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Data pubblicazione: 06 luglio 2007

Delibera 06 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 168/07

Modifica del termine di cui al comma 6.5 e sospensione dei termini di cui agli articoli da 7 a 9 della deliberazione 23 aprile 2007, n. 95/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 luglio 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2006, n. 286/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 76/07 (di seguito: deliberazione n. 76/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07 (di seguito: deliberazione n. 95/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07;
  • la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 26 marzo 2007, prot. Autorità n. 007515 del 27 marzo 2007 (di seguito: comunicazione 26 marzo 2007);
  • la comunicazione di Terna del 21 giugno 2007, prot. Autorità n. 015339 del 25 giugno 2007 (di seguito: comunicazione 21 giugno 2007).

Considerato che:

  • l'articolo 42 del Testo integrato disciplina le modalità e le tempistiche di gestione dei meccanismi di perequazione generale;
  • ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62 (di seguito: cooperative), svolgono il servizio di distribuzione limitatamente alla quota di utenti diversi dai propri soci;
  • con deliberazione n. 95/07, l'Autorità ha attivato procedure straordinarie per la chiusura delle partite relative ai meccanismi di perequazione generale per gli anni 2004 e 2005;
  • ai fini della chiusura delle partite di cui al precedente alinea, risulta necessaria la definizione delle modalità applicative delle disposizioni previste in materia di verifica del rispetto del vincolo V1, di cui all'articolo 9 del Testo integrato, e di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1 del Testo integrato, relativamente alle cooperative;
  • la definizione delle modalità applicative delle disposizioni di cui al precedente alinea rende necessaria la predisposizione di un'apposita modulistica per la raccolta delle informazioni rilevanti, tuttora in fase di elaborazione;
  • Terna, con la comunicazione 26 marzo 2007, ha segnalato la presenza di elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato nel mese di gennaio 2007;
  • sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 4.1, lettera b) della deliberazione n. 76/07, i predetti elementi di incertezza potrebbero implicare esigenze di rettifica circa i consumi di energia elettrica anche per gli anni antecedenti il 2007;
  • con la comunicazione 21 giugno 2007, Terna ha evidenziato che, con riferimento alla definizione delle partite economiche di cui alla deliberazione n. 95/07, la connessa attività di verifica dei dati di misura comunicati dalle imprese di distribuzione presenta tempi di completamento che risultano essere non compatibili con i termini stabiliti dalla deliberazione n. 95/07.

Ritenuto necessario:

  • prorogare il termine di cui al comma 6.5 della deliberazione n. 95/07;
  • fatti salvi gli effetti delle disposizioni per le quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia già maturata la relativa scadenza, sospendere, fino a successivo provvedimento, i termini di cui agli articoli da 7 a 9 della deliberazione n. 95/07;
  • con riferimento alla perequazione generale per l'anno 2006, procedere esclusivamente alla raccolta delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ammontare di perequazione, sospendendo nel contempo le operazioni di quantificazione e liquidazione di competenza della Cassa conguaglio per il settore elettrico

DELIBERA

  1. di sostituire, al comma 6.5 della deliberazione n. 95/07, le parole "60 giorni" con le parole "150 giorni";
  2. di sospendere, fino a successivo provvedimento, i termini di cui agli articoli da 7 a 9 della medesima deliberazione n. 95/07;
  3. relativamente alla perequazione generale per l'anno 2006, di sospendere, fino a successivo provvedimento, i termini di cui ai commi da 42.8 a 42.11 del Testo integrato;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione