Data pubblicazione: 31 marzo 2008
Delibera 28 marzo 2008
ARG/elt 42/08
Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 marzo 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, n. 14/07 "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007).
Considerato che:
- l'articolo 9 della deliberazione n. 118/03 disciplina la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo (di seguito: switching), prevedendo che tale successione abbia effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione all'impresa distributrice della variazione dell'utente; e che ai sensi del medesimo articolo, tale comunicazione deve contenere anche la documentazione riguardante le variazioni intercorse, l'identificativo del cliente finale, l'identificativo del punto di prelievo associato ed alla data della variazione oggetto della comunicazione rispettivamente da parte del nuovo utente del dispacciamento;
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007 ha illustrato gli interventi che l'Autorità intende adottare in materia di switching al fine di introdurre procedure uniformi per tutti gli operatori e di delimitare le informazioni che devono essere scambiate tra i diversi soggetti coinvolti in tali procedure;
- i predetti interventi devono essere coerenti con il nuovo assetto del mercato della vendita al dettaglio, al fine di assicurare il buon esito dello switching nelle situazioni in cui deve essere attivato il servizio di salvaguardia o il servizio di maggior tutela di cui alla legge n. 125/07; e che tali interventi devono altresì essere coerenti con la regolazione del dispacciamento nel caso di morosità del cliente finale, definita dalla deliberazione ARG/elt 4/08;
- la deliberazione n. 171/07 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione della disciplina dello switching, prevedendo tra l'altro l'istituzione di un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, anche con l'obiettivo di identificare le opportune modalità di interrelazione dei soggetti coinvolti nel processo di switching;
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007 distingue tra interventi che l'Autorità intende adottare nel breve periodo, ed interventi da definire a seguito di ulteriori approfondimenti; e che l'esigenza di mantenere tale distinzione risulta rafforzata dalla sopravvenuta abrogazione della deliberazione n. 118/03, disposta dalla deliberazione n. 278/07 con effetto dall'1 aprile 2008;
- dalle osservazioni degli operatori al documento per la consultazione 12 marzo 2007 è emersa una piena condivisione degli obiettivi generali prospettati, ma sono stati segnalati aspetti di criticità, ed in particolare:
- alcuni operatori hanno evidenziato l'esigenza che il numero di dati e informazioni da scambiare tra gli operatori al momento dello switching sia il più contenuto possibile;
- le imprese distributrici hanno evidenziato la necessità che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa la responsabilità di verificare che l'utente del dispacciamento che richiede lo switching abbia rispettato gli adempimenti previsti dalla disciplina dell'Autorità in materia di recesso dai contratti di compravendita dell'energia elettrica;
- molti operatori hanno sottolineato che la richiesta di switching da parte dell'utente del dispacciamento entrante debba essere eseguita dall'impresa distributrice, indipendentemente da qualsiasi comunicazione da parte dell'utente del dispacciamento uscente;
- molti operatori, condividendo la proposta di mettere a disposizione le serie storiche dei dati di misura, hanno ritenuto sufficiente che i dati di misura storici facciano riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti alla data di switching;
- i soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro hanno evidenziato problemi relativi ai tempi proposti per le procedure di switching nonché alla gestione dei dati di misura, sottolineando che gli interventi prospettati dall'Autorità richiedono soluzioni tecnologiche che possono essere implementate solo nel medio termine;
- in particolare, con riferimento all'esigenza di definire soluzioni attuabili nel breve periodo, è stato evidenziato che:
- le attività di verifica da parte delle imprese distributrici delle richieste di switching al fine di evidenziare la presenza di eventuali errori materiali dovrebbero avvenire, per tutte le richieste, a partire dal primo giorno del mese precedente alla data di switching;
- sia previsto un differimento per l'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura storici, che tenga in considerazione la necessità di implementare gli opportuni sistemi informativi.
Considerato, infine, che:
- lo switching è, in termini generali, funzionale all'esecuzione fisica di un nuovo contratto di compravendita di energia elettrica concluso dal cliente finale titolare del punto di prelievo che abbia risolto il proprio rapporto con il precedente fornitore;
- il principio della terzietà dell'accesso alle reti esclude che l'impresa distributrice, controparte del contratto di trasporto con gli utenti del dispacciamento che si succedono sullo stesso punto di prelievo, sia titolata a sindacare sulle vicende estintive dei rapporti contrattuali tra l'utente uscente ed il cliente finale titolare del punto di prelievo; e che pertanto l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire la richiesta di switching, mentre il richiedente assicura che la conclusione del nuovo contratto di vendita e la risoluzione del precedente, nei limiti di quanto rientra nella propria disponibilità, siano avvenute nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di recesso e di diritto di ripensamento del cliente finale;
- ai fini della regolazione delle procedure di switching:
- non risultano venute meno le esigenze sottese alla previsione all'articolo 9 della deliberazione n. 118/03 in forza della quale lo switching ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima;
- viene in rilievo l'esigenza di definire cadenze temporali che consentano, all'utente del dispacciamento che presenta una richiesta di switching relativa ad un punto di prelievo disattivo per morosità del cliente finale, di esercitare la facoltà di revocare la richiesta nei termini e nei limiti di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 4/08;
- emerge l'esigenza di assicurare la tempestiva attivazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia nei casi in cui:
- venga risolto un contratto di vendita senza la tempestiva conclusione di un nuovo contratto;
- venga accertato, ai sensi dell'articolo 4bis del TIV, che un cliente finale servito in maggior tutela perda o sia privo dei requisiti per beneficiare di tale servizio;
- la disciplina delle procedure di switching descritta nei termini precedenti non esaurisce la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto, nel caso in cui la conclusione di un nuovo contratto di vendita con un cliente finale, titolare di un punto di prelievo, non determini una successione di utenti del dispacciamento in tale punto; e che tale situazione si verifica qualora il nuovo contratto di vendita riguardi un punto di prelievo nuovo o in precedenza disattivato per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura;
- la fattispecie descritta al precedente punto pone l'esigenza che l'inserimento nel contratto di dispacciamento del punto di prelievo per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura, avvenga secondo tempi diversi da quelli individuati dalla deliberazione n. 118/03, ma coerenti con i tempi previsti per l'attivazione della fornitura;
- al riguardo, sono pervenute all'Autorità segnalazioni, da parte di clienti finali, utenti ed imprese distributrici, in relazione al caso di una richiesta di attivazione di un punto di prelievo disattivato che, pur essendo nella titolarità di un nuovo cliente finale, non è stato mai rimosso dal contratto di dispacciamento di altro utente; e che tali segnalazioni evidenziano che l'assenza di una specifica disciplina dello switching in tale particolare caso rischia di generare contenziosi tra utenti, clienti finali ed imprese distributrici, con possibile pregiudizio del diritto di accesso alle reti dei richiedenti lo switching.
Ritenuto che sia:
- necessario e urgente, al fine di assicurarne l'applicazione a decorrere dall'1 aprile 2008, definire una disciplina dello swtiching limitata ai seguenti profili essenziali: elementi informativi oggetto della richiesta di switching, tempi dell'impresa distributrice in tema di segnalazione di eventuali errori materiali e di comunicazione del rigetto o dell'avvenuta esecuzione della richiesta, obblighi in capo al soggetto richiede lo switching;
- necessario prevedere, coerentemente con quanto attualmente disposto dalla deliberazione n. 118/03, che lo switching abbia effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la richiesta di switching all'impresa distributrice;
- necessario prevedere tempi ed adempimenti specifici per le richieste di switching nel caso in cui il richiedente intenda avvalersi della facoltà riconosciuta dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 4/08;
- opportuno, al fine di permettere l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, prevedere che:
- l'utente del dispacciamento uscente comunichi all'impresa distributrice la risoluzione del contratto di vendita, stabilendo altresì gli elementi informativi da comunicare, le tempistiche che deve rispettare l'impresa distributrice in tema di segnalazione di errori materiali e di comunicazione all'utente del dispacciamento uscente;
- l'esercente alla maggior tutela comunichi la perdita o la mancanza, da parte di un proprio cliente, dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela ai sensi dell'articolo 4bis del TIV;
- opportuno definire specifiche procedure nel caso di switching relativo a un punto di prelievo nuovo o disattivato, prevedendo che i tempi per l'inserimento nel contratto di dispacciamento del punto di prelievo oggetto delle richieste siano coerenti con i tempi previsti per l'attivazione della fornitura; e che sia inoltre opportuno regolare il caso oggetto delle segnalazioni sopra richiamate;
- opportuno definire le modalità di messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching, nonché dei dati storici di misura relativi agli ultimi dodici mesi precedenti alla data dello switching;
- necessario prevedere un periodo transitorio al fine di consentire alle imprese distributrici la messa a punto delle opportune procedure informatiche, differendo l'obbligo di messa a disposizione dei dati storici di misura all'1 ottobre 2008;
- necessario modificare la deliberazione ARG/elt 4/08 e il TIV al fine di assicurarne la corretta applicazione in coerenza con le disposizioni introdotte col presente provvedimento
DELIBERA
- di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di modificare la deliberazione ARG/elt 4/08 nei termini seguenti:
- al comma 6.2 le parole "di cui al comma 21.4" sono sostituite dalle parole "di cui all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08";
- il comma 21.5 è abrogato;
- di modificare il TIV nei termini seguenti:
- dopo il comma 4ter.3 è aggiunto il seguente comma 4ter.4:
" 4ter. 4Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia uscente e al nuovo esercente la salvaguardia."; - dopo il comma 23.6 è aggiunto il seguente comma 23.7:
" 23.7Con riferimento ai punti di prelievo attivati nel mese di aprile 2008 ciascuna impresa distributrice effettua la comunicazione di cui al comma 4.3 all'esercente la salvaguardia transitorio e al nuovo esercente la salvaguardia.";
- dopo il comma 4ter.3 è aggiunto il seguente comma 4ter.4:
- di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Allegato A al presente provvedimento si applichino a partire dall'1 ottobre 2008;
- di prevedere che entro il 15 aprile 2008, ciascuna impresa distributrice renda disponibili sul proprio sito internet i modelli con cui vengono trasmessi i dati di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, nonché il formato elettronico di cui al comma 8.2 dell'allegato A al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché provveda, previa informativa all'Autorità, a dare completamento con determinazioni del medesimo Direttore all'Allegato A, con eventuali disposizioni tecniche di implementazione in tema di obblighi informativi e di messa a disposizione dei dati di misura;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione, affinché produca effetti per gli switching richiesti a decorrere dall'1 aprile 2008.
28 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: