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Data pubblicazione: 17 dicembre 2008

Delibera 10 dicembre 2008

ARG/elt 175/08

Aggiornamento per l'anno 2008 della componente relativa al trasporto del gas naturale, inclusa nel prezzo medio del combustibile convenzionale, ai fini della determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2008

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  • la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
  • il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 24 gennaio 1997;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2005;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata e la relativa relazione tecnica;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 e la relativa relazione tecnica;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006 n. 171/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06 (di seguito: deliberazione n. 249/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2007, n. 241/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 ottobre 2007, n. 260/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 49/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 154/08);
  • le decisioni della Sezione Sesta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1275/08 e seguenti;
  • la decisione della Commissione Europea del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europea e del Consiglio (di seguito: decisione CE 21 dicembre 2006);
  • il documento per la consultazione 26 giugno 2008, DCO 23/08, relativo all'aggiornamento, per l'anno 2008, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: DCO 23/08) e le relative osservazioni pervenute;
  • la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:

  • la deliberazione n. 249/06 ha quantificato il valore di acconto, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale per la determinazione del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: CEC);
  • il punto 4 della deliberazione n. 249/06 prevede che l'Autorità aggiorni il valore del CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;
  • la deliberazione ARG/elt 49/08, ha determinato il valore di conguaglio per l'anno 2007 e in acconto per il 2008 del prezzo di cui al precedente alinea;
  • il DCO 23/08 ha proposto di confermare per l'anno 2008 la metodologia di aggiornamento del CEC prevista dalla deliberazione n. 249/06, prevedendo solo alcuni interventi di carattere puramente manutentivo per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo;
  • le osservazioni pervenute dagli operatori al DCO 23/08 hanno messo in evidenza la necessità di considerare nel computo del costo del trasporto di gas naturale gli impatti, sulla richiesta di impegno di capacità, della variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale in rete;
  • la deliberazione ARG/elt 154/08 ha:
    • aggiornato, a valere dall'anno 2008, i criteri di calcolo della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale;
    • stabilito di calcolare, a partire dal 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale tenendo conto degli effetti, sulla capacità di trasporto impegnata, derivanti dalla variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
    • fissato nel 5 dicembre 2008 la scadenza per la definizione della componente di cui al precedente alinea, da utilizzare nel calcolo del valore del CEC per il 2008.

Considerato che:

  • la deliberazione n. 137/02, articolo 17, comma 17.9 stabilisce che, nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'utente in un punto di riconsegna del trasporto superiore al 10 per cento, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento;
  • l'allegato III alla decisione CE 21 dicembre 2006, lettera a), fissa in 0,1 punti percentuali la perdita di rendimento dell'impianto di produzione per ogni grado al di sopra delle condizioni ISO standard di 15° gradi Celsius;
  • a partire dall'1 ottobre 2008 sono in vigore le tariffe di trasporto del gas naturale per l'anno termico 2008/2009, come approvate dall'Autorità con la deliberazione n. 102/08.

Ritenuto che:

  • la tolleranza del 10 per cento di cui alla deliberazione n. 137/02, articolo 17, comma 17.9 sia funzionale e sufficiente a garantire un'efficace copertura contro potenziali oneri aggiuntivi che dovessero insorgere a causa della variabilità delle condizioni climatiche e del potere calorifico del gas naturale;
  • detta tolleranza sia coerente con il fattore di correzione del rendimento legato alla condizioni climatiche medie fissate dalla decisione CE 21 dicembre 2006;
  • l'applicazione delle vigenti tariffe di trasporto del gas naturale al calcolo della componente relativa al trasporto del gas naturale per l'impianto di riferimento del provvedimento Cip n. 6/92, evidenzi una riduzione della medesima componente.

Ritenuto opportuno:

  • confermare, in via prudenziale e al fine di non ridurre le attuali flessibilità operative a disposizione degli operatori, il valore della componente relativa al trasporto del gas naturale, calcolata per l'impianto di riferimento del provvedimento Cip n. 6/92 come definito con la deliberazione ARG/elt 49/08

DELIBERA

  1. di confermare, per l'anno 2008, la componente relativa al trasporto del gas naturale, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento, pari a 1,78 c€/mc;
  2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, alla società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
  3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

10 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis


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