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Data pubblicazione: 07 ottobre 2008

Delibera 02 ottobre 2008

GOP 45/08

Approvazione di proposta di convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 ottobre 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera e);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: decreto legge n. 25/03);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, comma 375;
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , ed in particolare l'articolo 1, commi 362, 363, 364 e 365 (di seguito: legge n. 296/06);
  • il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare i commi 29 e 32 dell'articolo 81;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 (di seguito: decreto 18 dicembre 2006);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • il parere reso dall'Autorità con deliberazione 15 ottobre 2007, n. 261, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 25/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 269 (di seguito: deliberazione n. 269/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348 ed in particolare l'Allegato A, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08).

Considerato che:

  • con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva europea 2003/54/CE;
  • il medesimo decreto 28 dicembre 2007 prevede che:
    1. l'Autorità individui il soggetto della filiera elettrica competente a ricevere il certificato e gli elementi informativi necessari per ottenere la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica, nonché le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali;
    2. le procedure per l'accesso e l'attivazione dei meccanismi di compensazione facciano riferimento ai Comuni;
    3. i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto b) trovino copertura finanziaria nelle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge n. 296/06;
  • l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, stabilisce le tariffe elettriche anche al fine di realizzare gli "obiettivi generali di carattere sociale";
  • l'Autorità istituisce e aggiorna le componenti tariffarie A destinate a finanziare gli oneri generali di sistema e disciplina la gestione dei conti istituiti presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) nei quali vengono versati i gettiti derivanti dall'applicazione delle medesime componenti tariffarie A;
  • il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del TIT, che viene utilizzato, tra l'altro, per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 di competenza dell'anno 2004, nonché degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell'articolo 1, comma 493, della legge finanziaria 2006, presenta una significativa disponibilità finanziaria.
  • con deliberazione n. 269/07, in attuazione della Convenzione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie, in materia di destinazione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto 18 dicembre 2006, l'Autorità ha istituito presso la Cassa il «Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio», destinato alla gestione dei meccanismi di tutela dei clienti del settore elettrico in stato di disagio; e che tale Conto è previsto al comma 54.1, lettera u) del TIT;
  • i Comuni sono titolari delle competenze relative alla gestione della procedura di accesso a prestazioni sociali e assistenziali ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente alinea;
  • l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito: ANCI) in base al punto 1.4 del proprio statuto:
    • costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
    • rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;
    • ne promuove lo sviluppo e la crescita;
    • svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
  • l'ANCI assicura agli enti locali i servizi di informazione e consulenza sulle differenti materie di interesse dei Comuni;
  • con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha stabilito che:
    1. al fine di accelerare la procedura di riconoscimento e di effettuare le opportune verifiche sulla veridicità delle richieste, le imprese distributrici utilizzino un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione;
    2. fino all'avvenuta erogazione dei fondi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto 28 dicembre 2007, i Comuni, tramite l'ANCI, possono richiedere alla Cassa l'anticipazione dei fondi necessari alla creazione, sviluppo e il successivo esercizio e manutenzione per almeno due anni del medesimo sistema informatico, per un importo complessivo non superiore a 7 (sette) milioni di euro;
  • con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha stabilito che:
    • l'impresa distributrice di energia elettrica sia il soggetto della filiera elettrica competente ai fini dell'erogazione della compensazione;
    • le imprese distributrici concordino con i Comuni, ovvero con l'ANCI, la creazione, lo sviluppo e il successivo esercizio del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e che quest'ultimo sia reso operativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento;
    • le imprese distributrici sottopongano all'Autorità i contenuti dell'accordo di cui al punto precedente entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento;

Ritenuto opportuno:

  • individuare nell'ANCI l'interlocutore in grado sia di aggregare le istanze dei Comuni che, attraverso le proprie strutture operative, di realizzare e gestire un sistema informatico centralizzato rispondente alle specifiche di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione 117/08 e capace di interfacciarsi con i Comuni e i distributori di energia;
  • al fine di favorire l'attivazione del sistema di cui al precedente alinea, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 della deliberazione ARG/elt 117/08, approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento;
  • dare disposizioni alla Cassa per la copertura finanziaria dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle procedure per l'accesso e l'attivazione dei meccanismi di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica;

DELIBERA

  1. di approvare, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, lo schema di convenzione riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere che, per la copertura finanziaria delle attività previste dall'Allegato A al presente provvedimento, la Cassa, qualora si verificassero transitorie carenze del Conto di cui al comma 54.1, lettera u), del TIT, ricorra in via transitoria alle disponibilità del Conto di cui al comma 54.1, lettera a) del TIT medesimo;
  3. di dare mandato al Direttore Generale dell'Autorità per le azioni a seguire, ivi compresa la stipula della Convenzione stessa;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet dell'Autorità.

 

 

2 ottobre 2008
Il Presidente Alessandro Ortis


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