Data pubblicazione: 23 luglio 2009
Delibera 17 luglio 2009
VIS 74/09
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Acel Service S.r.l. in materia di obblighi di comunicazione dei dati della qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas naturale
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 luglio 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 giugno 2007, n. 139/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2009, VIS 45/09.
Considerato che:
- l'articolo 21 della deliberazione n. 139/07 stabiliva che gli obblighi di servizio prescritti da quella stessa deliberazione si applicassero dal 1° luglio 2008 per i venditori di energia elettrica e/o di gas naturale con più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2007;
- l'articolo 13 della deliberazione n. 139/07 obbligava il venditore a comunicare all'Autorità, entro il 30 settembre e il 31 marzo di ciascun anno, i dati della qualità dei servizi telefonici, ivi enumerati, relativi a ciascuno dei mesi del semestre precedente;
- al fine di garantire la continuità degli obblighi di comunicazione in parola, l'articolo 52, comma 5, del TIQV ha previsto che fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione n. 139/07 contestualmente confluite nello stesso TIQV;
- l'articolo 52, comma 3, del TIQV stabilisce, per tutti i venditori con più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o bassa pressione al 31 dicembre 2007, l'integrale applicabilità della Parte III del medesimo TIQV, nella quale è collocato l'articolo 29, che, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 13 della deliberazione n. 139/07, impone ai venditori di comunicare all'Autorità, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ciascun anno, i dati della qualità dei servizi telefonici relativi a ciascuno dei mesi precedenti;
- con deliberazione VIS 45/09 l'Autorità ha intimato a 13 venditori di ottemperare ai suddetti obblighi assegnando a tal fine un termine di trenta giorni;
- con nota 8 giugno 2009 (prot. Autorità 032501) Acel Service S.r.l. (di seguito: Acel) ha comunicato di non essere in grado di fornire i dati della qualità dei suoi servizi telefonici, adducendo problemi contingenti di "organizzazione interna dovuti al trasferimento della sede amministrativa ed operativa che si è protratto per un tempo decisamente superiore alle previsioni";
- da quanto sopra emerge che Acel è inadempiente agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 139/07, con riguardo ai dati della qualità dei suoi servizi telefonici relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2008, e agli obblighi di cui all'articolo 29 del TIQV, con riguardo ai predetti dati relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008, nonché gennaio e febbraio 2009
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Acel Service S.r.l. per accertare la violazione dell'articolo 13 della deliberazione n. 139/07 e dell'articolo 29 del TIQV, ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine dell'istruttoria è di 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
- il provvedimento finale sarà adottato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Acel Service S.r.l., con sede legale in Lecco, via Fiandra n. 13 (CAP 23900) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
17 luglio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis