Data pubblicazione: 14 dicembre 2009
Delibera 10 dicembre 2009
ARG/gas 189/09
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere c) ed e) della legge 14 novembre 1995, n. 481
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 dicembre 2009
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione n. 277/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 marzo 2007, n. 62/07(di seguito: deliberazione n. 62/07);
- la relazione in tema di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas presentata dal Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità nell'incontro del 30 novembre 2009 con la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio e trasmessa alla direzione stessa in data 1 dicembre 2009 (protocollo Autorità 0071463, di seguito: relazione del Cig).
Considerato che:
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale;
- l'Autorità con la deliberazione n. 152/03 ha stabilito disposizioni in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali;
- l'Autorità con la deliberazione n. 277/05, anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dal decreto 29 settembre 2005, ha esteso alle imprese di trasporto quanto già previsto per i distributori in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas ed ha nel contempo integrato gli obblighi di informazione previsti dalla deliberazione n. 152/03 al fine di garantire a tutti i clienti finali civili del gas informazioni complete, comprensibili ed uniformi in tema di assicurazione;
- l'Autorità, a seguito di consultazione di tutti i soggetti interessati, con la deliberazione n. 62/07 ha disposto il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas per gli anni termici compresi nel periodo 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2010 ed ha integrato e migliorato la regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03;
- come previsto dalla deliberazione n. 152/03 il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas stipulato dal Cig scadrà il 30 settembre 2010 e che pertanto prima di tale data si rende necessario procedere alla conferma delle disposizioni dell'Autorità in tema di assicurazione ed alla eventuale integrazione delle stesse con elementi migliorativi da individuarsi sulla base dell'esperienza maturata nei primi due periodi di applicazione ed a seguito di apposita consultazione con tutti i soggetti interessati;
- la relazione del Cig conferma la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenzia l'importante contributo economico garantito ai danneggiati dall'intervento regolatorio dell'Autorità (tra il 2004 ed il 2009 gli importi già liquidati a favore dei clienti finali aventi diritto hanno raggiunto i 10,6 milioni di euro);
- il Cig nella sua relazione propone all'Autorità ipotesi di miglioramento della disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas con particolare riferimento ai massimali, alla somministrazione di aiuti di primo intervento, all'accesso ad anticipazioni sul risarcimento, alla tempestività dei rimborsi, alle clausole di salvaguardia ed al ruolo del sottoscrittore del contratto di assicurazione.
Ritenuto che sia opportuno:
- verificare attraverso la consultazione di tutti i soggetti interessati e fermo restando l'obbligo di assicurazione introdotto dalla deliberazione n. 152/03 quali siano gli aspetti della disciplina in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas che possono essere ulteriormente migliorati con particolare riferimento a quelli segnalati nella relazione del Cig;
- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95 con i quali consentire il rinnovo del contratto di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas e pervenire all'integrazione ed al miglioramento della regolazione introdotta con la deliberazione n. 152/03.
DELIBERA
- di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge n. 481/95 con i quali, previa consultazione di tutti i soggetti interessati, integrare e modificare la regolazione, in coerenza con quanto già definito in precedenti provvedimenti dell'Autorità, con riferimento almeno ai seguenti aspetti segnalati nella relazione Cig:
- i massimali previsti dall'assicurazione;
- l'eventuale somministrazione di aiuti di primo intervento in caso di incidente rilevante;
- le modalità di accesso ad anticipazioni sul risarcimento;
- la tempestività dei rimborsi;
- le clausole di salvaguardia;
- il ruolo del sottoscrittore del contratto di assicurazione.
- di attribuire al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità la responsabilità del procedimento prevedendo:
- qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, incontri con i soggetti interessati e con le formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti.
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità.
10 dicembre 2009
Il Presidente Alessandro Ortis