Data pubblicazione: 14 settembre 2010
Delibera 13 settembre 2010
ARG/gas 142/10
Disposizioni transitorie e urgenti in materia di applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione degli stoccaggi di gas naturale di cui alle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002 n. 137/02 e 21 giugno 2005, n. 119/05
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 settembre 2010
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A, approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09, e suoi successivi aggiornamenti;
- le lettere (prot. Autorità 29952 del 3 settembre 20010) del Ministero dello sviluppo economico indirizzate agli operatori e all'Autorità in data 2 settembre 2010 e aventi ad oggetto "Disposizioni urgenti per il riempimento degli stoccaggi in vista del prossimo inverno" (di seguito: lettere 2 settembre 2010);
Considerato che:
- in base all'esame della situazione del sistema nazionale del gas naturale determinatasi a seguito della indisponibilità del sistema di trasporto Transitgas in territorio svizzero, il Ministero dello sviluppo economico con la prima delle lettere 2 settembre 2010 ha emanato indirizzi agli operatori per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato degli stoccaggi e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 6, e dell'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00, nonché dell'articolo 1, comma 7, lettera q) e comma 8 lettera b), punti 1 e 5, della legge n. 239/04;
- i predetti indirizzi hanno l'obiettivo di pervenire ad un completo riempimento degli stoccaggi pur in presenza della interruzione delle importazioni attraverso il punto di entrata di passo Gries e prevedono l'obbligo per i titolari di capacità di stoccaggio di assicurare il pieno utilizzo delle capacità di iniezione loro assegnate;
- con la seconda delle lettere 2 settembre 2010 il Ministero ha segnalato all'Autorità l'opportunità di valutare interventi al fine di agevolare gli adempimenti in capo ai titolari di capacità di stoccaggio sopra richiamati;
- gli interventi oggetto del presente provvedimento hanno carattere di urgenza, anche in considerazione del limitato periodo temporale disponibile per completare il riempimento degli stoccaggi prima dell'inizio del periodo invernale e dell'impatto che l'indisponibilità del sistema di trasporto Transitgas e l'incertezza legata alle tempistiche per il suo ripristino possono avere sul mercato del gas italiano;
Ritenuto che:
- sia opportuno prevede disposizioni transitorie ed urgenti in materia di corrispettivi di bilanciamento per la gestione dei servizi di trasporto e stoccaggio funzionali ad agevolare l'utilizzo delle capacità conferite in linea con le finalità indicate nella nota del Ministero;
- le disposizioni del presente decreto siano in vigore con decorrenza dalla data di emanazione degli indirizzi agli utenti da parte del Ministero e sino al termine della corrente fase di iniezione.
DELIBERA
- di sospendere l'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui all'articolo 17, comma 17.4, della deliberazione n. 137/02 e dei corrispettivi di cui all'articolo 15, commi 15.2 e comma 15.7, della deliberazione n. 119/05;
- di prevedere che, qualora l'impresa maggiore di trasporto, in applicazione delle disposizioni del Capitolo 8, §2.1 del proprio codice di rete, in un giorno abbia proceduto a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più punti di entrata, l'impresa di stoccaggio applichi all'utente che nel medesimo giorno risulti aver utilizzato una capacità di iniezione superiore a quella conferita un corrispettivo pari ad un trentesimo del corrispettivo fPI di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, moltiplicato per la differenza fra la capacità di iniezione utilizzata e quella conferita;
- di prevedere che ai soli fini del calcolo dei corrispettivi di cui al comma 15.4 della deliberazione n. 119/05 l'impresa di stoccaggio consideri nelle disponibilità dell'utente, che abbia iniettato in stoccaggio quantità superiori alla capacità di spazio conferita, la quota della capacità di stoccaggio che risulti non utilizzata dal complesso degli utenti ottenuta ripartendo detta capacità non utilizzata fra gli utenti che abbiano iniettato in eccesso in proporzione alla capacità di cui dispongono e per un valore massimo pari ai quantitativi iniettati in eccesso, secondo un procedimento iterativo sino a capienza della capacità complessivamente non utilizzata;
- di prevedere che nel caso in cui relativamente ad un utente del servizio di stoccaggio sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- la giacenza dell'utente di stoccaggio al termine del mese di ottobre risulti inferiore alla giacenza minima di cui all'articolo 14, comma 14.3, della deliberazione n. 119/05;
- l'utente non abbia reso disponibile nell'ambito del servizio di bilanciamento utenti di cui alla deliberazione ARG/gas 165/09, relativamente al medesimo mese di ottobre ed indicando un prezzo minimo nullo nella relativa offerta di vendita, una capacità di spazio per il conferimento a terzi almeno pari alla differenza fra la giacenza minima di cui alla precedente lettera a e la giacenza al termine del medesimo mese;
- di prevedere che le imprese di stoccaggio pubblichino sul proprio sito internet le modalità applicative delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4;
- di prevedere che l'impresa maggiore di trasporto sulla base dei programmi di immissione trasmessi dagli utenti, dell'andamento atteso dei prelievi, nonché del necessario coordinamento con le imprese di stoccaggio, dia tempestivo avviso del possibile verificarsi di situazioni di criticità che diano luogo all'applicazione delle procedure del codice di rete richiamate al precedente punto 2;
- di prevedere che le disposizioni dei precedenti punti decorrano dal 2 settembre 2010 e si applichino sino al termine della fase di iniezione in corso;
- di prevedere che le imprese di stoccaggio trasmettano all'Autorità ed al Ministero dello sviluppo economico una relazione nella quale, sulla base dell'andamento del riempimento dello stoccaggio e della gestione ottimizzata del proprio sistema sia valutata la possibilità di estendere la fase di iniezione oltre il 31 ottobre 2010 al fine di massimizzare il riempimento degli stoccaggi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
13 settembre 2010
Il Presidente Alessandro Ortis