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Data pubblicazione: 12 gennaio 2009

Delibera 12 gennaio 2009

ARG/gas 4/09

Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2008-2009, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 gennaio 2009 (di seguito: decreto 7 gennaio 2009);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: deliberazione n. 21/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 265/06 (di seguito: deliberazione n. 265/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2009, n. 297/07 (di seguito: deliberazione n. 297/07);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 22 maggio 2007, n. 4920/07 (di seguito: sentenza n. 4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07).

Considerato che:

  • l'articolo 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantità prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e
    1. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
    2. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
  • l'articolo 15, comma 11, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • la deliberazione n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005 - 2006 i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05;
  • le deliberazioni n. 265/06 e n. 297/07 hanno confermato per glianni termici dello stoccaggio 2006 - 2007 e 2007 - 2008 i corrispettivi fissati dalla deliberazione n. 21/06;
  • le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07 hanno annullato il punto 1, lettera a) delle delibere n. 21/06 e n. 265/06, con riferimento ai corrispettivi per l'erogazione autorizzata;
  • il decreto 7 gennaio 2009 ha:
    • adottato disposizioni urgenti per la massimizzazione delle importazioni di gas con decorrenza 12 gennaio 2009, in considerazione della situazione del sistema nazionale del gas derivante dalla ridotta disponibilità, causata da un incidente verificatosi in data 19 dicembre 2008 del sistema di trasporto TMPC che, attraverso il Canale di Sicilia, trasporta (presso il punto di entrata della rete nazionale di gasdotti di Mazara del Vallo) il gas prodotto in Algeria, e della "significativa riduzione dei quantitativi di gas importati dalla Russia determinatasi in esito al contenzioso tra la Gazprom e le società del gas ucraine";
    • stabilito, all'articolo 1, comma 6, che per il periodo invernale 12 gennaio 2009 - 31 marzo 2009, il corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 10, lettera b) della deliberazione n. 119/05 possa essere aggiornato dall'Autorità entro il 12 gennaio 2009; e che il medesimo corrispettivo si applichi ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Considerato che:

  • la disponibilità di capacità di stoccaggio permane insufficiente a garantire la modulazione necessaria al funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale; e che fenomeni di arbitraggio economico che coinvolgano lo stoccaggio strategico possono determinare una carenza di disponibilità di tale risorsa nel momento in cui si presentino situazioni di emergenza;
  • i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con le deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07 rispondevano all'esigenza di riequilibrare il costo dell'utilizzo delle riserve strategiche rispetto agli elevati prezzi registrati negli inverni 2005 - 2006 , 2006 - 2007 e 2007 - 2008, anche sui mercati internazionali;
  • i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;
  • l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07.

Ritenuto necessario:

  • confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con le deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07, in coerenza, sia con la situazione degli approvvigionamenti del sistema nazionale del gas, che dello scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali

DELIBERA

  1. di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009, i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05, come fissati dalle deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n. 297/07, pari a:

    1. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
      • 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;
      • 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
    2. nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantità aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
      • 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;
      • 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b);
  2. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

12 gennaio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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