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Data pubblicazione: 09 maggio 2009

Delibera 08 maggio 2009

VIS 45/09

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati della qualità dei servizi telefonici dei venditori di energia elettrica e di gas naturale ai sensi dell'articolo 29 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 maggio 2009

Viste:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 luglio 2006, n. 149/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n. 139/07 (di seguito deliberazione n. 139/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, recante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV) nel quale è confluita dal 1° gennaio 2009 la deliberazione n. 139/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2009, ARG/com 44/09.

Considerato che:

  • l'articolo 21, comma 21.1, della deliberazione n. 139/07 prevedeva l'applicazione degli obblighi di servizio dal 1° luglio 2008 ai venditori di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: venditori) con più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa tensione e/o in bassa pressione al 31 dicembre 2007;
  • l'articolo 13 della deliberazione n. 139/07 prevedeva per i venditori l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla qualità dei servizi telefonici;
  • l'articolo 29 del TIQV ha sostanzialmente confermato le disposizioni di cui al precedente alinea stabilendo che i venditori comunichino con cadenza semestrale i dati relativi alla qualità dei servizi telefonici;
  • ad oggi 13 venditori, riportati nell'elenco di cui all'Allegato A, risultano non avere ancora adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 29 del TIQV, con riferimento ai dati relativi al II semestre del 2008;
  • l'inadempimento degli obblighi di comunicazione, di cui sopra, costituisce ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo, da parte dell'Autorità, dell'attuazione dei propri provvedimenti in tema di qualità dei servizi telefonici elettrici e del gas dei venditori.

Ritenuto che:

  • sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di comunicazione di cui dall'articolo 29 del TIQV, e pertanto intimare ai venditori, che ancora non vi abbiano provveduto, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al fine di consentire all'Autorità l'esercizio del potere di vigilanza, ad essa affidato dalla legge n. 481/95;
  • il mancato rispetto di quanto disposto al precedente alinea costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di intimare ai venditori di energia elettrica e di gas naturale, che non vi hanno ancora provveduto alla data di pubblicazione del presente provvedimento ed indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'adempimento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 29 del TIQV con riferimento al II semestre 2008;
  2. di prevedere che il mancato rispetto di quanto indicato al precedente punto 1 costituisca presupposto per l'avvio di istruttoria formale volta all'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio di notificare agli esercenti interessati il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato, con avviso di ricevimento;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

8 maggio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: