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Data pubblicazione: 12 maggio 2009

Delibera 27 aprile 2009

VIS 37/09

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Europam S.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 luglio 2008, VIS 66/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, VIS 66/08.

Fatto

  1. Con deliberazione VIS 66/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Europam S.r.l., un'istruttoria formale per:
    1. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
    2. ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
  2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti in seguito a specifica richiesta di informazioni, adottata dall'Autorità con deliberazione n. 271/07, aveva, tra l'altro, evidenziato che:
    • Europam aveva dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una località dalla stessa servita (Tortona - ID 2407) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
    • non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Europam vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  3. Con la medesima deliberazione VIS 66/08, inoltre, l'Autorità ha:
    • intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
    • richiesto a Europam di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, è stata acquisita una nota della società in data 19 agosto 2008 (prot. Autorità n. 25002).
  5. Con nota in data 20 novembre 2008 (prot. Autorità n. 35929) il responsabile del procedimento ha comunicato a Europam le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

  1. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
  2. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:
    • istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
    • imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
  3. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  4. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
    • che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
    • che i medesimi esercenti offrissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
  5. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
  6. Con deliberazione n. 138/03, inoltre, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
  7. Con la nota del 19 agosto 2008, Europam ha precisato che la dichiarazione del valore del coefficiente M applicato, resa dalla medesima società in risposta alle richieste di informazioni di cui alla deliberazione n. 271/07, era viziata da un errore materiale commesso nella compilazione del questionario reso disponibile dall'Autorità.
  8. A tal fine, Europam ha prodotto copia di documenti di fatturazione emessi nei confronti di un campione di clienti finali serviti nella località di Tortona per l'anno 2006, dal cui esame risulta che la società, in relazione a tale periodo, ha applicato un coefficiente M per un valore (1,03) conforme a quello fissato dall'Autorità.
  9. Quanto sopra evidenzia che la condotta di Europam, non è idonea:
    • né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione n. 300/07;
    • né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  2. non si ravvisano i presupposti per l'adozione del provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del paragrafo 1 della parte in fatto;
  3. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Europam S.r.l., Via Salvanesco 57, 20141 Milano e Via Borzoli 137/B, 16161 Genova, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 aprile 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis