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Data pubblicazione: 22 marzo 2010

Delibera 18 marzo 2010

ARG/elt 31/10

Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A. per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per l’anno 2009 e, a titolo di acconto, per l’anno 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 marzo 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99, e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" (di seguito: decreto legge n. 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125  (di seguito: legge di conversione n. 125/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, recante "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione";
  • la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2008, ARG/elt 76/08, recante "Approvazione del contratto tipo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela da parte della società Acquirente unico S.p.A.";
  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2009, ARG/elt 23/09, recante "Determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A. per l'anno 2008 e, a titolo di acconto, per l'anno 2009" (di seguito: deliberazione ARG/elt 23/09);
  • la comunicazione del 15 febbraio 2010, protocollo AU 290 (prot. Autorità 7084/A del 15 febbraio 2010) (di seguito: comunicazione 15 febbraio 2010), con la quale l'Acquirente unico ha trasmesso alla Direzione Mercati dell'Autorità il preventivo economico relativo all'anno 2010;
  • la comunicazione del 25 febbraio 2010 (prot. Autorità 9041/A del 26 febbraio 2010) (di seguito: comunicazione 25 febbraio 2010), con la quale l'Acquirente unico ha trasmesso alla Direzione Mercati dell'Autorità un emendamento al preventivo economico inviato con la comunicazione 15 febbraio 2010;
  • la comunicazione del 4 marzo 2010, protocollo AU 403 (prot. Autorità 10251/A dell'8 marzo 2010) (di seguito: comunicazione 4 marzo 2010), con la quale l'Acquirente unico ha trasmesso alla Direzione Mercati dell'Autorità il consuntivo economico-patrimoniale relativo all'anno 2008 e il preconsuntivo economico-patrimoniale attinente all'anno 2009.

Considerato che:

  • l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità determini la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) e che il corrispettivo sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
  • l'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 73/07, come modificato dalla legge di conversione n. 125/07, dispone che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta dall'Acquirente unico;
  • l'articolo 11 del TIV prevede che il prezzo di cessione dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita ai clienti cui il servizio è erogato comprenda una componente pari al corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

Considerato inoltre che:

  • la deliberazione ARG/elt 23/09 fissa in 12.260.000 (dodicimilioni e duecentosessantamila) euro il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per il 2009; la medesima deliberazione stabilisce inoltre che l'Acquirente unico destini alla riduzione del suddetto importo la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per gli anni 2007 e 2008 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per i medesimi anni;
  • dalla comunicazione 4 marzo 2010, emerge che la differenza di cui al punto precedente è pari a circa 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) euro;
  • i dati del preconsuntivo economico 2009, trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione 4 marzo 2010, evidenziano:
    • costi di funzionamento relativi allo svolgimento dell'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela per un importo pari a circa 12.700.000 (dodicimilioni e settecentomila) euro; tale importo include il contributo di 2.100.000 (duemilioni e centomila) euro dell'Acquirente unico per il funzionamento dell'Autorità nel 2009, contributo che non era stato previsto dall'Acquirente unico nel preventivo economico dell'anno 2009;
    • altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e di tutela dei consumatori (Sportello del consumatore), per un importo pari a circa 300.000 (trecentomila) euro;
    • proventi finanziari netti per un importo pari a circa 3.070.000 (tremilioni e settantamila) euro;
  • dal preventivo economico 2010, trasmesso da Acquirente unico con la comunicazione 15 febbraio 2010 e integrato con la comunicazione 25 febbraio 2010, risulta che Acquirente unico prevede costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica pari a circa 13.900.000 (tredicimilioninovecentomila) euro; tale importo include il contributo dell'Acquirente unico al funzionamento dell'Autorità nel 2010, mentre non tiene conto della remunerazione del capitale investito netto;
  • la quantificazione del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico riconosciuto a consuntivo deve avvenire sulla base di considerazioni di efficienza, non necessarie e non utilizzate nella determinazione del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto;
  • sulla base delle informazioni contenute nelle comunicazioni 15 febbraio 2010 e 25 febbraio 2010, è ragionevole ritenere che la gestione finanziaria del 2010 continui a presentare, come già accaduto nel 2009, proventi finanziari netti sensibilmente inferiori a quelli che hanno caratterizzato la gestione degli anni precedenti, a causa del venir meno di alcune delle principali determinati di detti proventi.

Ritenuto opportuno:

  • quantificare il corrispettivo riconosciuto a consuntivo all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nel 2009 sulla base di considerazioni di efficienza e tenendo conto dei proventi finanziari, così come degli altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e di tutela dei consumatori;
  • che il corrispettivo riconosciuto a consuntivo all'Acquirente unico a copertura dei costi di funzionamento per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela nel 2009 sia superiore a quanto riconosciuto al medesimo titolo negli anni precedenti, per tenere conto, da un lato, dell'obbligo in capo all'Acquirente unico di contribuire al funzionamento dell'Autorità e, dall'altro lato, della drastica riduzione dei proventi finanziari;
  • determinare il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica del 2010 assumendo che, per quanto sopra considerato, l'importo della posta relativa ai proventi finanziari netti e agli altri proventi e ricavi, diversi da quelli direttamente attribuibili alle attività di acquisto e vendita di energia elettrica e di tutela dei consumatori, sia non sensibilmente superiore alla remunerazione da riconoscere al capitale investito netto;
  • destinare alla riduzione del corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica del 2010 parte della differenza tra:
    • la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per gli anni 2007 e 2008;
    • la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per gli anni 2007 e 2008

DELIBERA

  1. di quantificare in 11.300.000 (undicimilionitrecentomila) euro il corrispettivo riconosciuto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2009;
  2. di quantificare in 13.900.000 (tredicimilioninovecentomila) euro il corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2010;
  3. che la differenza tra la somma dei corrispettivi raccolti a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento per gli anni 2007 e 2008 e la somma dei corrispettivi riconosciuti a consuntivo per i medesimi anni sia destinata dall'Acquirente unico come segue:
    • 1.539.000 (unmilione e cinquecentotrentanovemila) euro alla copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica per i clienti in maggior tutela nell'anno 2009;
    • la parte residua alla copertura dell'importo di cui al precedente punto 2;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquirente unico;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


18 marzo 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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