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Data pubblicazione: 09 giugno 2009

Delibera 03 giugno 2009

ARG/elt 65/09

Riconoscimento alla società E.ON Produzione S.p.A. degli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 giugno 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (di seguito: direttiva 2001/77/CE);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 28, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 febbraio 2004, n. 8/04, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001 (di seguito: deliberazione n. 8/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05, recante riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002 (di seguito: deliberazione n. 101/05);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
  • l'allegato A della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011", e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la sentenza n. 4695/07 del Tribunale Amministrativo della regione Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
  • la lettera di Endesa Italia S.p.A. del 6 settembre 2005, prot. n. 0050/05/CD (prot. Autorità n. 019755 del 8 settembre 2005);
  • la lettera della Direzione Energia Elettrica dell'Autorità del 30 dicembre 2005, prot. n. GB/M05/5422/fl;
  • la lettera di E.ON Produzione S.p.A. del 27 aprile 2009, prot. n. 312 (prot. Autorità n. 25041 del 11 maggio 2009), come successivamente integrata con lettera del 6 maggio 2009 (prot. Autorità n. 28680 del 25 maggio 2009).

Considerato che:

  • l'articolo 69, comma 69.2, del Testo integrato prevede che, con separato provvedimento, l'Autorità definisca le modalità per il riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: l'obbligo), relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili negli anni 2001 e 2002, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh;
  • con la deliberazione n. 8/04 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo dell'anno 2002, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2001;
  • con la deliberazione n. 101/05 l'Autorità ha riconosciuto gli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica che hanno adempiuto all'obbligo dell'anno 2003, con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nell'anno 2002;
  • gli oneri di cui ai precedenti alinea sono stati riconosciuti perché nel mercato vincolato il trasferimento ai clienti finali degli oneri derivanti dall'obbligo, fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, poteva avvenire solo nei limiti consentiti dalle tariffe amministrate definite dall'Autorità nell'ambito del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, che non includeva la copertura degli oneri sostenuti per l'adempimento all'obbligo;
  • con l'avvio del dispacciamento di merito economico, avvenuto il 1 aprile 2004, non è stato più necessario provvedere al riconoscimento degli oneri derivanti dall'obbligo, poiché, a partire da tale data, il prezzo di vendita dell'energia elettrica è liberamente fissato dai produttori;
  • con lettera del 6 settembre 2005, prot. n. 0050/05/CD (prot. Autorità n. 019755 del 8 settembre 2005), Endesa Italia S.p.A. ha chiesto all'Autorità il riconoscimento degli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili nell'anno 2003 e nei primi tre mesi dell'anno 2004;
  • con lettera del 30 dicembre 2005, prot. GB/M05/5422/fl, gli Uffici dell'Autorità hanno precisato che l'anno 2003 è stato l'ultimo anno con riferimento al quale è stato previsto - con la deliberazione n. 101/05 - il riconoscimento degli oneri derivanti dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99; ciò poiché l'anno 2003 è stato l'ultimo anno antecedente all'avvio del dispacciamento di merito economico;
  • Endesa Italia S.p.A. ha presentato ricorso innanzi al Tar Lombardia avverso la lettera di cui al precedente alinea;
  • con sentenza n. 4695/07, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Endesa Italia S.p.A.;
  • l'Autorità ha presentato appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4695/07 del Tar Lombardia, limitatamente al preteso riconoscimento degli oneri sostenuti dai produttori di energia elettrica per l'adempimento dell'obbligo derivante dall'immissione in rete di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato negli ultimi nove mesi dell'anno 2003 e nei primi tre mesi dell'anno 2004;
  • l'appello di cui al precedente alinea è tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato;
  • con decorrenza dal 26 giugno 2008 la società Endesa Italia S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in E.ON Produzione S.p.A.;
  • la società E.ON Produzione, con lettera del 27 aprile 2009, prot. n. 312 (prot. Autorità n. 25041 del 11 maggio 2009), come successivamente integrata, ha presentato istanza all'Autorità per il riconoscimento degli oneri sostenuti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 nel 2004, relativamente alla quantità di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato prodotta da fonti non rinnovabili nei primi tre mesi del 2003.

Ritenuto opportuno:

  • riconoscere a E.ON Produzione S.p.A., in parziale ottemperanza alla sentenza n. 4695/07 del Tar Lombardia, la parte degli oneri derivanti dall'obbligo dell'anno 2004, calcolati facendo riferimento alla produzione di energia elettrica di Endesa Italia S.p.A. destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003 (di seguito: obbligo per i primi tre mesi dell'anno 2004);
  • quantificare, come indicato nell'Allegato A, gli oneri riconosciuti a E.ON Produzione S.p.A. e derivanti dall'obbligo per i primi tre mesi dell'anno 2004, applicando gli stessi criteri di cui alle deliberazioni n. 8/04 e n. 101/05

DELIBERA

  1. alla società E.ON Produzione S.p.A. sono riconosciuti gli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 per i primi tre mesi dell'anno 2004, calcolati facendo riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003, in misura pari a 3.188.958,50 Euro;
  2. il presente provvedimento viene trasmesso alla società E.ON Produzione S.p.A. per quanto di competenza;
  3. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

3 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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