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Data pubblicazione: 22 novembre 2010

Delibera 15 novembre 2010

ARG/gas 198/10

Proroga delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 settembre 2010, ARG/gas 142/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2010, ARG/gas 142/10 come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 142/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2010, ARG/gas 164/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 164/10);
  • la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2010 (protocollo Autorità 035962 del 29 ottobre 2010).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 142/10 l'Autorità ha adottato disposizioni transitorie ed urgenti in materia di corrispettivi di bilanciamento del sistema, funzionali ad agevolare gli adempimenti in capo ai titolari di capacità di stoccaggio conseguenti agli indirizzi, emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 2 settembre 2010, per assicurare il completo riempimento degli stoccaggi pur in presenza della interruzione delle importazioni nel punto di entrata di Passo Gries;
  • le disposizioni della deliberazione ARG/gas 142/10 prevedono, tra l'altro, ai punti 1 e 2, l'applicazione di una disciplina transitoria di corrispettivi di bilanciamento per il superamento della capacità di iniezione;
  • l'Autorità con la deliberazione ARG/gas 164/10 ha stabilito che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 142/10 siano in vigore fino al 30 novembre 2010;
  • il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 28 ottobre 2010 (protocollo Autorità 035962 del 29 ottobre 2010):
    • ha segnalato all'Autorità di aver adottato in data 28 ottobre 2010 disposizioni, su conforme parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, con l'obiettivo di preservare nel prossimo inverno l'erogazione degli stoccaggi almeno fino al ripristino delle forniture al punto di interconnessione con la rete svizzera;
    • ha invitato l'Autorità a valutare l'opportunità di estendere fino al 31 marzo 2011 le misure di flessibilità introdotte dalla deliberazione ARG/gas 164/10 relative al riempimento degli stoccaggi.

Ritenuto che:

  • alla luce di quanto sopra esposto, sia opportuno prevedere la proroga delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 142/10 sino al 31 marzo 2011

 

DELIBERA

  1. di prevedere che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione ARG/gas 142/10 siano in vigore sino al sino al 31 marzo 2011;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

15 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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