo medio per metro di condotta. Il valore di ricostruzione a nuovo è pari al VIR aumentato del degrado e corrisponde quindi al valore di rimborso al lordo di ammortamento e contributi.”.

Inoltre, secondo quanto riportato nella parte di motivazione della deliberazione 310/2014/R/gas, ai fini del test è applicato un coefficiente di maggiorazione pari a 1,05 dei valori dell’immobilizzato stimati con il modello parametrico.

Secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 1, lettera b) della deliberazione 310/2014/R/gas, nei casi di inidoneità del VIR ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all’articolo 19 della medesima deliberazione 310/2014/R/gas, si considera il valore parametrico determinato ai sensi dell’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/gas.1

Ai fini della determinazione del valore parametrico unitario, in applicazione della formula2 riportata all’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/gas, che riflette peraltro la formula indicata all’articolo 23 della RTDG3 , si fa riferimento ai dati relativi ai punti di riconsegna serviti e alla lunghezza delle condotte del Comune interessato, così come riportate dalla stazione appaltante nel quadro QL10 della maschera “VIR”4 , e al dato relativo all’altitudine del medesimo Comune come riportato nel quadro QL11 della maschera “PARAMETRI” della “Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB” (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB).

Il valore parametrico unitario così ottenuto deve essere moltiplicato per la lunghezza delle condotte relative alla porzione di rete che viene ceduta a titolo oneroso al gestore entrante, così come riportate nel sopra citato quadro QL10 della maschera “VIR” della Piattaforma informatica VIR-RAB, coerenti con i dati riportati nella Tabella 18 delle Linee guida 7 aprile 2014, al fine di ottenere il valore lordo parametrico delle reti oggetto di trasferimento al gestore entrante (VRN parametrico).

Per la determinazione del VIR da riconoscere ai fini tariffari, dal VRN parametrico si sottraggono ammortamenti (degrado) e contributi. La valutazione degli ammortamenti da sottrarre può essere effettuata o sulla base della stratificazione puntuale, con applicazione dei coefficienti di degrado applicati per la valutazione del VI ossia del valore di ricostruzione a nuovo diminuito del degrado (soluzione puntuale), o sulla base della stratificazione standard fissata dall’Autorità con applicazione dei coefficienti di degrado utilizzati ai fini regolatori (soluzione standard).

La soluzione puntuale si applica qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • sia disponibile in modo completo la stratificazione per tipologia di cespite e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, e la stratificazione sia poi pubblicata nel bando di gara, come previsto dall’articolo 25, comma 2, della RTDG5 ;
  • non siano state formulate osservazioni ovvero se formulate siano state recepite sull’utilizzo delle vite utili da parte dell’Autorità.

In termini computazionali, al verificarsi delle due condizioni sopra esposte, la soluzione puntuale può essere implementata individuando dapprima la matrice con la stratificazione del VI parametrico ottenuta come prodotto tra la matrice che rappresenta la stratificazione del valore industriale VI e il rapporto tra l’immobilizzato lordo al metro calcolato con la formula parametrica, corretto per l’inflazione, applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi dfl2012 t−1 , 6 e il valore di ricostruzione a nuovo VRN per metro di rete, espresso a prezzi del medesimo t-1.

Successivamente si procede a sommare i singoli elementi della matrice con la stratificazione del VI parametrico ottenendo così il valore industriale complessivo VI parametrico. Il VIR è immediatamente ottenibile per sottrazione dei contributi dal VI parametrico. La soluzione standard si applica in tutti gli altri casi.

 

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1 In alternativa al valore calcolato applicando le Linee guida 7 aprile 2014 (rif.: articolo 20, comma 1, lettera a)).

2Yi= 72,95× D1+84,71×D2+714,96×(D1Xi)+1049,83×(D2Xi)+1281,45×(D3Xi)

3 Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG).

4 Tali dati devono risultare coerenti con i dati riportati nella Tabella 18 delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale del 7 aprile 2014, approvate con il decreto 22 maggio 2014, resa disponibile all’Autorità dalla stazione appaltante.

5 L’articolo 25, comma 2, è stato modificato dalla deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 645/2015/R/gas.

6 Nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/gas, come modificato dal punto 1. c) della deliberazione 407/2015/R/GAS, in luogo di t-1 si considera quale riferimento temporale per il calcolo del VIR l’anno t-2

In relazione ai profili connessi ai riconoscimenti tariffari, nel caso in cui si opti per la soluzione puntuale, nel bando di gara, oltre alla pubblicazione della stratificazione, come previsto dall’articolo 25, comma 2, della RTDG, come modificata dalla deliberazione 645/2015/R/gas, dovrà essere pubblicato il valore del VIR riconoscibile ai fini regolatori, determinato sulla base della medesima soluzione puntuale.

Nel caso in cui si opti per la soluzione standard è sufficiente che nel bando di gara siano resi noti il valore del VIR al lordo degli ammortamenti e dei contributi, determinato sulla base della formula parametrica individuata dall’articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/gas (VRN parametrico) e il valore dei contributi come determinati ai sensi delle Linee guida 7 aprile 2014.

L'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 nonché l'articolo 5, comma 14, del decreto ministeriale 226/11 prevedono che la stazione appaltante, ai fini del valore di rimborso da inserire nel bando di gara, debba tener conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità in merito ai casi di scostamento VIR-RAB superiori al 10%.

L'articolo 19.3 della deliberazione 310/2014/R/gas prevede, poi, che l'Autorità verifichi il recepimento, nell'ambito del bando di gara, delle osservazioni di cui sopra.

Le disposizioni richiamate definiscono un ordine di priorità tra il procedimento di verifica dei casi di scostamenti VIR-RAB superiori al 10% e quello di verifica del bando di gara, anteponendo il primo al secondo e stabilendo che gli esiti della verifica degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% debbano trovare riscontro nell'ambito del bando di gara.

L'eventuale invio all'Autorità, da parte della stazione appaltante, del bando di gara mentre risulta ancora in corso il procedimento relativo alla valutazione degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10% comporta l'impossibilità, da parte dell'Autorità, di esprimere valutazioni, in quanto l'incompletezza della documentazione di gara non consente alla medesima Autorità di valutare se siano state recepite le osservazioni che l'Autorità formulerà in merito ai predetti scostamenti VIR-RAB. Ciò comporta inevitabilmente un differimento del procedimento inerente le verifiche del bando di gara al momento in cui, concluso il procedimento relativo alla valutazione degli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, la stazione appaltante avrà integrato la documentazione di gara trasmessa all'Autorità, recependo le osservazioni formulate.

Infine, l'assenza, nella documentazione di gara, di elementi che tengano conto o recepiscano le osservazioni dell'Autorità sullo scostamento VIR-RAB superiore del 10% costituisce condizione sufficiente per l'applicazione delle limitazioni al riconoscimento del VIR, di cui all'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/gas.

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