Seguici su:






Data pubblicazione: 29 aprile 2009

Delibera 20 aprile 2009

VIS 34/09

Avvio di istruttorie formali per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale per violazione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di coefficiente di adeguamento tariffario M

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07, in particolare l'Allegato A alla medesima recante "Resoconto dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi" (di seguito: Resoconto);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09, in particolare, l'Allegato A alla medesima recante "Aggiornamento dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi" (di seguito: l'Aggiornamento).

Considerato che:

  • con effetto dall'1 luglio 2001, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha previsto che, con riferimento ai clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura (originariamente rapportate all'energia) fossero convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
  • i valori di tale coefficiente sono stati fissati nel successivo Allegato 2 (richiamato dal comma 17.1), in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
  • i successivi provvedimenti con cui l'Autorità ha disciplinato, in sostituzione della deliberazione n. 237/00, le tariffe di distribuzione del gas naturale e le condizioni economiche di fornitura, hanno recepito le disposizioni riportate ai precedenti punti;
  • in particolare, per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas naturale, le predette disposizioni sono state richiamate dal comma 4.2 della deliberazione n. 170/04, nonché dal paragrafo 12.3.1, ult. cpv, del Codice di rete tipo della distribuzione;
  • per quanto riguarda l'attività di vendita del gas naturale, con la deliberazione n. 207/02 l'Autorità:
    1. ha previsto che ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, le imprese di vendita continuassero ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite ai sensi della deliberazione n. 237/00, sino all'esercizio da parte dei predetti clienti del diritto di scegliere il proprio fornitore connesso con la qualifica di cliente idoneo (commi 1.1 e 1.2);
    2. ha imposto alle imprese di vendita di offrire ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, condizioni definite ai sensi della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3);
  • con la deliberazione n. 138/03 l'Autorità ha introdotto, con effetto dall'1 gennaio 2004, nuovi criteri per la predisposizione delle condizioni economiche di fornitura, facendo salva tuttavia, agli articoli 3 e 4, la disciplina sul coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00;
  • con deliberazione n. 124/07, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva avente ad oggetto, tra l'altro, l'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, del coefficiente M; detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07;
  • l'istruttoria conoscitiva, i cui esiti sono sintetizzati nel Resoconto, era finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità; a tal fine era stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
  • con le deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95, ha chiesto ad alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale di trasmettere le informazioni che avevano omesso di fornire nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva;
  • le informazioni acquisite in forza dei predetti provvedimenti, nonché di ulteriori verifiche condotte dagli uffici dell'Autorità, hanno consentito di completare il quadro conoscitivo esposto nel Resoconto; l'esito di tale attività è contenuto nell'Aggiornamento approvato dall'Autorità con deliberazione VIS 7/09;
  • l'Aggiornamento evidenzia che le imprese di distribuzione e di vendita, elencate rispettivamente negli Allegati A e A1 e negli Allegati B e B1 al presente provvedimento, hanno dichiarato sotto la loro responsabilità di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per una o più località, un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
  • dagli elementi acquisiti non risulta che tale condotta sia cessata, né che le predette imprese vi abbiano posto rimedio provvedendo ai relativi conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
  • l'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare un ordine di cessazione della condotta lesiva ancora in essere;
  • al fine di accertare la durata dell'illecito è necessario chiedere alle predette imprese di comunicare il valore del coefficiente M effettivamente applicato negli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008 nelle località in questione

DELIBERA

  1. sono avviate istruttorie formali nei confronti delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale, di cui agli Allegati A e A1 e agli Allegati B e B1al presente provvedimento, per:
    1. accertare la violazione delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00, come recepite dalle deliberazioni n. 207/02 (articolo 1, commi 1, 2 e 3), n. 138/03 (articoli 3 e 4), n. 170/04 (articolo 4 comma 2), e dal Codice di rete tipo per la distribuzione (paragrafo 12.3.1, ult. cpv.);
    2. irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    3. adottare provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volti ad ordinare alle predette imprese di applicare il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione agli utenti delle somme da essi indebitamente pagate;
  2. nelle more del procedimento le suddette società sono tenute ad applicare, sin dalla prima fattura utile e per tutte le località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, nonché a procedere ai dovuti conguagli, dando dimostrazione di ciò al responsabile del procedimento; l'adempimento di tali obblighi sarà considerato sia ai fini della adozione del provvedimento di cui alla lettera (c) del precedente punto 1, sia ai fini della quantificazione della sanzione;
  3. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a) della legge n. 481/95, le imprese elencate negli Allegati A, A1, B e B1, limitatamente alle località ivi indicate, sono tenute a comunicare, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2007 e 2008, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), nonché invio della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta;
  4. il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 57/08 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, col supporto della Direzioni Mercati, della Direzione Tariffe e della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
  5. il termine di durata dell'istruttoria è di duecento giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  6. il provvedimento finale sarà adottato entro sessanta giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
  7. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  8. coloro che partecipano al procedimento, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione dei documenti o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  9. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  10. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società elencate negli Allegati A e A1 e B e B1, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

20 aprile 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: