Data pubblicazione: 22 marzo 2011
Delibera 21 marzo 2011
ARG/elt 17/11
Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A. per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l’anno 2010 e, a titolo di acconto, per l’anno 2011
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: decreto legge n. 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge di conversione n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07, recante "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08, recante "Approvazione del contratto tipo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte della società Acquirente unico S.p.A.";
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2010, ARG/elt 31/10, recante "Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A. per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l'anno 2009 e, a titolo di acconto, per l'anno 2010" (di seguito: deliberazione ARG/elt 31/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/elt 232/10, (di seguito: deliberazione ARG/elt 232/10);
- la comunicazione del 6 dicembre 2010, prot. AU 1579 (prot. Autorità 40925 del 16 dicembre 2010) (di seguito: comunicazione 6 dicembre 2010), con la quale Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) ha trasmesso alla Direzione Mercati dell'Autorità il preventivo economico relativo all'anno 2011;
- la comunicazione dell'8 febbraio 2011, prot. AU 248 (prot. Autorità 4414 del 14 febbraio 2011) (di seguito: comunicazione 8 febbraio 2011), con la quale Acquirente unico ha trasmesso alla Direzione Mercati dell'Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all'anno 2009 e il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all'anno 2010;
- la comunicazione del 22 febbraio 2011 (prot. Autorità 5432 del 23 febbraio 2011) (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2011), con la quale Acquirente unico ha fornito alla Direzione Mercati dell'Autorità informazioni integrative in relazione al consuntivo economico-patrimoniale dell'anno 2009 e al preconsuntivo economico-patrimoniale dell'anno 2010.
Considerato che:
- l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte da Acquirente unico e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
- l'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 73/07, come modificato dalla legge di conversione n. 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da Acquirente unico;
- l'articolo 11 del TIV prevede che il prezzo di cessione da Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto ad Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.
Considerato inoltre che:
- la deliberazione ARG/elt 31/10 fissa in 13.900.000 (tredicimilioni e novecentomila) euro il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per il 2010; la medesima deliberazione stabilisce inoltre che Acquirente unico destini alla riduzione del suddetto importo la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per gli anni 2007 e 2008 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per i medesimi anni, al netto di 1.539.000 (unmilione e cinquecentotrentanovemila) euro destinati alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2009;
- i dati del preconsuntivo economico 2010, trasmessi da Acquirente unico con le comunicazioni 8 e 22 febbraio 2010, evidenziano:
- costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per un importo pari a circa 12.660.000 (dodicimilioni e seicentosessantamila) euro; tale importo include il contributo di circa 2.450.000 (duemilioni e quattrocentocinquantamila) euro di Acquirente unico per il funzionamento dell'Autorità nel 2010 ed è invece al netto della remunerazione del capitale investito;
- altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle attività dello Sportello del consumatore e del Sistema informativo integrato, per un importo pari a circa 380.000 (trecentottantamila) euro;
- proventi finanziari netti e proventi straordinari netti per un importo complessivo pari a circa 1.480.000 (unmilione e quattrocentottantamila) euro;
- dal preventivo economico 2011, trasmesso da Acquirente unico con la comunicazione 6 dicembre 2010, risulta che Acquirente unico prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a 13.966.000 (tredicimilioni e novecentosessantaseimila) euro; tale importo include il contributo di Acquirente unico al funzionamento dell'Autorità nel 2011, mentre non tiene conto della remunerazione del capitale investito netto;
- la quantificazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico riconosciuto a consuntivo deve avvenire sulla base di considerazioni di efficienza, non necessarie e non utilizzate nella determinazione del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto;
- sulla base delle informazioni contenute nelle comunicazioni 8 e 22 febbraio 2011, è ragionevole ritenere che la gestione finanziaria del 2011 continui a presentare, come già accaduto nel 2010, proventi finanziari netti sensibilmente inferiori a quelli che hanno caratterizzato la gestione degli anni precedenti, a causa del venir meno di alcune delle principali determinanti di detti proventi.
Considerato infine che:
- la deliberazione ARG/elt 232/10 ha previsto che, esclusivamente ai fini della fatturazione dei corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela di cui all'articolo 12 del TIV, il corrispettivo a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l'anno 2011 fosse transitoriamente posto pari all'importo del corrispondente corrispettivo in acconto per l'anno 2010.
Ritenuto opportuno:
- quantificare il corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nel 2010 sulla base di considerazioni di efficienza e tenendo conto dei proventi finanziari, così come degli altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle attività dello Sportello del consumatore e del Sistema informativo integrato;
- che il corrispettivo riconosciuto a consuntivo ad Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nel 2010 sia superiore a quanto riconosciuto al medesimo titolo con riferimento al 2009, per tenere conto della drastica riduzione dei proventi finanziari registratasi nel 2010 e per mantenere una remunerazione del capitale investito in linea con quella del 2009;
- determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica del 2011 assumendo che, per quanto sopra considerato, l'importo della posta relativa ai proventi finanziari netti e agli altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e alle attività dello Sportello del consumatore e del Sistema informativo integrato, sia non sensibilmente superiore alla remunerazione da riconoscere al capitale investito netto;
- destinare alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2011 la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per gli anni 2007 e 2008 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per i medesimi anni, al netto dell'importo destinato alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2009
DELIBERA
- di quantificare in 12.100.000 (dodicimilioni e centomila) euro il corrispettivo riconosciuto a titolo definitivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2010;
- di quantificare in 13.966.000 (tredicimilioni e novecentosessantaseimila) euro il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico a oggi prevedibili per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2011;
- che Acquirente unico destini alla copertura dei costi di funzionamento di cui al precedente punto 2 la differenza tra il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2010 e il corrispettivo di cui al punto 1;
- di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente unico;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
16 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni