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Data pubblicazione: 16 luglio 2008

Delibera 14 luglio 2008

ARG/gas 94/08

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 32/08 in materia di contributo compensativo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2008

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 32/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 32/08).
  • la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2008, ARG/gas 35/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 35/08).

Considerato che:

  • l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 32/08 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti urgenti in materia di esazione, gestione ed erogazione dell'ammontare del contributo compensativo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio introdotto dall'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008 da destinare alle Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio, in misura pari all'1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale; e che il diritto a tale contributo decorre dall'1 gennaio 2008;
  • gli uffici dell'Autorità, con nota in data 31 gennaio 2008 (prot. generale P/2576), hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico chiarimenti in merito alle modalità di quantificazione del contributo compensativo ed in particolare hanno evidenziato la possibilità che il valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio potesse essere determinato con riferimento alla quota parte dei ricavi attribuita al servizio di spazio (RSS) relativa ai giacimenti di stoccaggio attivi, integrato o meno dalla quota parte dei ricavi attribuita al servizio di stoccaggio strategico (RSD);
  • la Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera in data 13 marzo 2008 (prot. generale A/7445 del 13 marzo 2008), ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando in particolare che:
    1. la capacità autorizzata si identifichi con lo spazio di stoccaggio, incluso lo spazio per il servizio di stoccaggio strategico, offerto in conferimento ai sensi dei codici di stoccaggio all'inizio dell'anno termico da ciascun operatore di stoccaggio;
    2. la valorizzazione di cui alla precedente lettera a) debba avvenire con riferimento alla quota parte dei ricavi attribuita al servizio di spazio (RSS) e alla quota parte dei ricavi attribuita al servizio di stoccaggio strategico (RSD);
    3. la ripartizione del valore di cui alla lettera b) tra le Regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio in esercizio avvenga in proporzione alla capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento ad inizio anno termico;
  • gli uffici dell'Autorità hanno ritenuto opportuno, d'intesa con la Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, consultare in data 19 e 21 marzo 2008 rispettivamente le imprese di stoccaggio e le Regioni interessate, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi utili per la formazione dei provvedimenti;
  • l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 35/08, ha approvato i corrispettivi d'impresa e determinato i corrispettivi unici di stoccaggio relativi all'anno termico 2008-2009, ha definito le modalità di esazione del gettito necessario ad assicurare la copertura degli oneri introdotti con la legge finanziaria 2008 attivando il parametro Y relativo all'aggiornamento del corrispettivo variabile unitario variabile CVS di cui all'articolo 10, comma 10.9 della deliberazione n. 50/06 (che tiene conto dei mutamenti del quadro normativo) e ha fissato per l'anno termico 2008-2009 il valore del suddetto parametro pari a 1,5%;
  • con medesima delibera l'Autorità ha individuato nella Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) il soggetto responsabile della gestione dei flussi finanziari necessari alla erogazione del contributo compensativo alle Regioni e ha posto a carico del "Conto squilibri perequazione stoccaggio" l'onere corrispondente al contributo medesimo;
  • la deliberazione ARG/gas 35/08 ha previsto inoltre che la quantificazione definitiva del contributo compensativo da erogare alle Regioni, le tempistiche per l'erogazione di detto contributo, nonché le modalità di ripartizione del contributo alle Regioni interessate siano definiti in esito al procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 32/08;
  • gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alle Regioni interessate (prot. generale A/9293, A/9294, A/9295 e A/9296 dell'1 aprile 2008) una stima dell'importo totale per l'anno solare 2008 del contributo compensativo e i coefficienti per la ripartizione di detto contributo tra le Regioni in cui hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio, determinati sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di stoccaggio;
  • gli uffici dell'Autorità hanno ritenuto opportuno, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, convocare nuovamente in data 18 giugno 2008 le Regioni interessate al fine di illustrare le proposte in merito alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 32/08 e ricevere osservazioni in merito;
  • le Regioni non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle proposte illustrate, ad esclusione delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, che, limitatamente alle modalità di erogazione del contributo, hanno espresso una preferenza per l'erogazione degli importi spettanti in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'anno solare di riferimento e, più in generale, hanno manifestato riserve riguardo l'entità delle compensazioni prospettate;
  • la maggiorazione del corrispettivo unitario CVS, di cui al precedente quinto considerato, a carico degli utilizzatori del servizio di stoccaggio è in grado di assicurare la copertura del contributo compensativo previsto dalla legge finanziaria 2008.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere che la quantificazione dell'importo complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni per ciascun anno solare di riferimento t avvenga sommando i tre dodicesimi delle quote dei ricavi RSS e RSD, relativi all'anno termico t-1 e i nove dodicesimi delle medesime quote dei ricavi relative all'anno termico t;
  • determinare annualmente la ripartizione dell'importo complessivo di cui al precedente alinea tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio in proporzione alla capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento (working gas) ad inizio di ciascun anno termico;
  • prevedere che l'erogazione della quota spettante di contributo compensativo a ciascuna Regione sia effettuata, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi connessi alla gestione del contributo medesimo, in un'unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'anno solare di riferimento;
  • prevedere che, in deroga a quanto indicato nel primo ritenuto, per l'anno solare 2008 l'importo complessivo del contributo compensativo sia determinato in misura pari all'1% della somma della quota di ricavi RSS, e della quota di ricavi RSD, relativi all'anno termico 2008-2009 in modo da comprendere forfetariamente anche i primi tre mesi del 2008

DELIBERA

  1. di quantificare l'importo complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni per ciascun anno solare di riferimento t in misura pari alla somma dei tre dodicesimi delle quote dei ricavi RSS e della quota di ricavi RSD relativi all'anno termico t-1 e dei nove dodicesimi delle medesime quote dei ricavi relative all'anno termico t;
  2. di prevedere che la ripartizione dell'importo complessivo di cui al precedente punto 1 tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio sia determinato annualmente dall'Autorità in proporzione alla capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento ad inizio di ciascun anno termico;
  3. di fissare per l'anno solare 2008 il valore complessivo del contributo compensativo pari 1.295.681 euro;
  4. di determinare per l'anno solare 2008 i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio nella misura dei valori di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  5. di prevedere che le imprese di stoccaggio comunichino all'Autorità, entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dall'anno 2009, i seguenti dati:
    • capacità di spazio di stoccaggio complessivamente offerta in conferimento per l'anno termico incluso lo spazio per il servizio di stoccaggio strategico (working gas), espressa in GJ;
    • capacità di spazio di stoccaggio offerta in conferimento (working gas) per ciascun giacimento di stoccaggio operativo, espressa in GJ;
    • Regione amministrativa e comune di appartenenza di ciascun giacimento di stoccaggio;
  6. di prevedere che l'Autorità determini e comunichi, entro il 30 settembre di ciascun anno a partire dall'anno 2009, alla Cassa e alle Regioni interessate, l'importo del contributo compensativo da erogare a ciascuna Regione;
  7. di prevedere che la Cassa eroghi, in unica soluzione, quanto dovuto a ciascuna Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno solare di riferimento e che comunichi all'Autorità l'avvenuta erogazione;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia, con sede legale in via Fabio Filzi, n. 22, 20124 Milano, alla Regione Emilia Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro, n. 52, 40127 Bologna, alla Regione Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, alla Regione Abruzzo con sede legale in Via Vinci, 1, 67100 L'Aquila, nella persona dei Presidenti in qualità di legali rappresentanti pro tempore, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
  10. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il presente provvedimento che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

14 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis

 

Tabella 1 - Coefficienti di ripartizione del contributo compensativo per l'anno solare 2008

Regione

Coefficienti di ripartizione [%]

Abruzzo

22,8

Emilia Romagna

32,6

Lombardia

42,4

Veneto

2,2