Data pubblicazione: 22 maggio 2008
Delibera 20 maggio 2008
ARG/elt 62/08
Disposizioni in materia di erogazione dell'ammontare di perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 di cui alla deliberazione n. 96/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 maggio 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2003, n. 164/03;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato) come successivamente modificato, e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 recante "Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06;
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2007 n. 95/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2007 n. 136/07;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2007 n. 168/07 (di seguito: deliberazione n. 168/07);
- il documento per la consultazione 14 settembre 2007, n. 37/07, recante "Aggiornamento annuale del fattore di correzione CSA, di cui all'articolo 49 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04" ;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, ARG/elt 8/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08.
Considerato che:
- il regime di perequazione specifico aziendale garantisce la copertura degli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari non coperti dai meccanismi di perequazione generale;
- sono state chiuse le partite relative ai meccanismi di perequazione generale, relativamente al servizio di distribuzione, per l'anno 2004;
- i termini per la definizione dei saldi dei meccanismi di perequazione generale per gli anni 2005 e 2006 sono stati sospesi con deliberazione n. 168/07;
- la componente UC3 è stata fissata tenendo conto delle spettanze relative al regime di perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- la deliberazione ARG/elt 21/08 già dispone che l'importo liquidato dalla Cassa in ottemperanza dell'articolo 2 della deliberazione n. 109/07, venga trattenuto dalla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, di quanto spettante alla società, quale perequazione specifica aziendale per il periodo di regolazione 2004-2007.
Ritenuto opportuno:
- disporre che, a titolo di anticipazione, e salvo conguaglio, la Cassa corrisponda, alle imprese distributrici per le quali l'Autorità ha fissato il fattore Csa per l'anno 2004, gli importi relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base dei Csa approvati per l'anno 2004, fatto salvo quanto disposto ai sensi della deliberazione ARG/elt 21/08;
- disporre che tali importi vengano determinati ciascuno nella misura dell'80% dell'importo determinato con deliberazione dell'Autorità a titolo di perequazione specifica aziendale per l'anno 2004;
- disporre che, a titolo di anticipazione, e salvo conguaglio, la Cassa corrisponda, alle imprese distributrici per le quali il fattore Csa per l'anno 2004 verrà fissato con deliberazione successiva alla pubblicazione della presente, gli importi relativi alla perequazione specifica aziendale per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base dei Csa approvati per l'anno 2004 entro 90 giorni dalla fissazione del Csa;
- disporre che tali importi vengano determinati ciascuno nella misura dell'80% dell'importo determinato con deliberazione dell'Autorità a titolo di perequazione specifica aziendale per l'anno 2004
DELIBERA
- di disporre che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa versi alle imprese beneficiarie della perequazione specifica aziendale, entro il 30 giugno 2008, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 21/08;
- di disporre che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa versi alle imprese distributrici beneficiarie di perequazione di specifica aziendale per le quali la fissazione del fattore Csa per l'anno 2004 avvenga con deliberazione successiva alla presente, entro 90 giorni dalla pubblicazione di tale deliberazione sul sito dell'Autorità, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento ed entra in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.
20 maggio 2008
Il Presidente Alessandro Ortis