Data pubblicazione: 17 marzo 2008
Delibera 13 marzo 2008
ARG/gas 32/08
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti urgenti riguardanti le modalità di esazione, gestione ed erogazione del contributo compensativo a carico dei soggetti titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 marzo 2008
Visti:
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06)
- la comunicazione della Direzione tariffe del 31 gennaio 2008 (prot. generale P/0002576).
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità determina le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
- la deliberazione n. 50/06, ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, compreso tra l'1 aprile 2006 e il 31 marzo 2010; e che in particolare detti criteri prevedono che entro l'inizio dell'anno termico l'Autorità definisca e pubblichi i corrispettivi tariffari unici (articolo 11, comma 11.2);
- l'articolo 1, comma 558, della legge finanziaria 2008 ha previsto che "a decorrere dal 1 gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale".
Ritenuto opportuno:
- prevedere opportuni meccanismi di riconoscimento alle imprese di stoccaggio del contributo compensativo introdotto dalla legge finanziaria 2008, reperendo le risorse necessarie attraverso un incremento corrispondente della tariffa di stoccaggio;
- avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ai fini della gestione dell'ammontare accantonato ai sensi di cui al precedente alinea;
- avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti urgenti in materia di esazione, gestione ed erogazione dell'ammontare da destinare ai fini dei riconoscimento del contributo compensativo alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti urgenti in materia di esazione, gestione ed erogazione dell'ammontare da destinare ai fini di riconoscimento del contributo compensativo alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio;
- di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, anche d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
13 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis