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Data pubblicazione: 05 ottobre 2010

Delibera 30 settembre 2010

ARG/gas 164/10

Integrazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 settembre 2010, ARG/gas 142/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2010, ARG/gas 142/10;
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A, approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, e i suoi successivi aggiornamenti.

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 142/10 l'Autorità ha adottato disposizioni transitorie ed urgenti in materia di corrispettivi di bilanciamento del sistema, funzionali ad agevolare gli adempimenti in capo ai titolari di capacità di stoccaggio conseguenti agli indirizzi, emanati dal Ministero dello sviluppo economico in data 2 settembre 2010, per assicurare il completo riempimento degli stoccaggi pur in presenza della interruzione delle importazioni nel punto di entrata di Passo Gries;
  • le disposizioni della deliberazione ARG/gas 142/10 prevedono:
    • ai punti 1 e 2, sino al 31 ottobre 2010, l'applicazione di una disciplina transitoria di corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di iniezione;
    • al punto 4, una maggiorazione del corrispettivo applicato ai soggetti che al termine del mese di ottobre abbiano una giacenza inferiore alla giacenza minima di cui all'articolo 14, comma 14.3, della deliberazione n. 119/05, nel caso non abbiano offerto nell'ambito del servizio di bilanciamento utenti una capacità di spazio di stoccaggio almeno pari alla differenza fra la giacenza minima e la giacenza effettiva;
  • con riferimento all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate sono state segnalate:
    • criticità derivanti dall'incertezza nella determinazione della capacità da offrire in ragione della possibilità di concludere acquisti spot di gas successivamente al termine per la presentazione delle offerte;
    • la possibilità di iniettare, anche a seguito della conclusione dei predetti acquisti spot, volumi aggiuntivi di gas nella parte iniziale della fase di erogazione;
  • è stato riscontrato un errore materiale al punto 2 della deliberazione ARG/gas 142/10.

Considerato inoltre che:

  • gli indirizzi emanati dal Ministero in data 2 settembre 2010 prevedono il coordinamento fra le imprese di stoccaggio e l'impresa maggiore di trasporto per supportare gli adempimenti di ricostituzione degli stoccaggi dei propri utenti, tenendo anche conto dell'esigenza di ottimizzare gli assetti di rete e di stoccaggio per garantire la necessaria flessibilità;
  • la deliberazione n. 119/05, prevede all'articolo 8, comma 8.5, che l'impresa di stoccaggio nella fase di erogazione renda disponibile agli utenti del servizio di stoccaggio di modulazione:
    • una prestazione di erogazione che decade in funzione dello svaso secondo una curva, definita all'articolo 10, comma 10.2bis, fatti salvi eventuali motivati scostamenti; e che la medesima curva assume il valore massimo all'inizio della fase di erogazione e declina con il progressivo svuotamento;
    • una prestazione di iniezione definita in funzione delle caratteristiche del proprio sistema di stoccaggio;
  • l'attuazione dei predetti indirizzi da parte delle imprese di stoccaggio nel periodo iniziale della fase di erogazione comporta una gestione flessibile degli stoccaggi che, ferma restando la disponibilità di punta di erogazione in misura idonea a garantire le prestazioni attese dallo stoccaggio in caso di punta dei consumi, consenta di massimizzare le iniezioni in stoccaggio; e che tale modalità di gestione degli stoccaggi potrebbe comportare il mancato rispetto delle sopra richiamate disposizioni dell'articolo 10, comma 10.2bis, sopra citato.

Ritenuto che:

  • ai fini di agevolare il massimo riempimento degli stoccaggi, in linea con gli indirizzi emanati dal Ministero, tenuto conto di quanto sopra considerato, sia opportuno prevedere:
    • l'istituzione di una sessione straordinaria di assegnazione di capacità nell'ambito del servizio di bilanciamento utenti per la seconda metà del mese di ottobre;
    • l'applicazione, in relazione alla sessione di cui al precedente alinea, di disposizioni analoghe a quelle contenute al punto 4 della deliberazione ARG/gas 142/10, tenendo conto dei volumi iniettati dall'utente in stoccaggio entro il 15 novembre 2010;
    • la proroga delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 142/10 sino al 30 novembre 2010;
  • le imprese di stoccaggio, ove sia necessario per ottemperare agli indirizzi emanati il 2 settembre 2010 dal Ministero dello sviluppo economico, possano adeguare la curva di prestazioni di erogazione relativamente al mese di novembre 2010, anche se ciò dovesse comportare, nel medesimo mese, il mancato rispetto della curva di cui all'articolo 10, comma 10.2 bis, della deliberazione n. 119/05, ferma restando la disponibilità di punta di erogazione in misura idonea a garantire le prestazioni attese dallo stoccaggio in caso di punta dei consumi

DELIBERA

  1. di prevedere che le imprese di stoccaggio istituiscano una sessione del servizio di bilanciamento utenti per l'offerta di capacità di stoccaggio relativamente alla seconda metà del mese di ottobre;
  2. di prevedere che le imprese di stoccaggio pubblichino sul proprio sito internet le procedure di gestione della sessione di cui al precedente punto, predisposte secondo le modalità del servizio di bilanciamento utenti definite nei codici di stoccaggio, per quanto applicabili;
  3. di prevedere che, nel caso in cui relativamente ad un utente del servizio di stoccaggio sussistano entrambe le seguenti condizioni:
    1. la giacenza dell'utente di stoccaggio al termine del mese di ottobre, incrementata del saldo netto, se positivo, dei volumi iniettati dal medesimo utente in stoccaggio sino al 15 novembre 2010, risulti inferiore alla giacenza minima di cui all'articolo 14, comma 14.3, della deliberazione n. 119/05;
    2. l'utente non abbia reso disponibile nell'ambito della sessione di cui al precedente punto 1 ed indicando un prezzo minimo nullo nella relativa offerta di vendita, una capacità di spazio per il conferimento a terzi almeno pari alla differenza fra la giacenza minima di cui alla precedente lettera a e la giacenza al termine del medesimo mese, incrementata del saldo netto, se positivo, dei volumi iniettati dal medesimo utente in stoccaggio sino al 15 novembre 2010;
    l'impresa di stoccaggio applica alla differenza di cui alla precedente lettera b. ridotta dei quantitativi resi disponibili a terzi ai sensi della medesima lettera, il corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.6, della deliberazione n. 119/05, aumentato di un terzo del valore, relativo al mese di ottobre 2010, dell'indice IR di cui all'allegato B della deliberazione 27 novembre 2009, ARG/gas 182/09;
  4. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 142/09 siano in vigore sino al 30 novembre 2010;
  5. di prevedere che le imprese di stoccaggio, ove sia necessario per ottemperare agli indirizzi emanati il 2 settembre 2010 dal Ministero dello sviluppo economico, possano adeguare la curva di prestazioni di erogazione relativamente al mese di novembre 2010, anche se ciò dovesse comportare, nel medesimo mese, il mancato rispetto della curva di cui all'articolo 10, comma 10.2 bis, della deliberazione n. 119/05, ferma restando la disponibilità di punta di erogazione in misura idonea a garantire le prestazioni attese dallo stoccaggio in caso di punta dei consumi;
  6. di sostituire al punto 2 della deliberazione ARG/gas 142/10 le parole "Capitolo 8" con le parole "Capitolo 9";
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


30 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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