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Data pubblicazione: 10 maggio 2011

Delibera 07 aprile 2011

VIS 47/11

Chiusura del procedimento avviato nei confronti della società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 20 aprile 2009, VIS 34/09

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2009, VIS 34/09.

Fatto

  1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'Aggiornamento del Resoconto dell'istruttoria conoscitiva approvato dall'Autorità con deliberazione VIS 7/09 ha, tra l'altro, evidenziato che l'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per quattro località dalla stessa servita (Settimo Torinese ID 1837; Peschiera Borromeo ID 2260; Milano ID 1815; Brandizzo ID 2877) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità. In particolare, per la località Settimo Torinese 1,03 invece di 0,99, per la località Peschiera Borromeo 1,03 invece di 1,01, per la località Milano1,03 invece di 1,02, per la località Brandizzo 1,03 invece di 1,02.
    Inoltre, dagli elementi in tal modo acquisiti non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che la societàvi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti all'applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
  2. Pertanto, con deliberazione 20 aprile 2009, VIS 34/09, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Sviluppo Multiservizi S.p.A.un procedimento per: 
    1. l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all'art. 17, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 e 4 dicembre 2003, n. 138/03 (punto 1, lettera b);
    2. ordinare alla medesima società di applicare, nelle sopra richiamate località, il coefficiente M nel corrispondente valore fissato dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera c).
  3. Con la medesima deliberazione VIS 34/09 (punto 2), l'Autorità ha intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la predetta località, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità nonché di procedere ai dovuti conguagli, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.
    Inoltre, con la citata deliberazione (punto 3), l'Autorità ha richiesto alla società di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità.
  4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    • nota in data 19 giugno 2009 (prot. Autorità n. 0036414/A), in cui si precisava che l' Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. aveva svolto attività di vendita gas solo sino al 30 novembre 2007 e che dal 1 dicembre 2007 la medesima attività era esercitata dalla società Eni Gas & Power S.p.A;
    • nota in data 12 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0015565/A), della società di distribuzione Eon Rete S.r.l. che, in risposta ad una richiesta di informazioni, dichiarava che la società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., alla data del 31 dicembre 2006, non risultava utente del servizio di distribuzione con riferimento ad uno o più punti di riconsegna nella località Casale Litta (ID 2260);
    • nota in data 15 aprile 2010 (prot. Autorità 0017188/A), della società di distribuzione Italgas S.p.A. che, in risposta ad una richiesta di informazioni, dichiarava che la società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., alla data del 31 dicembre 2006, non risultava utente del servizio di distribuzione con riferimento ad uno o più punti di riconsegna nelle località Salice Talentino (ID 1815) e Civita (ID 1837);
    • nota in data 20 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0015813/A), della società di distribuzione Enel Rete Gas che, in risposta ad una richiesta di informazioni, dichiarava che la società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., alla data del 31 dicembre 2006, non risultava utente del servizio di distribuzione con riferimento ad uno o più punti di riconsegna nella località Brindisi (ID 2877);
    • note trasmesse in via telematica in data 4 settembre 2010 (prot. Autorità n. 035967/A e n. 035968/A), unitamente a documentazione comprovante l'applicazione del fattore M per la sola località di Settimo Torinese;
    • nota trasmessa in via telematica (prot. Autorità n. 02875/A), unitamente a fatture emesse per clienti industriali nelle località di Milano (ID 1273) e Peschiera Borromeo (ID 4970);
    • dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000 acquisita in data 10 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 04062/A), attestante che nelle località di Milano (ID 1273) e Peschiera Borromeo (ID 4970) la società non ha mai servito clienti domestici né industriali, ma solo due gestori di servizi energetici con consumi superiori a 200.000 Smc.
  5. Con nota in data 12 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37470), il responsabile del procedimento ha comunicato a Sviluppo Multiservizi S.p.A. le risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. Valutazione giuridica



  7.  
  8. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
  9. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha:
    1. istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
    2. imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
  10. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
  11. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato articolo 17 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
    1. che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1 e comma 2);
    2. che i medesimi esercenti offrissero ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 3).
  12. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'articolo 1, commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3 del medesimo provvedimento).
  13. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
  14. Con nota del 19 giugno 2009, la Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. ha precisato che il valore del coefficiente M applicato nelle località Settimo Torinese, Peschiera Borromeo, Milano, Brandizzo fino alla data in cui la stessa società aveva esercitato l'attività di vendita, era stato calcolato sulla base della deliberazione n. 237/00 ed era quindi applicato correttamente nel valore fissato dall'Autorità.
  15. Peraltro, da una verifica degli Uffici è risultato che le località interessate (Settimo Torinese, Peschiera Borromeo, Milano, Brandizzo) per mero errore materiale erano state associate a un ID scorretto che non era 1837, 2260, 1815 e 2877 ma rispettivamente 4971, 4970, 1273 e 5654.
  16. Quanto sopra trova conferma:
    1. nelle dichiarazioni rese (in seguito a specifica richiesta del responsabile del procedimento) dalla società  Eon Rete S.r.l., impresa di distribuzione che opera nella località di Casale Litta (ID 2260), Enel Rete Gas S.p.A., impresa di distribuzione che opera nella località di Brindisi (ID 2877), Italgas S.p.A., impresa di distribuzione che opera nelle località di Salice Salentino (ID 1815) e di Civita (ID 1837), secondo cui la Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. non risulta utente del servizio di distribuzione per le località con codice ID 2260, ID 2877, ID 1815 e ID 1837;
    2. per la località di Settimo Torinese, per l'annualità 2007, e di Brandizzo, per l'annualità 2005, dall'esame delle copie delle bollette prodotte a campione dalla medesima  Sviluppo Multiservizi S.p.A.;
    3. per le località di Milano (ID 1273) e Peschiera Borromeo (ID 4970) dall'esame di copia delle fatture prodotte dalla stessa Sviluppo Multiservizi S.p.A. e dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, secondo cui la stessa, per le località in questione, non ha mai fornito clienti domestici, ma solo clienti industriali e gestori di servizi energetici con consumi superiori a 200.000 Smc.
  17. Peraltro, da un successivo riscontro effettuato dagli Uffici, sulla base dati in possesso dell'Autorità, volto a verificare la corrispondenza tra il coefficiente M applicato da Sviluppo Multiservizi S.p.A. per le località interessate e il valore fissato dall'Autorità, è risultata la perfetta osservanza da parte della società della disposizioni relative al c.d. coefficiente M.
  18. Quanto sopra evidenzia che la condotta della società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. non è idonea:
    • ­né ad integrare la violazione contestata con la deliberazione VIS 34/09,
    • ­né a ledere i diritti dei propri clienti finali nei termini prospettati nella medesima deliberazione

 

DELIBERA

  1. non si ravvisa la violazione di cui alla lettera a) del paragrafo 2 della parte in fatto;
  2. non si ravvisano i presupposti per l'adozione del provvedimento di natura prescrittiva ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera b) del paragrafo 2 della parte in fatto;
  3. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., via Moglia 19, 10036 Settimo Torinese (TO) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

7 aprile 2011 
Il Presidente: Guido Bortoni


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