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Data pubblicazione: 27 giugno 2011

Delibera 23 giugno 2011

ARG/gas 77/11

Disposizioni per l’anno termico 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, relative ai criteri di cui all’articolo 6 dell’Allegato A (TIVG) alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 e avvio di procedimento per la riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
  • il testo del decreto legislativo recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", firmato dal Presidente della Repubblica in data 1 giugno 2011 ed in attesa di pubblicazione (di seguito: decreto legislativo 1 giugno 2011);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, VIS 173/09 (di seguito: deliberazione VIS 173/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2010, ARG/gas 47/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 47/10);
  • il documento per la consultazione 26 marzo 2010, DCO 5/10, recante "Criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela" (di seguito: DCO 5/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11.

Considerato che:

  • ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
  • l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
  • il decreto legislativo 1 giugno 2011 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
  • tali previsioni trovano conferma nell'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità con il TIVG;
  • l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCIt (di seguito: componente CCIt) calcolata, con riferimento a ciascun trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
    • QCI, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
    • QEt, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo (di seguito: corrispettivo QEt);
  • la deliberazione ARG/gas 89/10 ha:
    • modificato l'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il parametro QE0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925;
    • conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati di procedere, tra l'altro, ad un periodico monitoraggio dell'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale, anche raccogliendo dagli operatori tutte le informazioni necessarie allo svolgimento di tale attività, al fine di definire le modalità di determinazione del corrispettivo QEt da applicare successivamente al 30 settembre 2011.

Considerato che:

  • la disciplina di aggiornamento del corrispettivo QEt tiene conto dei costi di approvvigionamento degli importatori dai produttori esteri, anche al fine di incentivare comportamenti efficienti a beneficio dell'utente del servizio di tutela;
  • l'articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle Autorità di regolazione, la vigilanza: alla lettera i) sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso; alla lettera j) sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, comprese le borse del gas naturale;
  • ai sensi del punto 2, lettera a) della deliberazione ARG/gas 89/10, diciotto operatori hanno inviato dati storici e previsivi relativi a costi e volumi dei contratti di approvvigionamento e alle relative clausole contrattuali, con evidenza anche dei possibili effetti prodotti da eventuali modifiche di clausole contrattuali eventualmente in discussione con le controparti contrattuali e non ancora recepite nei contratti o comunque concluse successivamente all'ultima richiesta dati in materia, ai sensi della deliberazione ARG/gas 47/10;
  • gli operatori di cui al punto precedente:
    • forniscono all'ingrosso circa il novanta per cento del gas destinato al servizio di tutela;
    • sono i medesimi cui è stata indirizzata la richiesta dati ai sensi della deliberazione ARG/gas 47/10;
  • i dati e le informazioni inviati dagli operatori evidenziano che:
    • ad un anno di distanza, l'attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento è sempre più diffusa e riguarda un numero di contratti maggiore rispetto a quanto precedentemente noto all'Autorità, nell'ambito del procedimento chiuso con la deliberazione ARG/gas 89/10;
    • tale attività di rinegoziazione è focalizzata a ridurre il costo di approvvigionamento sfruttando sia le consuete "finestre temporali" di rinegoziazione contrattualmente previste, tipicamente ogni tre anni, sia altre clausole legate all'eccessiva onerosità economica del contratto rispetto a specifici parametri di riferimento;
    • tali rinegoziazioni hanno, se già concluse, ovvero avranno, una volta finalizzate, tipicamente valore retroattivo, in taluni casi anche dall'anno 2010;
  • i prezzi sui mercati a breve termine del gas naturale, in Italia e all'estero sono aumentati rispetto all'anno scorso, riducendo la possibilità per gli operatori di approvvigionarsi a prezzi vantaggiosi, inferiori ai prezzi del gas acquistato su base di lungo periodo, nell'ambito dei contratti take or pay;
  • gli elementi sopra richiamati giustificano l'estensione anche per l'anno termico 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012 del meccanismo introdotto con la deliberazione ARG/gas 89/10, pur con gli opportuni aggiornamenti per tenere conto di quanto al punto precedente.

Considerato inoltre che:

  • il confronto competitivo tra gli attori del mercato italiano del gas naturale - sia nella fase all'ingrosso che in quella al dettaglio - è, ad un anno di distanza, tuttora insufficiente e privo di significative evoluzioni rispetto al quadro analizzato nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione ARG/gas 89/10;
  • gli interventi a favore della liquidità del mercato, in particolare della fase dell'ingrosso, quali, ad esempio, la riforma del bilanciamento di merito economico e le disposizioni del decreto legislativo n. 130/10, sono troppo recenti per produrre effetti a partire dall'anno termico 2011 - 2012.
  • tale inerzia rende dunque tuttora:
    • impraticabili, in assenza di interventi di riforma strutturali, gli attuali riferimenti di mercato, diversi dal corrispettivo QEt, ai fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela;
    • necessaria, nelle more di interventi strutturali, ovvero della disponibilità di ulteriori riferimenti di mercato nazionali che riflettano un contesto competitivo, una disciplina di aggiornamento del corrispettivo QEt, e della componente CCIt, adeguata agli obiettivi di copertura dei costi degli operatori, di minimizzazione delle distorsioni concorrenza legate all'esercizio del potere di mercato e di contenimento della volatilità dei corrispettivi.

Ritenuto opportuno:

  • confermare l'applicazione del coefficiente K sulla base dei medesimi presupposti di cui alla deliberazione ARG/gas 89/10, adeguando il medesimo coefficiente applicabile nell'anno termico 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012, al fine di tenere conto:
    • degli esiti attesi delle rinegoziazioni in corso, nonché del livello di prezzo di definito nell'ambito delle rinegoziazioni concluse;
    • dell'andamento dei prezzi che si realizzano sui mercati a breve temine del gas naturale, in Italia ed all'estero, e dell'influenza che tali prezzi possono avere sugli esiti di cui all'alinea precedente;
  • avviare un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente CCIt, a partire dall'1 ottobre 2012, anche alla luce delle possibili evoluzioni del mercato legate alla prossima implementazione del bilanciamento di merito economico nonché delle disposizioni già operative a favore della flessibilità e della concorrenza di cui al decreto legislativo n. 130/10;
  • concludere detto procedimento entro il mese di febbraio 2012, ovvero con adeguato anticipo rispetto all'inizio dell'anno termico 2012 - 2013;
  • rinnovare il mandato, di cui alla deliberazione ARG/gas 89/10, al Direttore della Direzione Mercati, affinché proceda al monitoraggio continuo dell'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale, anche attraverso periodiche raccolte di dati ed informazioni

DELIBERA

  1. di modificare l'articolo 6, comma 6.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012, il parametro QE0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,935;
  2. di avviare un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente CCIt, a partire dall'1 ottobre 2012, anche alla luce delle possibili evoluzioni del mercato legate alla prossima implementazione del bilanciamento di merito economico nonché delle disposizioni già operative a favore della flessibilità e della concorrenza di cui al decreto legislativo n. 130/10;
  3. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati;
  4. di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 2., con l'eventuale adozione del provvedimento finale di cui al medesimo punto, entro il 29 febbraio 2012;
  5. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati a procedere al monitoraggio continuo dell'evoluzione delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale, anche attraverso periodiche raccolte di dati ed informazioni;
  6. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità, la nuova versione dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).




23 giugno 2011                                               

IL PRESIDENTE                                              
Guido Bortoni