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Data pubblicazione: 04 agosto 2009

Delibera 30 luglio 2009

GOP 34/09

Approvazione dell'integrazione della convenzione di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 ottobre 2008, GOP 45/08 tra l'Autorità e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione dell'Autorità del 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 30 luglio 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, comma 375 (di seguito: legge n. 266/05);
  • decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto-legge n. 248/07);
  • il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare i commi 29 e 32 dell'articolo 81;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
  • il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 (di seguito: deliberazione GOP 45/08), ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità-Anci);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, ed il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
  • la comunicazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI) del 30 luglio 2009 (prot. gen. AEEG n. 0044031/A del 30 luglio 2009), (di seguito: comunicazione 30 luglio 2009).

Considerato che:

  • la direttiva 2003/55/CE prevede che gli Stati membri adottino "misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture";
  • l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, stabilisce le tariffe elettriche e gas anche al fine di realizzare gli "obiettivi generali di carattere sociale";
  • ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/07, era prevista, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, in materia di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati;
  • il decreto-legge n. 185/08 prevede che le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico) di cui al decreto 28 dicembre 2007 hanno diritto, a far data dall'1 gennaio 2009, anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (di seguito: bonus gas);
  • il medesimo decreto-legge n. 185/08 prevede che, per la fruizione del bonus gas, i soggetti interessati presentino al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le medesime modalità stabilite per l'applicazione del bonus elettrico;
  • con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha previsto disposizioni specifiche miranti a favorire l'effettivo e rapido avvio di un sistema informativo centralizzato (di seguito: SGATE) necessario per la gestione ordinata e unitaria dei rapporti tra i Comuni, soggetti individuati dal decreto 28 dicembre 2007 per la raccolta delle istanze di accesso al bonus elettrico, e le imprese distributrici di energia elettrica, soggetti individuati dall'Autorità per l'erogazione del medesimo;
  • la deliberazione GOP 45/08 ha individuato nell'ANCI l'interlocutore in grado sia di aggregare le istanze dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di realizzare e gestire SGATE rispondente alle specifiche di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e capace di interfacciarsi con i Comuni e i distributori di energia;
  • con la medesima deliberazione GOP 45/08, al fine di favorire l'attivazione di SGATE, l'Autorità ha approvato la Convenzione Autorità-Anci, allegata alla medesima deliberazione;
  • con deliberazione ARG/gas 88/09 l'Autorità ha disposto che:
    • il soggetto della filiera del gas naturale competente ai fini dell'erogazione del bonus gas per i clienti domestici diretti, come definiti ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/09, sia l'impresa distributrice di gas naturale;
    • il soggetto deputato ad erogare il bonus gas ai clienti domestici indiretti, come definiti ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato A alla medesima deliberazione ARG/gas 88/08, sia individuato dall'Autorità con successivo provvedimento;
  • con la medesima deliberazione ARG/gas 88/09 l'Autorità, in coerenza con l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, ha altresì dato disposizioni affinché lo scambio di informazioni per l'efficace gestione delle istanze di ammissione avvenga tramite un adeguamento di SGATE;
  • l'adeguamento di cui al precedente alinea:
    • è finalizzato alla realizzazione di un sistema di gestione congiunta delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e del gas naturale che dovrà operare nel corso degli anni in condizioni di regime, salvo modifiche di natura straordinaria;
    • dovrà consentire lo scambio di informazioni non solo tra Comuni e imprese di distribuzione, bensì anche tra questi ed il soggetto erogatore di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 88/09;
  • nel perseguimento degli obiettivi di cui al precedente alinea, si rende necessario:
  • predisporre attività legate non solo alla fase di primo adeguamento di SGATE, ma anche alla successiva fase di esercizio e manutenzione del sistema congiunto per gli anni 2011 e 2012;
  • individuare apposite modalità di copertura dei costi nella fase di esercizio a regime di SGATE, ossia per gli anni successivi al 2012;
  • con comunicazione 30 luglio 2009 l'ANCI ha sottoposto all'Autorità un'offerta tecnico-economica relativa all'evoluzione del sistema SGATE di cui ai precedenti alinea e alla sua successiva manutenzione fino all'anno 2012;
  • i costi e le attività previste in relazione all'anno 2012 possono essere assunti quale base di riferimento per la stima dei costi di gestione di SGATE per gli anni successivi al 2012.

Considerato inoltre che:

  • l'RTDG, allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, ha istituito il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
  • ai sensi del decreto legge n. 185/08, il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio è finanziato:
    1. da parte delle risorse individuate dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26/07;
    2. dalla componente tariffaria Gs di cui al comma 35.3, lettera d), dell'RTDG, a carico dei titolari di utenze non domestiche di gas naturale;
  • il comma 7.2 della deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che gli oneri relativi all'adeguamento di SGATE necessari ad avviare ed a rendere operativa l'erogazione del bonus gas siano posti a carico, previa autorizzazione dell'Autorità, del citato Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all'articolo 97 del RTDG.

Ritenuto:

  • che l'offerta tecnico-economica per l'adeguamento di SGATE alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09 sia congrua rispetto alle attività previste;
  • opportuno, al fine di realizzare l'adeguamento di cui al precedente alinea, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della deliberazione ARG/gas 88/09, approvare lo schema di atto integrativo alla Convenzione Autorità-Anci, allegato al presente provvedimento;
  • necessario prevedere che la Cassa eroghi i fondi necessari finalizzati all'adeguamento di cui al precedente alinea, all'esercizio e manutenzione nella fase di prima operatività e al successivo esercizio e manutenzione di SGATE fino all'anno 2012, nel limite massimo di euro 6.540.000,00 (seimilionicinquecentoquarantamila) IVA esclusa, secondo il dettaglio di cui all'articolo 9 dell'Allegato A al presente provvedimento;
  • opportuno rimandare a successivo provvedimento l'individuazione del meccanismo di copertura dei costi nella fase a regime, successiva all'anno 2012, avendo come criterio di riferimento le attività previste in relazione all'anno 2012 ed i relativi costi stimati nell'offerta tecnico-economica allegata alla citata comunicazione del 30 luglio 2009

     

DELIBERA

  1. di approvare l'Atto integrativo della convenzione di cui alla deliberazione 2 ottobre 2008, GOP 45/08, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere che la Cassa eroghi all'ANCI, ai sensi del comma 7.2 della deliberazione ARG/gas 88/09, secondo le modalità indicate nel presente provvedimento, previo parere favorevole del responsabile della Direzione tariffe dell'Autorità, i fondi necessari per le attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento fermo restando il limite massimo di importo erogabile, stabilito all'articolo 9 dell'Allegato A al presente provvedimento;
  3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  4. di notificare la presente deliberazione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

 

 

 

30 luglio 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis


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