Data pubblicazione: 26 febbraio 2008
Delibera 25 febbraio 2008
ARG/elt 21/08
Rettifica del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 maggio 2007, n. 109/07
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 febbraio 2008
Viste:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07)
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la comunicazione dell'Azienda Energetica S.p.A. (di seguito AE Bolzano) in data 5 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 032783 del 12 dicembre 2007);
- la comunicazione dell'Autorità in data 8 febbraio 2008 (prot. generale P/0003612).
Considerato che:
- il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione n. 96/04:
- ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
- con deliberazione n. 109/07 è stato approvato il valore del fattore di correzione specifico aziendale relativo alla società AE Bolzano dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004;
- con la citata comunicazione datata 5 dicembre 2007 l'AE Bolzano ha segnalato all'Autorità la presenza di un errore materiale nelle elaborazioni istruttorie relative alla determinazione dello scostamento riconosciuto ai fini della fissazione del fattore di correzione specifico aziendale;
- con la citata comunicazione 8 febbraio 2008 l'Autorità ha comunicato all'AE Bolzano la valutazione degli effetti della rettifica dell'errore materiale di cui al precedente punto ai fini della rideterminazione del fattore di correzione specifico aziendale.
Ritenuto opportuno:
- rettificare il fattore di correzione specifico aziendale, approvato con precedente deliberazione n. 109/07, e fissare il nuovo coefficiente Csa, per l'anno 2004, pari a 0,0333;
- minimizzare l'onere amministrativo conseguente alla rettifica di cui al precedente punto prevedendo che l'importo, liquidato dalla Cassa ai sensi della deliberazione n. 109/07, venga trattenuto dall'AE Bolzano a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, di quanto spettante alla medesima quale perequazione specifica aziendale per i successivi anni del periodo di regolazione 2004-2007
DELIBERA
-
di rettificare l'articolo 1 della deliberazione n. 109/07 sostituendo le parole "pari a 0,1146" con le parole "pari a 0,0333";
- di disporre che l'importo liquidato dalla Cassa in ottemperanza dell'articolo 2 della deliberazione n. 109/07, venga trattenuto dalla società a titolo di anticipazione, salvo conguaglio, di quanto spettante alla società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, quale perequazione specifica aziendale per il periodo di regolazione 2004-2007;
- di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua prima pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
25 febbraio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis