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Data pubblicazione: 22 giugno 2009

Delibera 15 giugno 2009

ARG/gas 72/09

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 giugno 2009

Visti:

  • la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2002, n. 50/06 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 348/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2009, GOP 1/09 (di seguito: deliberazione GOP 1/09).

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per lo stoccaggio in modo da incentivare gli investimenti per il potenziamento delle capacità tenendo conto del particolare rischio associato alle attività minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare le prestazioni di punta;
  • con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, compreso tra l'1 aprile 2006 e il 31 marzo 2010;
  • con la deliberazione GOP 1/09, l'Autorità ha adottato il Piano strategico triennale 2009-2011 che prevede iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione di interventi strutturali sulle infrastrutture di stoccaggio per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema, nonché l'adozione di misure finalizzate a favorire lo sviluppo e la gestione efficiente delle infrastrutture di stoccaggio del gas; e che il Piano strategico sottopone tutti i provvedimenti di regolazione del servizio di stoccaggio ad analisi di impatto della regolazione (AIR);
  • la disciplina tariffaria relativa all'attività di stoccaggio sarà soggetta a criteri generali definiti in un'ottica di sostanziale continuità con i criteri di cui ai precedenti due periodi di regolazione e, di conseguenza, sia le nuove opzioni regolatorie sia i temi in consultazione dovrebbero risultare in numero limitato.

Ritenuto necessario:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2014;
  • prevedere che le tariffe e i corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione;
  • sottoporre il procedimento di cui al primo ritenuto all'applicazione di una procedura AIR commisurata all'effettiva necessità di consultazione del nuovo provvedimento

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 per il periodo di regolazione 2010 - 2014;
  2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2010- 2014;
  4. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:
    1. della necessità di introdurre meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture necessarie per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio del gas naturale, in coerenza con l'obiettivo generale di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
    2. della necessità di garantire che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio;
    3. dell'esigenza di procedere, ove possibile, con una ulteriore convergenza dei criteri di riconoscimento dei costi e regolazione tariffaria nei settori dell'energia elettrica e del gas;
    4. delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

15 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis