Seguici su:






Data pubblicazione: 18 giugno 2010

Delibera 18 giugno 2010

ARG/gas 89/10

Modifica dell’articolo 6 dell’Allegato A (TIVG) alla deliberazione 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 giugno 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, VIS 173/09 (di seguito: deliberazione VIS 173/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2010, ARG/gas 47/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 47/10);
  • il documento per la consultazione 26 marzo 2010, DCO 5/10 recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela" (di seguito: DCO 5/10).

Considerato che:

  • ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
  • l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
  • tale previsione trova conferma nell'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità con il TIVG;
  • l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCIt calcolata, con riferimento a ciascun trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
    1. QCI, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
    2. QEt, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo (di seguito: corrispettivo QEt).

Considerato, inoltre, che:

  • l'incremento di liquidità nel mercato all'ingrosso europeo e mondiale associato, da un lato, alla congiuntura economica e, dall'altro, alla nuova disponibilità di gas non convenzionale negli Stati Uniti resa possibile dall'evoluzione tecnologica, ha portato ad una generale riduzione dei prezzi del gas sui mercati europei e potrebbe determinare l'opportunità di modificare le clausole dei contratti pluriennali di approvvigionamento degli importatori dai produttori esteri;
  • la disciplina di aggiornamento del corrispettivo QEt tiene conto dei costi di approvvigionamento degli importatori dai produttori esteri, anche al fine di incentivare comportamenti efficienti a beneficio dell'utente del servizio di tutela;
  • con la deliberazione ARG/gas 47/10, l'Autorità ha pertanto:
    • avviato un procedimento finalizzato a valutare l'opportunità e le modalità di un intervento di modifica delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, che tenga conto di variazioni strutturali del mercato del gas naturale e delle modifiche delle clausole dei contratti pluriennali sopra richiamate;
    • dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di raccogliere le informazioni più aggiornate relative ai contratti pluriennali dei principali importatori dai produttori esteri;
    • contestualmente pubblicato il DCO 5/10 con il quale ha esposto gli elementi alla base della modifica delle modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale a partire dal prossimo anno termico, segnatamente quello con decorrenza 1 ottobre 2010;
  • le risposte pervenute in merito agli orientamenti espressi nel citato DCO 5/10 evidenziano, tra l'altro, un generale consenso degli operatori circa:
    • il mantenimento, ai fini della definizione del calcolo e dell'indicizzazione del corrispettivo QEtdei contratti di lungo periodo come riferimento, anche in relazione agli obiettivi si sicurezza delle forniture che questi perseguono;
    • la scarsa rappresentatività di approvvigionamenti di breve periodo, i quali, se presi a riferimento per la definizione del corrispettivo QEt, porrebbero in capo all'utente finale un eccessivo rischio di volatilità dei prezzi;
  • con le lettere prot. 15403, 15408, 15410, 15412, 15413, 15415 del 15 aprile 2010 il Direttore della Direzione Mercati ha richiesto a diciotto operatori, ai sensi del punto 3 della deliberazione ARG/gas 47/10, dati storici e previsivi relativi a costi e volumi dei contratti di approvvigionamento e alle relative clausole contrattuali, con evidenza anche dei possibili effetti prodotti da eventuali modifiche di clausole contrattuali eventualmente in discussione con le controparti contrattuali e non ancora recepite nei contratti;
  • gli operatori destinatari delle lettere di cui al punto precedente approvvigionano più del novanta per cento delle forniture di gas destinate al servizio di tutela;
  • le risposte pervenute alle lettere sopra richiamate hanno ampliato il campione analizzato nell'ambito dell'indagine relativa alle modalità e alle condizioni di approvvigionamento del gas naturale destinato alla fornitura nell'ambito del servizio di tutela di cui alla deliberazione VIS 173/09, confermandone le conclusioni, riguardanti in particolare:
    • la modifica di specifiche clausole contrattuali contenute nei contratti pluriennali di approvvigionamento;
    • la discontinuità, anche non contestuale al momento di modifica della clausola, nel costo di approvvigionamento di alcuni soggetti, legata alle modifiche di cui al precedente alinea;
    • la diffusa attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, focalizzata a ridurre il costo di approvvigionamento sfruttando sia le consuete "finestre temporali" di rinegoziazione contrattualmente previste, tipicamente ogni tre anni, sia altre clausole legate all'eccessiva onerosità economica del contratto rispetto a specifici parametri di riferimento.

Considerato, infine, che:

  • data la scarsa concorrenzialità nel mercato italiano del gas naturale - sia nella fase all'ingrosso che in quella al dettaglio - il mercato stesso non riflette automaticamente né le variazioni di costo intervenute, né le aspettative di variazione future;
  • tale inerzia rende ancora impraticabile l'utilizzo di riferimenti di mercato nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela;
  • sebbene, in questa fase congiunturale, il livello di prezzo per il servizio di tutela consenta, da parte degli esercenti la vendita al dettaglio, di praticare offerte ai clienti finali migliorative rispetto alle condizioni economiche di cui al TIVG, anche sfruttando approvvigionamenti di beve temine, non risultano oggi evidenze significative in tal senso;
  • per le suddette ragioni, i clienti finali del servizio di tutela non beneficiano di variazioni analoghe a quelle relative alle posizioni di costo degli operatori;
  • i processi di rinegoziazione dei costi di approvvigionamento modificano tipicamente il grado di indicizzazione del prezzo contrattuale rispetto alle variazioni di un paniere predefinito di riferimento; e che tale funzione è replicata nel vigente algoritmo di calcolo del corrispettivo QEt dal parametro QE0;
  • c'è evidenza che gli esercenti la vendita per il servizio di tutela sono in grado di approvvigionarsi, e di fatto si approvvigionano, a condizioni economiche anche sensibilmente inferiori a quelle di cui alla componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCIt; e che, pertanto, una riduzione del corrispettivo QEt, corrispondente solo a parte della riduzione dei costi di approvvigionamento dei contratti di lungo periodo in seguito alle rinegoziazioni già concluse ed in atto, non pone pregiudizio al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario degli esercenti la vendita al dettaglio ai clienti finali del servizio di tutela.

Ritenuto opportuno:

  • rimodulare, con riferimento all'anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il corrispettivo QEt, al fine di contemperare gli obiettivi di copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, tenendo conto della situazione derivante dalla fase congiunturale sopra descritta e dei potenziali esiti delle attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, con l'esigenza di assicurare un'equa ripartizione dei benefici delle riduzioni dei medesimi costi tra clienti finali del servizio di tutela ed esercenti la vendita;
  • al fine di trasferire ai clienti finali solo parte della sopra richiamata riduzione dei costi di approvvigionamento dei contratti di lungo periodo, moltiplicare, per l'anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il parametro QE0 di cui all'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 per un coefficiente pari a 0,925;
  • conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché proceda ad un periodico monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale anche al fine di raccogliere le informazioni necessarie per valutare l'opportunità di intervenire con successivo provvedimento, da assumersi entro il mese di febbraio 2011, per modificare l'attuale modalità di determinazione  del corrispettivo QEt da applicare successivamente al 30 settembre 2011

DELIBERA

  1. di modificare, all'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il parametro QE0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati di procedere:
    1. ad un periodico monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale anche raccogliendo dagli operatori tutte le informazioni necessarie allo svolgimento di tale attività;
    2. alla predisposizione ed alla trasmissione all'Autorità di una nota che illustri gli esiti dell'attività di cui alla lettera precedente;
    3. alla formulazione di eventuali proposte all'Autorità per un intervento, da assumersi entro il mese di febbraio 2011, di modifica dell'attuale modalità di determinazione del corrispettivo QEt da applicare successivamente al 30 settembre 2011;
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

18 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis