Data pubblicazione: 29 luglio 2011
Delibera 29 luglio 2011
ARG/gas 105/11
Avvio di procedimento per l’adozione di disposizioni in materia di commercializzazione del gas naturale nel mercato della vendita al dettaglio e proroga del livello della componente QVD
Visti:
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11).
Viste:
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita e definisca transitoriamente i prezzi di riferimento forniture di gas naturale;
- il decreto legislativo n. 93/11 stabilisce, all'articolo 7, che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi di quanto riportato al precedente punto;
- la determinazione dei prezzi di riferimento deve tener conto della necessità, da un lato, di tutelare il cliente finale e, dall'altro, di promuovere la concorrenza, al fine di non creare barriere all'ingresso di nuovi operatori nel mercato della vendita nel rispetto dei principi di proporzionalità e di transitorietà affermati anche a livello europeo;
- le previsioni di cui ai precedenti punti trovano conferma nell'attuale assetto di tutela in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità con il TIVG in cui viene, tra l'altro, definita la componente a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- in particolare, per quanto attiene l'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, il TIVG ha stabilito:
- il valore della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (di seguito: componente QVD) applicata ai clienti finali che si avvalgono del servizio di tutela, prevedendo altresì che tale valore fosse in vigore fino al 31 dicembre 2010 e successivamente aggiornato con cadenza biennale;
- l'istituzione della componente UG2, aggiuntiva nella tariffa obbligatoria di distribuzione e misura, finalizzata al contenimento della spesa dei clienti finali caratterizzati da bassi consumi;
- a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni operatori della necessità di adeguare il livello della componente QVD per tener interamente conto dei costi e dei rischi connessi all'attività dei vendita al dettaglio, con la deliberazione ARG/gas 233/10 l'Autorità è intervenuta prorogando fino al 30 giugno 2011 il livello della componente QVD stabilito dal TIVG, con lo scopo di condurre approfondimenti in merito a quanto segnalato dagli operatori;
- nell'ambito degli approfondimenti condotti, sono stati richiesti ad alcuni esercenti la vendita dati ed elementi necessari alla quantificazione della componente a copertura dei costi di commercializzazione, ad integrazione di quanto già disponibile sulla base dei dati inviati dagli esercenti la vendita ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di unbundling;
- in seguito alla richiesta da parte di alcuni operatori di una proroga per l'invio dei dati richiesti, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 84/11, ha prorogato fino al 30 settembre 2011 il livello della componente QVD stabilito dal TIVG;
- in esito all'analisi dei dati inviati dagli esercenti la vendita ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di unbundling e in esito alla citata richiesta, sono emerse differenze tra i costi sostenuti dai venditori nuovi entranti nel mercato della vendita al dettaglio e i venditori che hanno in essere un rapporto con il cliente finale già servito nel passato regime di esclusiva, antecedente la liberalizzazione, dall'impresa distributrice collegata a tali venditori o da un'azienda ad essi riconducibile a seguito di operazioni societarie.
Ritenuto:
- necessario avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di commercializzazione del gas naturale nel mercato al dettaglio;
- opportuno prevedere che la disciplina della commercializzazione della vendita nel mercato al dettaglio sia rivista tenendo conto di quanto emerso dall'analisi dei dati di costo degli esercenti la vendita ai clienti finali, al fine di promuovere ulteriormente l'ingresso di nuovi operatori nel mercato della vendita, nel rispetto dei principi di proporzionalità e transitorietà e tenuto conto dell'obiettivo di garantire l'equilibrio economico-finanziario dei soggetti esercenti il servizio di tutela;
- necessario, pertanto, prorogare fino al 31 dicembre 2011 i valori della componente QVD, di cui alla Tabella 1 del TIVG, fino al 31 dicembre 2011, al fine di attendere gli esiti del procedimento
DELIBERA
- di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di commercializzazione del gas naturale nel mercato della vendita al dettaglio, al fine di rivedere le modalità di remunerazione dell'attività di commercializzazione;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
- di pubblicare, contestualmente alla presente deliberazione, il documento per la consultazione recante "Commercializzazione del gas naturale nel mercato al dettaglio", prevedendo che le osservazioni debbano pervenire entro i termini e secondo le modalità ivi indicate;
- di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1, mediante l'adozione del provvedimento finale, entro il 31 dicembre 2011;
- di prorogare fino al 31 dicembre 2011 i valori della componente QVD,di cui alla Tabella 1 del TIVG;
- di pubblicare la presente deliberazione su sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
28 luglio 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni