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Amministrazione trasparente

Accesso civico generalizzato

Chiunque, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Come esercitare il diritto di accesso civico generalizzato

L' istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, va presentata alla Direzione che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto della richiesta, anche utilizzando lo specifico modulo, scaricato e debitamente compilato.

 

che può essere trasmesso:

  • tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.arera.it
  • tramite posta elettronica all'indirizzo: info@arera.it
  • tramite posta raccomandata, indicando la Direzione competente, all'indirizzo:
    Arera
    Direzione.....
    p.zza Cavour 5
    20121- Milano

Nella richiesta, indirizzata alla Direzione competente, devono essere chiaramente identificati i dati e i documenti oggetto di accesso.

Le richieste sono inammissibili ove meramente esplorativegeneriche ovvero tali da non consentire, con riferimento alla loro natura e al loro oggetto, l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione o qualora risultino manifestamente irragionevoli e tali da compromettere il buon funzionamento dell'Autorità.

Il procedimento

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza.

Nel caso in cui siano individuati eventuali controinteressati, l'istanza viene loro comunicata ed il termine di cui sopra sospeso. Entro 10 giorni dalla comunicazione, gli eventuali controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso, oltre agli specifici motivi di riservatezza.

Il Responsabile del procedimento si pronuncia sull'istanza di accesso, valutando l'eventuale opposizione dei controinteressati e comunicando al richiedente e ai medesimi controinteressati, con provvedimento motivato, l'esito dell'istanza.

In caso di accoglimento, l'Autorità provvede a trasmettere, all'istante, i dati o i documenti richiesti, ma non prima di 15 giorni dalla ricezione, da parte dei controinteressati, della relativa comunicazione.

La Direzione destinataria della richiesta di accesso civico generalizzato è tenuta a motivare l'eventuale rifiuto, differimento o limitazione, rispetto ai limiti di cui all'art. 5 bis, del d.lgs. 33/2013.

Riesame

In caso di diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta nei termini, il richiedente può presentare istanza di riesame, indirizzandola al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo le medesime modalità sopra indicate, anche utilizzando lo specifico modulo o presentare ricorso al Tar, secondo la disciplina del Codice del processo amministrativo.

L'istanza di riesame può essere, altresì, presentata dai controinteressati che abbiano fatto opposizione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza di riesame.

pagina aggiornata 12 ottobre 2021