Data pubblicazione: 27 novembre 2008
Delibera 27 novembre 2008
ARG/elt 170/08
Proroga dei termini per lo switching di cui alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 novembre 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007 n. 144/07 (di seguito: deliberazione n. 144/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2007, n. 171/07 (di seguito: deliberazione n. 171/07);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), come successivamente modificata e integrata (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08).
Considerato che:
- la deliberazione ARG/elt 42/08 definisce la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching);
- l'articolo 3, comma 3, lettera a) della deliberazione ARG/elt 42/08 stabilisce che la richiesta di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, debba essere presentata entro la fine del secondo mese antecedente la data di switching, ossia, per gli switching aventi decorrenza l'1 gennaio 2009 entro il 30 novembre 2008;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 144/07 stabilisce che, con riferimento ad un contratto proposto ad un cliente finale domestico, il termine di preavviso per l'esercizio del recesso non possa essere superiore ad un mese e che, con riferimento ad un contratto proposto ad un cliente finale non domestico alimentato in bassa tensione, il termine di preavviso per l'esercizio del recesso non possa essere superiore a tre mesi;
- in esito alle procedure concorsuali che hanno selezionato il nuovo esercente la salvaguardia per il biennio 2009-2010, è previsto un massivo trasferimento dei dati di anagrafica relativi ai punti di prelievo serviti nell'ambito del regime di salvaguardia ed è altresì necessario che l'impresa distributrice effettui la procedura di switching per un numero rilevante di punti di prelievo;
- con riferimento a clienti finali di grandi dimensioni, alcuni soggetti hanno manifestato la necessità di prolungare successivamente al 30 novembre 2008 le azioni commerciali relative alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica con decorrenza 1 gennaio 2009, anche al fine di consentire a tali clienti di ottenere condizioni di offerta che tengano opportunamente in considerazione l'attuale congiuntura macroeconomica.
Ritenuto che:
- sia opportuno prorogare, relativamente alle richieste di switching che hanno efficacia a partire dal mese di gennaio 2009, il termine di presentazione della richiesta di switching di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della deliberazione ARG/elt 42/08, con riferimento ai punti di prelievo relativi ai clienti finali a cui non si applicano le disposizioni contenute all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 144/07;
- sia conseguentemente necessario ridefinire gli ulteriori termini temporali previsti dalla deliberazione ARG/elt 42/08 funzionali al perfezionamento della richiesta di switching e all'esecuzione dello switching medesimo;
- sia necessario escludere dalla proroga di cui ai precedenti alinea i punti di prelievo relativi a clienti serviti nell'ambito del regime di salvaguardia, al fine di consentire il massivo trasferimento di dati conseguente agli esiti delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia per il biennio 2009-2010
DELIBERA
- di prorogare il termine di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della deliberazione ARG/elt 42/08, relativo alla presentazione della richiesta di switching nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, al 15 dicembre 2008, con esclusivo riferimento agli switching aventi decorrenza l'1 gennaio 2009 e riferiti a punti di prelievo relativi a clienti finali a cui non si applicano le disposizioni contenute all'articolo 4, commi 1 e 2, della deliberazione n. 144/07 e che non sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia;
- di modificare coerentemente, con esclusivo riferimento agli switching di cui al comma 1, le ulteriori tempistiche previste dalla deliberazione ARG/elt 42/08, come di seguito specificato:
- il termine di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), è prorogato al 17 dicembre 2008, consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro il 18 dicembre 2008;
- il termine di cui all'articolo 5, comma 8, relativo alla comunicazione di attivazione del servizio di salvaguardia al rispettivo esercente, è prorogato al 22 dicembre 2008;
- il termine di cui all'articolo 8, comma 1, relativo alla comunicazione dei dati di misura storici, è prorogato al 29 dicembre 2008;
- di prevedere che, con esclusivo riferimento agli switching di cui al comma precedente, l'impresa distributrice non effettui la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 7 della deliberazione ARG/elt 42/08;
- di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dalla data di pubblicazione.
27 novembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis