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Data pubblicazione: 23 aprile 2008

Delibera 22 aprile 2008

ARG/elt 49/08

Determinazione del valore di conguaglio per l'anno 2007 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 aprile 2008

Visti:

  • la Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 348/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08 (di seguito deliberazione GOP 1/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08);
  • il documento per la consultazione 6 giugno 2006 "Regolazione del servizio di misura del trasporto gas e criteri per la definizione del corrispettivo di misura di cui alla deliberazione 29 luglio 2005 n. 166/05" - Atto n. 14/06 (di seguito: documento per la consultazione n. 14/06);
  • il documento per la consultazione 14 novembre 2007 "Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale" - Atto n. 44/07;
  • il documento per la consultazione 27 febbraio 2008 "Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione"- DCO n. 4/08 (di seguito: documento per la consultazione DCO 4/08);
  • il documento per la consultazione 13 marzo 2008 "Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di Gnl per il terzo periodo di regolazione" - DCO 7/08.

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
  • l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
  • con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, compreso tra l'1 ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;
  • l'articolo 6 della deliberazione n. 138/03 ha fissato i criteri per il calcolo della componente tariffaria del trasporto ai fini della determinazione delle condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita applicano ai clienti finali di cui alla deliberazione n. 207/02;
  • il Piano strategico triennale 2008-2010 dell'Autorità, adottato con deliberazione GOP 1/08, prevede iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione, nel medio-lungo periodo, di interventi strutturali sulle reti di trasporto per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema e l'adozione di misure finalizzate a favorire lo sviluppo e la gestione efficiente delle infrastrutture;
  • il procedimento avviato con deliberazione VIS 41/08 potrebbe comportare l'introduzione di meccanismi differenti da quelli fino ad oggi applicati per il riconoscimento delle perdite di rete, trattino in modo omogeneo le partite afferenti le perdite fisiche e il gas non contabilizzato, incentivandone la loro minimizzazione;
  • nei documenti per la consultazione n. 14/06 e DCO 4/08 l'Autorità ha formulato proposte riguardano il servizio di misura del trasporto del gas naturale.

Ritenuto:

  • opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2009 - 2013 ed in materia di definizione delle componenti tariffarie del trasporto di cui alla deliberazione n. 138/03;
  • che il procedimento di cui sopra si presti in particolar modo alla sperimentazione della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (Air) ai sensi della deliberazione n. 203/05;
  • opportuno prevedere che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto, nonché degli oneri addebitati agli utenti del servizio di trasporto nell'interesse generale;
  • individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti previsti per il nuovo periodo di regolazione

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00 per il periodo di regolazione 2009 - 2013;
  2. di sottoporre il procedimento di cui al precedente punto alla sperimentazione dell'Air, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 203/05, per gli aspetti più rilevanti;
  3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  4. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2009 - 2013;
  5. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:
    1. della necessità di introdurre meccanismi di incentivazione allo sviluppo efficiente delle infrastrutture necessarie per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, in coerenza con l'obiettivo generale di garantire lo sviluppo del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale;
    2. dell'ipotesi di valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di controllo del livello di indebitamento e della struttura finanziaria delle imprese di trasporto;
    3. della necessità di garantire che tariffe e corrispettivi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di regolazione della qualità e delle condizioni per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto;
    4. dell'opportunità di valutare una eventuale revisione dei criteri di determinazione della componente tariffaria del servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 138/03;
    5. dell'esigenza di procedere, ove possibile, con una ulteriore convergenza dei criteri di riconoscimento dei costi e regolazione tariffaria nei settori dell'energia elettrica e del gas;
  6. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 aprile 2008
Presidente: Alessandro Ortis