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Data pubblicazione: 02 settembre 2008

Delibera 16 luglio 2008

VIS 66/08

Avvio di istruttorie formali per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di vendita del gas naturale per violazione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di coefficiente di adeguamento tariffario M

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 luglio 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07.

Considerato che:

  • con effetto dall'1 luglio 2001, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha previsto che, con riferimento ai clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura (originariamente rapportate all'energia) fossero convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
  • i valori di tale coefficiente sono stati fissati nel successivo Allegato 2 (richiamato dal comma 17.1), in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
  • i successivi provvedimenti con cui l'Autorità ha disciplinato, in sostituzione della deliberazione n. 237/00, le tariffe di distribuzione del gas naturale e le condizioni economiche di fornitura, hanno recepito le disposizioni riportate ai precedenti punti;
  • per quanto riguarda l'attività di vendita del gas naturale, con la deliberazione n. 207/02 l'Autorità:
    • da un lato, ha previsto che ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, le imprese di vendita continuassero ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite ai sensi della deliberazione n. 237/00, sino all'esercizio da parte dei predetti clienti del diritto di scegliere il proprio fornitore connesso con la qualifica di cliente idoneo (commi 1.1 e 1.2);
    • dall'altro lato, ha imposto alle imprese di vendita di offrire ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, condizioni definite ai sensi della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3);
  • con la deliberazione n. 138/03 l'Autorità ha introdotto, con effetto dall'1 gennaio 2004, nuovi criteri per la predisposizione delle condizioni economiche di fornitura, facendo salva tuttavia, agli articoli 3 e 4, la disciplina sul coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva avente ad oggetto, tra l'altro, l'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente M e che detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07;
  • l'istruttoria conoscitiva era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
  • tuttavia, alcune imprese di distribuzione e di vendita, nonostante i reiterati solleciti effettuati dagli Uffici dell'Autorità, avevano omesso di compilare in tutto o in parte i predetti questionari; pertanto, l'Autorità, con la deliberazione n. 271/07, ha prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95 di trasmettere le informazioni mancanti, entro e non oltre 30 giorni dalla di comunicazione del provvedimento;
  • dall'esame degli elementi in tal modo acquisiti è emerso che le due imprese di vendita, elencate negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, hanno dichiarato, sotto la loro responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una o più località, un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
  • dagli elementi acquisiti non risulta che tale condotta sia cessata, né che le predette imprese vi abbiano posto rimedio provvedendo ai relativi conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
  • l'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare un ordine di cessazione della condotta lesiva ancora in essere;

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti delle imprese di vendita di cui agli Allegati A e A1 al presente provvedimento, di istruttorie formali per:
    1. l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della predetta legge, che ordini alle medesime imprese di applicare il coefficiente M fissato dall'Autorità e di procedere ai conseguenti conguagli a favore degli utenti;
  • al fine di accertare la durata dell'illecito sia necessario chiedere alle predette imprese di comunicare il valore del coefficiente M effettivamente applicato negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007 nelle località in questione

DELIBERA

  1. di avviare istruttorie formali nei confronti delle imprese di vendita del gas naturale, riportate negli Allegati A e A1 al presente provvedimento, per:
    1. l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00, come recepite dalle deliberazioni n. 207/02 (commi 1.1, 1.2 e 1.3) e n. 138/03 (articoli 3 e 4);
    2. l'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volti ad ordinare alle predette imprese di applicare il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione agli utenti delle somme da essi indebitamente pagate;
  2. di intimare alle predette società di provvedere nelle more dei procedimenti ad applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento e prevedendo che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini della adozione del provvedimento di cui alla lettera (b) del precedente punto 1), nonché ai fini della quantificazione delle sanzioni;
  3. di richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lettere a) della legge 481/1995, alle imprese riportate nei richiamati Allegati A e A1, limitatamente alle località ivi indicate, di comunicare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) nonché invio della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta;
  4. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, col supporto della Direzioni Mercati, della Direzione Tariffe e della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
  5. di prevedere che le istruttorie si concludano entro il 30 settembre2008;
  6. di prevedere che i provvedimenti finali siano adottati entro il 30 novembre 2008;
  7. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  8. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  9. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  10. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società elencate negli Allegati A e A1;
  11. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

16 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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