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Data pubblicazione: 06 dicembre 2007

Delibera 29 novembre 2007

Delibera/Provvedimento 297/07

Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2007-2008, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2006;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 agosto 2007 (di seguito: decreto 30 agosto 2007);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: deliberazione n. 21/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2006, n. 265/06 (di seguito: deliberazione n. 265/06);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 22 maggio 2007, n. 4920/07 (di seguito: sentenza n. 4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07).

Considerato che:

  • l'articolo 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantità prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e
    1. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
    2. nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
  • l'articolo 15, comma 11, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
  • la deliberazione n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005 - 2006 i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05;
  • la deliberazione n. 265/06 ha confermato per l'anno termico dello stoccaggio 2006 - 2007 i corrispettivi fissati dalla deliberazione n. 21/06;
  • le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07 hanno annullato il punto 1, lettera a. delle delibere n. 21/06 e n. 265/06, con riferimento ai corrispettivi per l'erogazione autorizzata;
  • il decreto 30 agosto 2007 stabilisce all'articolo 1, comma 6, che per il periodo invernale 5 novembre 2007 - 31 marzo 2008, i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 siano fissati entro il 30 novembre 2007; e che i medesimi corrispettivi si applichino ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del medesimo decreto.

Considerato che:

  • la disponibilità di capacità di stoccaggio permane insufficiente a garantire la modulazione necessaria al funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale; e che fenomeni di arbitraggio economico che coinvolgano lo stoccaggio strategico potrebbero determinare una carenza di disponibilità di tale risorsa nel momento in cui si presentino situazioni di emergenza;
  • i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06 rispondevano all'esigenza di riequilibrare il costo dell'utilizzo delle riserve strategiche rispetto agli elevati prezzi registrati negli inverni 2005 - 2006 e 2006 - 2007, anche sui mercati internazionali;
  • i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;
  • l'Autorità ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07.

Ritenuto necessario:

  • confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2007 - 2008, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con le deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06, in coerenza sia con lo scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali

DELIBERA

  1. di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2007 - 2008, i corrispettivi di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05, come fissati dalle deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06, pari a:
    1. nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
      • 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;
      • 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
    2. nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantità aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
      • 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;
      • 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b);
  2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.